CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 38281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di rissa; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagina 5 della sentenza impugnata), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veca, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]