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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28807/2026

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inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harespinto l’istanza formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguentisentenze: 1) sentenza di condanna n. 960/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile il 07/02/2023) alla pena di 2 anni e 6 mesi direclusione per i reati di cui agli artt. 612-bis cod. pen. commesso in danno deigenitori tra il 15/05/2020 e il 23/05/2020 a Misilmeri; di cui all’ art. 387-bis cod.pen. commesso in Milismeri il 23 maggio 2020; n. 2) sentenza di condanna n.805/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile il19/05/2023) alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt.581 cod. proc. pen. commesso in data 20 – 21/01/20 in danno della convivente,in Ficarazzi; di cui agli artt. 582,585, in relazione all’art. 576, n. 5, 577, commaprimo, n. 1, cod. pen. in danno della convivente, in Ficarazzi; 3) sentenza dicondanna n. 6257/2023 del Tribunale di Palermo del 09/10/2023 (irrevocabile il05/06/2025) alla pena di 6 mesi e 15 giorni di arresto e euro 1.050 diammenda per il reato di cui all’art 186, comma 2, lett. b) e 2 sexies cod. strada.;art. 4 della legge n. 110 del 1975, commessi il 28/07/2019 a Palermo; 4)sentenza di condanna n. 1244/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile il 24/11/2025) alla pena di mesi 6 mesi di reclusioneper il reato di cui all’art. art. 387-bis cod. pen., commessi fino al 25/05/2020 a2 .

Avve r s o l ’ o r d i n an za p r opone r i c o r s o pe r c a s s a z i one ,XXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la illogicità della motivazionenella parte in cui la sentenza avrebbe frammentato artificialmente un medesimocontesto relazionale e causale.Deduce la difesa che la ricostruzione del Tribunale presuppone una cesuratra i fatti che nella realtà documentale è inesistente, in quanto le condotte sicollocano tutte nel medesimo arco temporale, compreso tra il luglio 2019 e ilmaggio 2020 e si sviluppano all’interno della cerchia familiare e parafamiliare(madre genitori ed ex convivente), coinvolgendo figure, dunque, legate alricorrente da strette relazioni affettive, in assenza di una eterogeneità disoggetti.Ad avviso della difesa, alla pluralità delle persone offese non corrispondeuna pluralità di contesti autonomi, ma un unico ambito relazionale disfunzionale,segnato da conflittualità, condotte aggressive, richieste di denaro, come peraltroevidenziato dal Giudice dell’esecuzione lì dove «ammette che i reati di attipersecutori e violazione del divieto di avvicinamento nei confronti dell’excompagna erano “finalizzati all’ottenimento del denaro”» per l’acquisto distupefacente.

Osserva la difesa che la richiesta economica costituisce il moventedella violazione del divieto di avvicinamento nei confronti della convivente e deglialtri familiari.La difesa deduce, altresì, la mancanza di una valutazione coordinata tra taledato e quanto emerge dai decreti in materia di misure di prevenzione; inparticolare, dal decreto del Tribunale di Palermo n. 109 del 2020 risulta che lecondotte contro la madre e la ex convivente presentano tratti sovrapponibili ecaratterizzate da reiterate richieste di denaro e valorizzano la serialità dellecondotte come espressione di un medesimo modus vivendi; serialità che, invecel’ordinanza utilizza per negare l’unitarietà del disegno criminoso.La motivazione sarebbe, dunque, contraddittoria lì dove afferma che laviolazione del divieto di avvicinamento abbia avuto come presupposto un eventonuovo e sopravvenuto ovvero l’adozione del provvedimento cautelare e ciòimpedirebbe di ricondurre tale condotta ad una ideazione preventiva; secondo ladifesa, tale conclusione si fonda su un evidente equivoco, in quanto la misuracautelare costituisce la reazione dell’ordinamento a condotte pregresse einterviene su un contesto già esistente; il provvedimento cautelare infatti èintervenuto in conseguenza di episodi di violenza di cui alla pronuncia n. 2; laviolazione del provvedimento cautelare rappresenta diversamente da quantoosservato dal giudice dell’esecuzione la prosecuzione e l’intensificazione dellamedesima dinamica persecutoria e violenta e non esclude l’originariaprogrammazione.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la illogicità e lacontraddittorietà del la motivazione, nel la parte in cui svaluta latossicodipendenza quale indice sintomatico del l ’unicità.Si rileva che l’ordinanza impugnata, nell’affermare che non emerge che ireati siano stati commessi in funzione dell’approvvigionamento della sostanza,non ha considerato la copiosa documentazione prodotta dalla difesa e inparticolare la certificazione del 3 giugno 2025 nella quale si afferma che ilricorrente è preso in carica dal Ser.D a far data dal 6 luglio 2007 e piùrecentemente dal 14 ottobre 2019; ciò comproverebbe che all’epoca dei fatti ilXXXXXXX versasse in uno stato di tossicodipendenza.Tale stato di tossicodipendenza, osserva la difesa, risulta anche dallarelazione del 18 luglio 2022, che attesta che a quella data il ricorrente eraritenuto soggetto dipendente da sostanze psicoattive ed alcool con diagnosiquanto in ambiente controllato.Pertanto, dalla combinata lettura delle due relazioni del 2019 e del 2022risulterebbe con certezza che nel periodo della commissione dei reati lacondizione di tossicodipendenza sussisteva.Sarebbe, poi, smentita dai decreti in materia di prevenzione la conclusionecui perviene l’ordinanza impugnata, ovvero che i reati non fossero commessi infunzione di approvvigionamento della sostanza, atteso che in esso si ricostruisceil profilo di pericolosità sociale del XXXXXXX evidenziando che le condotte versola madre e verso l’ex convivente erano caratterizzate da reiterate richieste didenaro, da aggressioni continue e da comportamenti funzionali all’ottenimentodelle somme di denaro.Si osserva, ancora, che gli accertamenti in sede di procedimento diprevenzione hanno fatto emergere la continuità tra condotte pericolose edipendenza da stupefacenti, sicché essi smentirebbero le affermazioni cui èpervenuta l’ordinanza impugnata, ossia che non vi sarebbe la prova che i reatiper i quali si chiede la continuazione siano stati commessi in funzionedell’approvvigionamento di sostanza.Ad avviso della difesa, il Giudice dell’esecuzione non si sarebbe confrontatocon i passaggi motivazionali delle sentenze di condanna sub 1), n2) e 4) dallequali risulta che il ricorrente faceva usa di stupefacenti e alcool proprio nelperiodo considerato e che le dinamiche violente si inseriscono in tale contesto diabuso e alterazione.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge perl’erronea applicazione della preclusione derivante dal giudicato esecutivo, nonchéla motivazione apparente sul punto, per avere ritenuto che in relazione ai fatti dicui alle sentenze sub 1) e 2), già oggetto di diniego della continuazione da partedella pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 31 gennaio 2024, non vifossero elementi nuovi o sopravvenuti.

Ad avviso della difesa, il giudicedell’esecuzione ha escluso la sopravvenienza di elementi nuovi pur avendo ilricorrente prodotto i decreti in materia di misure di prevenzione, l’ultimo deiquali intervenuto nel 2025 e le sentenze divenute definitive, quale quella perviolazione della misura cautelare a protezione della ex convivente.Il giudice dell’esecuzione avrebbe ritenuto l’istanza di applicazione dellacontinuazione quale mera riproposizione della precedente istanza senzaconsiderare il più ampio compendio documentale prodotto dalla difesa,consistente soprattutto nel nuovo decreto di esecuzione della sorveglianzaspeciale che ricostruisce in dettaglio le ragioni della pericolosità e che avrebbedovuto fungere da base fattuale ulteriore per comprendere la matrice delle azionidelittuose.Ad avviso della difesa, il giudice dell’esecuzione, pur menzionando il decretoin materia di prevenzione, lo sterilizzerebbe nella sua portata fattuale ericostruttiva essendo idoneo non a provare automaticamente la continuazione,ma a fornire elementi nuovi perché offrono una lettura giudiziale ulteriore edocumentata dei medesimi segmenti temporali e delle medesime dinamichecomportamentaliInoltre, la difesa deduce che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovutoconsiderare che l’istanza di continuazione non si è limitata ai soli titoli esecutivigià valutati nel 2024, ma ha incluso la sentenza sub 4) relativa alla violazione deldivieto di avvicinamento nei confronti della ex convivente, titolo che per la suacollocazione temporale e per la sua genesi rafforza la possibilità di ricostruire inmodo unitario la traiettoria criminosa, innestandosi nel medesimo contesto diconflittualità e di pressioni verso la persona offesa.2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce vizi motivazionali in ordinealla ritenuta assenza degli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, inquanto il giudice dell’esecuzione si è arrestato ad una valutazione meramenteassertiva, elencando, da un lato, gli indici rilevanti, senza però, dall’altro lato,analizzare i contenuti del fascicolo, e senza soffermarsi in particolare sullacircostanza che in origine la imputazione oggetto della sentenza sub) concernevauna condotta di maltrattamenti in danno della ex convivente, reato omogeneo aquello di stalking oggetto della sentenza sub 1).3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.4.

In data 11 maggio 2026, il difensore ha depositato conclusioni scritteinsistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.I motivi, sostanziandosi in argomentazioni comuni, possono essereconsiderati congiuntamente.2.

Deve innanzitutto ricordarsi che è oramai acquisito (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) il principio secondo cui il riconoscimentodella continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente chenel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onderiscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguitàspazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal sensorivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, nonconsentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n.3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

Da quest'ultima non si puòinfatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimentoall'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azionicriminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilodella volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorchérichiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez.1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).In tale quadro, in forza del disposto di cui all'art. 671, comma 1, ultimoperiodo, cod. proc. pen. (come introdotto dall'art. 4 d.l. n. 272 del 2005, conv.dalla legge n. 49 del 2006), si inserisce la valutazione dello stato ditossicodipendenza il quale deve essere apprezzato come elementopotenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, conriguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempreche sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez.1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv. 289240 – 01, Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso,Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005).Inoltre, va ribadito che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine distabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali,le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudinidi vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delleoriginarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito,insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice siasorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamentidi fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).3.

Tanto premesso, deve rilevarsi che le argomentazioni del Giudicedell’esecuzione risultano fornire argomentazioni conformi ai principi sopraenunciati, non ravvisandosi vizi di illogicità manifesta o di contraddittorietà dellamotivazione.In primo luogo, il giudice dell’esecuzione ha escluso la preventiva unitariaprogrammazione tra i delitti per i quali il ricorrente ha chiesto la continuazione,In particolare, nel provvedimento impugnato si è puntualmente rilevato chela sentenza n. 805 del 2020 ha riguardato episodi di violenza contro laconvivente, ritenuti espressione di conflittualità e gelosia e dunque legati a unadimensione affettiva di coppia; la sentenza n. 960/2021, ha avuto ad oggetto attipersecutori verso i genitori finalizzati a ottenere denaro, e quindi episodi inseritiin un contesto familiare del tutto diverso da quello precedente; la sentenza n.6257/2023 del Tribunale di Palermo ha riguardato reati contro la sicurezzapubblica (guida in stato di ebbrezza e porto d’armi), del tutto estranei aiprecedenti sia per beni giuridici sia per contesto temporale e spaziale risultandoaccertati nel corso di un controllo stradale, commessi nel mese di luglio 2019 enella città di Palermo; la sentenza n. 1244 del 2023 ha riguardato la violazionedel divieto di avvicinamento, condotta posta in violazione della misura cautelareinflittagli, ragione che ne corrobora l’incompatibilità con la previa unitariaprogrammazione.Viene, dunque, in rilievo un ragionamento logico-giuridico che dà conto, conesaustività ineccepibile, della diversità dei contesti, dei moventi e della diversitàdelle persone offese, nei confronti del quale le doglianze difensive si sostanzianoin mere confutazioni generiche inidonee a scardinare la solidità argomentativa.Quanto al primo profilo, va in primo luogo rilevato che il legame checaratterizza la relazione con i genitori e con la ex convivente non rileva di per sé,nel senso della necessaria affermazione della sussistenza di una omogeneità deisoggetti passivi, come tale, secondo la difesa, significativa di una preordinazionedelittuosa per il solo fatto che vengono in rilievo relazioni affettive; e,soprattutto, l’ordinanza ha dato conto della circostanza che soltanto conriferimento ai fatti oggetto della sentenza n. 960 del 2021, i comportamentipersecutori nei confronti dei genitori erano finalizzati all’ottenimento del denaro;lì dove, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, i fatti commessi in dannodella ex convivente sono ritenuti originati da conflittualità di coppia connotata dadinamiche di gelosia.Con tale argomentazione, volta a distinguere i moventi dei reati di cui allasentenza sub 1 e sub 2) il ricorso non si confronta dando per certo chel’ordinanza abbia ritenuto che anche il movente degli atti persecutori e dellaviolazione del divieto di avvicinamento nei confronti della «ex compagna eranofinalizzati all’ottenimento di denaro»; affermazione che, invero, non si rinvienenel provvedimento impugnato.3.1.

Deve, poi, rilevarsi che non coglie nel segno la doglianza volta acensurare l’erronea applicazione del cd. giudicato esecutivo.Posto che in tema di continuazione in sede esecutiva, l'efficacia preclusivadel giudicato di esclusione del vincolo tra due reati si estende a tutti gli altri reatigià ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con i primi (Sez. 1, n. 35460del 11/05/2021, Petrone, Rv. 282001 – 01: principio affermato in relazione auna fattispecie in cui è stata ritenuta corretta l'esclusione, da parte del giudicedell'esecuzione, della continuazione tra un reato ed altro, a sua volta giàunificato in continuazione con un terzo reato per il quale la continuazione con ilprimo era stata già negata in sede di cognizione), va nella specie osservato che ilGiudice dell’esecuzione ha fondato il diniego, per le circostanze fattuali già sopradescritte, su una nuova autonoma valutazione alla luce anche degli altri elementia disposizione, costituiti dalle ulteriori due sentenze e dai provvedimenti diprevenzione.3.3.

L’ordinanza impugnata, poi, oltre a evidenziare la diversità dei fattioggetto delle singole sentenze ha affrontato, con coerenza di argomentazioni, gliulteriori argomenti difensivi, ovvero quello della pericolosità sociale del ricorrentee della condizione di tossicodipendenza.Dal provvedimento impugnato risulta infatti chiaramente differenziato ilgiudizio di pericolosità sociale, fondato sulla reiterazione di comportamentiilleciti, dalla nozione di disegno criminoso, che presuppone invece unapreordinazione unitaria delle condotte.Il Tribunale ha considerato il decreto del 6 ottobre 2025 del Tribunale diPalermo, Sezione Misure di prevenzione, ed ha correttamente escluso che i fatti asostegno dell’applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblicasicurezza con obbligo di soggiorno potessero rilevare ai fini della prova diun'unica deliberazione di fondo dei reati per i quali è stata avanzata la richiestaai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.In questo quadro, la diversità dei contesti (violenza all’interno del rapportodi coppia, pressioni economiche sui genitori, reati stradali, violazione di misuracautelare) e dei moventi delle violazioni è espressione della che i fatti sono statiritenuti significativi di una pluralità di comportamenti illeciti tra di loro noncollegati e non riconducibili a un piano criminoso unitario.Anche la condizione di tossicodipendenza del ricorrente risulta essere stataadeguatamente considerata e ritenuta non idonea a ritenere la sussistenza deglielementi per l’applicazione della disciplina della continuazione.Pur riconoscendo la condizione di fragilità derivante dallo stato di ebbrezza edi tossicodipendenza del ricorrente al tempodella commissione dei diversi episodied anche alla luce della certificazione - che dà atto che al 14 ottobre 2019 ilricorrente risultava tossicodipendente - tuttavia, la valutazione complessivadegli elementi a disposizione – ha indotto, con argomentazioni immuni da aporielogiche, a escludere la valenza unificante di tali condizioni delle plurime condotteillecite commesse dal ricorrente.In conclusione, il Giudice dell’esecuzione ha correttamente dato atto, pur inpresenza di una condizione di tossicodipendenza, della insussistenza delle altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per l’applicabilità dell'istituto previstodall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep.2026, F., Rv. 289240 – 01).4.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia, la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harespinto l’istanza formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguentisentenze: 1) sentenza di condanna n. 960/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile il 07/02/2023) alla pena di 2 anni e 6 mesi direclusione per i reati di cui agli artt. 612-bis cod. pen. commesso in danno deigenitori tra il 15/05/2020 e il 23/05/2020 a Misilmeri; di cui all’ art. 387-bis cod.pen. commesso in Milismeri il 23 maggio 2020; n. 2) sentenza di condanna n.805/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile il19/05/2023) alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt.581 cod. proc. pen. commesso in data 20 – 21/01/20 in danno della convivente,in Ficarazzi; di cui agli artt. 582,585, in relazione all’art. 576, n. 5, 577, commaprimo, n. 1, cod. pen. in danno della convivente, in Ficarazzi; 3) sentenza dicondanna n. 6257/2023 del Tribunale di Palermo del 09/10/2023 (irrevocabile il05/06/2025) alla pena di 6 mesi e 15 giorni di arresto e euro 1.050 diammenda per il reato di cui all’art 186, comma 2, lett. b) e 2 sexies cod. strada.;art. 4 della legge n. 110 del 1975, commessi il 28/07/2019 a Palermo; 4)sentenza di condanna n. 1244/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile il 24/11/2025) alla pena di mesi 6 mesi di reclusioneper il reato di cui all’art. art. 387-bis cod. pen., commessi fino al 25/05/2020 a2 . Avve r s o l ’ o r d i n an za p r opone r i c o r s o pe r c a s s a z i one ,XXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la illogicità della motivazionenella parte in cui la sentenza avrebbe frammentato artificialmente un medesimocontesto relazionale e causale.Deduce la difesa che la ricostruzione del Tribunale presuppone una cesuratra i fatti che nella realtà documentale è inesistente, in quanto le condotte sicollocano tutte nel medesimo arco temporale, compreso tra il luglio 2019 e ilmaggio 2020 e si sviluppano all’interno della cerchia familiare e parafamiliare(madre genitori ed ex convivente), coinvolgendo figure, dunque, legate alricorrente da strette relazioni affettive, in assenza di una eterogeneità disoggetti.Ad avviso della difesa, alla pluralità delle persone offese non corrispondeuna pluralità di contesti autonomi, ma un unico ambito relazionale disfunzionale,segnato da conflittualità, condotte aggressive, richieste di denaro, come peraltroevidenziato dal Giudice dell’esecuzione lì dove «ammette che i reati di attipersecutori e violazione del divieto di avvicinamento nei confronti dell’excompagna erano “finalizzati all’ottenimento del denaro”» per l’acquisto distupefacente. Osserva la difesa che la richiesta economica costituisce il moventedella violazione del divieto di avvicinamento nei confronti della convivente e deglialtri familiari.La difesa deduce, altresì, la mancanza di una valutazione coordinata tra taledato e quanto emerge dai decreti in materia di misure di prevenzione; inparticolare, dal decreto del Tribunale di Palermo n. 109 del 2020 risulta che lecondotte contro la madre e la ex convivente presentano tratti sovrapponibili ecaratterizzate da reiterate richieste di denaro e valorizzano la serialità dellecondotte come espressione di un medesimo modus vivendi; serialità che, invecel’ordinanza utilizza per negare l’unitarietà del disegno criminoso.La motivazione sarebbe, dunque, contraddittoria lì dove afferma che laviolazione del divieto di avvicinamento abbia avuto come presupposto un eventonuovo e sopravvenuto ovvero l’adozione del provvedimento cautelare e ciòimpedirebbe di ricondurre tale condotta ad una ideazione preventiva; secondo ladifesa, tale conclusione si fonda su un evidente equivoco, in quanto la misuracautelare costituisce la reazione dell’ordinamento a condotte pregresse einterviene su un contesto già esistente; il provvedimento cautelare infatti èintervenuto in conseguenza di episodi di violenza di cui alla pronuncia n. 2; laviolazione del provvedimento cautelare rappresenta diversamente da quantoosservato dal giudice dell’esecuzione la prosecuzione e l’intensificazione dellamedesima dinamica persecutoria e violenta e non esclude l’originariaprogrammazione.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la illogicità e lacontraddittorietà del la motivazione, nel la parte in cui svaluta latossicodipendenza quale indice sintomatico del l ’unicità.Si rileva che l’ordinanza impugnata, nell’affermare che non emerge che ireati siano stati commessi in funzione dell’approvvigionamento della sostanza,non ha considerato la copiosa documentazione prodotta dalla difesa e inparticolare la certificazione del 3 giugno 2025 nella quale si afferma che ilricorrente è preso in carica dal Ser.D a far data dal 6 luglio 2007 e piùrecentemente dal 14 ottobre 2019; ciò comproverebbe che all’epoca dei fatti ilXXXXXXX versasse in uno stato di tossicodipendenza.Tale stato di tossicodipendenza, osserva la difesa, risulta anche dallarelazione del 18 luglio 2022, che attesta che a quella data il ricorrente eraritenuto soggetto dipendente da sostanze psicoattive ed alcool con diagnosiquanto in ambiente controllato.Pertanto, dalla combinata lettura delle due relazioni del 2019 e del 2022risulterebbe con certezza che nel periodo della commissione dei reati lacondizione di tossicodipendenza sussisteva.Sarebbe, poi, smentita dai decreti in materia di prevenzione la conclusionecui perviene l’ordinanza impugnata, ovvero che i reati non fossero commessi infunzione di approvvigionamento della sostanza, atteso che in esso si ricostruisceil profilo di pericolosità sociale del XXXXXXX evidenziando che le condotte versola madre e verso l’ex convivente erano caratterizzate da reiterate richieste didenaro, da aggressioni continue e da comportamenti funzionali all’ottenimentodelle somme di denaro.Si osserva, ancora, che gli accertamenti in sede di procedimento diprevenzione hanno fatto emergere la continuità tra condotte pericolose edipendenza da stupefacenti, sicché essi smentirebbero le affermazioni cui èpervenuta l’ordinanza impugnata, ossia che non vi sarebbe la prova che i reatiper i quali si chiede la continuazione siano stati commessi in funzionedell’approvvigionamento di sostanza.Ad avviso della difesa, il Giudice dell’esecuzione non si sarebbe confrontatocon i passaggi motivazionali delle sentenze di condanna sub 1), n2) e 4) dallequali risulta che il ricorrente faceva usa di stupefacenti e alcool proprio nelperiodo considerato e che le dinamiche violente si inseriscono in tale contesto diabuso e alterazione.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge perl’erronea applicazione della preclusione derivante dal giudicato esecutivo, nonchéla motivazione apparente sul punto, per avere ritenuto che in relazione ai fatti dicui alle sentenze sub 1) e 2), già oggetto di diniego della continuazione da partedella pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 31 gennaio 2024, non vifossero elementi nuovi o sopravvenuti. Ad avviso della difesa, il giudicedell’esecuzione ha escluso la sopravvenienza di elementi nuovi pur avendo ilricorrente prodotto i decreti in materia di misure di prevenzione, l’ultimo deiquali intervenuto nel 2025 e le sentenze divenute definitive, quale quella perviolazione della misura cautelare a protezione della ex convivente.Il giudice dell’esecuzione avrebbe ritenuto l’istanza di applicazione dellacontinuazione quale mera riproposizione della precedente istanza senzaconsiderare il più ampio compendio documentale prodotto dalla difesa,consistente soprattutto nel nuovo decreto di esecuzione della sorveglianzaspeciale che ricostruisce in dettaglio le ragioni della pericolosità e che avrebbedovuto fungere da base fattuale ulteriore per comprendere la matrice delle azionidelittuose.Ad avviso della difesa, il giudice dell’esecuzione, pur menzionando il decretoin materia di prevenzione, lo sterilizzerebbe nella sua portata fattuale ericostruttiva essendo idoneo non a provare automaticamente la continuazione,ma a fornire elementi nuovi perché offrono una lettura giudiziale ulteriore edocumentata dei medesimi segmenti temporali e delle medesime dinamichecomportamentaliInoltre, la difesa deduce che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovutoconsiderare che l’istanza di continuazione non si è limitata ai soli titoli esecutivigià valutati nel 2024, ma ha incluso la sentenza sub 4) relativa alla violazione deldivieto di avvicinamento nei confronti della ex convivente, titolo che per la suacollocazione temporale e per la sua genesi rafforza la possibilità di ricostruire inmodo unitario la traiettoria criminosa, innestandosi nel medesimo contesto diconflittualità e di pressioni verso la persona offesa.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce vizi motivazionali in ordinealla ritenuta assenza degli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, inquanto il giudice dell’esecuzione si è arrestato ad una valutazione meramenteassertiva, elencando, da un lato, gli indici rilevanti, senza però, dall’altro lato,analizzare i contenuti del fascicolo, e senza soffermarsi in particolare sullacircostanza che in origine la imputazione oggetto della sentenza sub) concernevauna condotta di maltrattamenti in danno della ex convivente, reato omogeneo aquello di stalking oggetto della sentenza sub 1).3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.4. In data 11 maggio 2026, il difensore ha depositato conclusioni scritteinsistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.I motivi, sostanziandosi in argomentazioni comuni, possono essereconsiderati congiuntamente.2. Deve innanzitutto ricordarsi che è oramai acquisito (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) il principio secondo cui il riconoscimentodella continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente chenel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onderiscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguitàspazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal sensorivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, nonconsentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n.3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si puòinfatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimentoall'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azionicriminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilodella volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorchérichiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez.1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).In tale quadro, in forza del disposto di cui all'art. 671, comma 1, ultimoperiodo, cod. proc. pen. (come introdotto dall'art. 4 d.l. n. 272 del 2005, conv.dalla legge n. 49 del 2006), si inserisce la valutazione dello stato ditossicodipendenza il quale deve essere apprezzato come elementopotenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, conriguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempreche sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez.1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv. 289240 – 01, Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso,Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005).Inoltre, va ribadito che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine distabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali,le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudinidi vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delleoriginarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito,insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice siasorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamentidi fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).3. Tanto premesso, deve rilevarsi che le argomentazioni del Giudicedell’esecuzione risultano fornire argomentazioni conformi ai principi sopraenunciati, non ravvisandosi vizi di illogicità manifesta o di contraddittorietà dellamotivazione.In primo luogo, il giudice dell’esecuzione ha escluso la preventiva unitariaprogrammazione tra i delitti per i quali il ricorrente ha chiesto la continuazione,In particolare, nel provvedimento impugnato si è puntualmente rilevato chela sentenza n. 805 del 2020 ha riguardato episodi di violenza contro laconvivente, ritenuti espressione di conflittualità e gelosia e dunque legati a unadimensione affettiva di coppia; la sentenza n. 960/2021, ha avuto ad oggetto attipersecutori verso i genitori finalizzati a ottenere denaro, e quindi episodi inseritiin un contesto familiare del tutto diverso da quello precedente; la sentenza n.6257/2023 del Tribunale di Palermo ha riguardato reati contro la sicurezzapubblica (guida in stato di ebbrezza e porto d’armi), del tutto estranei aiprecedenti sia per beni giuridici sia per contesto temporale e spaziale risultandoaccertati nel corso di un controllo stradale, commessi nel mese di luglio 2019 enella città di Palermo; la sentenza n. 1244 del 2023 ha riguardato la violazionedel divieto di avvicinamento, condotta posta in violazione della misura cautelareinflittagli, ragione che ne corrobora l’incompatibilità con la previa unitariaprogrammazione.Viene, dunque, in rilievo un ragionamento logico-giuridico che dà conto, conesaustività ineccepibile, della diversità dei contesti, dei moventi e della diversitàdelle persone offese, nei confronti del quale le doglianze difensive si sostanzianoin mere confutazioni generiche inidonee a scardinare la solidità argomentativa.Quanto al primo profilo, va in primo luogo rilevato che il legame checaratterizza la relazione con i genitori e con la ex convivente non rileva di per sé,nel senso della necessaria affermazione della sussistenza di una omogeneità deisoggetti passivi, come tale, secondo la difesa, significativa di una preordinazionedelittuosa per il solo fatto che vengono in rilievo relazioni affettive; e,soprattutto, l’ordinanza ha dato conto della circostanza che soltanto conriferimento ai fatti oggetto della sentenza n. 960 del 2021, i comportamentipersecutori nei confronti dei genitori erano finalizzati all’ottenimento del denaro;lì dove, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, i fatti commessi in dannodella ex convivente sono ritenuti originati da conflittualità di coppia connotata dadinamiche di gelosia.Con tale argomentazione, volta a distinguere i moventi dei reati di cui allasentenza sub 1 e sub 2) il ricorso non si confronta dando per certo chel’ordinanza abbia ritenuto che anche il movente degli atti persecutori e dellaviolazione del divieto di avvicinamento nei confronti della «ex compagna eranofinalizzati all’ottenimento di denaro»; affermazione che, invero, non si rinvienenel provvedimento impugnato.3.1. Deve, poi, rilevarsi che non coglie nel segno la doglianza volta acensurare l’erronea applicazione del cd. giudicato esecutivo.Posto che in tema di continuazione in sede esecutiva, l'efficacia preclusivadel giudicato di esclusione del vincolo tra due reati si estende a tutti gli altri reatigià ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con i primi (Sez. 1, n. 35460del 11/05/2021, Petrone, Rv. 282001 – 01: principio affermato in relazione auna fattispecie in cui è stata ritenuta corretta l'esclusione, da parte del giudicedell'esecuzione, della continuazione tra un reato ed altro, a sua volta giàunificato in continuazione con un terzo reato per il quale la continuazione con ilprimo era stata già negata in sede di cognizione), va nella specie osservato che ilGiudice dell’esecuzione ha fondato il diniego, per le circostanze fattuali già sopradescritte, su una nuova autonoma valutazione alla luce anche degli altri elementia disposizione, costituiti dalle ulteriori due sentenze e dai provvedimenti diprevenzione.3.3. L’ordinanza impugnata, poi, oltre a evidenziare la diversità dei fattioggetto delle singole sentenze ha affrontato, con coerenza di argomentazioni, gliulteriori argomenti difensivi, ovvero quello della pericolosità sociale del ricorrentee della condizione di tossicodipendenza.Dal provvedimento impugnato risulta infatti chiaramente differenziato ilgiudizio di pericolosità sociale, fondato sulla reiterazione di comportamentiilleciti, dalla nozione di disegno criminoso, che presuppone invece unapreordinazione unitaria delle condotte.Il Tribunale ha considerato il decreto del 6 ottobre 2025 del Tribunale diPalermo, Sezione Misure di prevenzione, ed ha correttamente escluso che i fatti asostegno dell’applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblicasicurezza con obbligo di soggiorno potessero rilevare ai fini della prova diun'unica deliberazione di fondo dei reati per i quali è stata avanzata la richiestaai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.In questo quadro, la diversità dei contesti (violenza all’interno del rapportodi coppia, pressioni economiche sui genitori, reati stradali, violazione di misuracautelare) e dei moventi delle violazioni è espressione della che i fatti sono statiritenuti significativi di una pluralità di comportamenti illeciti tra di loro noncollegati e non riconducibili a un piano criminoso unitario.Anche la condizione di tossicodipendenza del ricorrente risulta essere stataadeguatamente considerata e ritenuta non idonea a ritenere la sussistenza deglielementi per l’applicazione della disciplina della continuazione.Pur riconoscendo la condizione di fragilità derivante dallo stato di ebbrezza edi tossicodipendenza del ricorrente al tempodella commissione dei diversi episodied anche alla luce della certificazione - che dà atto che al 14 ottobre 2019 ilricorrente risultava tossicodipendente - tuttavia, la valutazione complessivadegli elementi a disposizione – ha indotto, con argomentazioni immuni da aporielogiche, a escludere la valenza unificante di tali condizioni delle plurime condotteillecite commesse dal ricorrente.In conclusione, il Giudice dell’esecuzione ha correttamente dato atto, pur inpresenza di una condizione di tossicodipendenza, della insussistenza delle altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per l’applicabilità dell'istituto previstodall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep.2026, F., Rv. 289240 – 01).4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia, la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 28807/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris