CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2025
Cassazione n. 32243/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4964/2025r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa giusta procura in atti dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA],la quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le co- municazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elet- tronica certificata indicato. -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] MICHELEe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 796 /202 5 , depositata il 22/2/2025. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. 2RG n. 4964/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte di cassazione, con ordinanza n. 796/2025 del 22/2/ 2025, pronunciando sul ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] a r.l., rigettava il ricorso, condannando la ricorrente a rimborsare le spese di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza per la correzione di er- rore materiale ex art.391-bis c.p.c., in quanto, in realtà, a differenza di quanto affermato dalla Corte di cassazione, il ricorso era stato presentato non solo dalla [OSCURATO:PERSONA] a r.l., ma anche «personalmente dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] […] e [OSCURATO:PERSONA]- chele», entrambi «nella qualità di soci della Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.». Pertanto, sarebbe stata erronea l'ordinanza di questa Corte,nella parte in cui ha condannatoal rimborso delle spese processuali esclu- sivamente la [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore pro tempore, ma non i soci della Cooperativa. 3. Sono rimasti intimati i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L'istanza è infondata. Infatti, il ricorso per cassazione è stato presentato dalla Coope- rativa [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, signora [OSCURATO:PERSONA]. È vero che nel ricorso per cassazione risultavano indicati anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non personalmente, come indicato erroneamente dell'istanza per correzione dell'errore mate- riale, ma «entrambi nella qualità di soci della Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.». Trattandosi di cooperativa a responsabilità limitata, è evidente che i soci non potevano agire personalmente, dovendo agire esclu- 3RG n. 4964/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sivamente la Cooperativa attraverso il proprio amministratore pro tempore,come correttamente avvenuto. Del resto, deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedi- mento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi"(Cass., 26/9/2011, n. 19601). 2. Non occorre provvederesulle spese del giudizio. Per questa Corte, Sezioni Unite, infatti,nel procedimento di cor- rezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a inci- dere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'i- potesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 2943