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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 30926/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il furto di. acqua potabile (aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.), commesso sino al 13 agosto 2010 Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, è manifestamente infondato, in quanto la persona offesa si è costituita parte civile (cfr. in motivazione Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino; da ultimo Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto — tenuto conto del termine massimo di prescrizione (pari a dodici anni e sei mesi) e dei periodi di sospensione pari a complessivi 74 giorni (60 giorni per rinvio udienza del 21 gennaio 2015 per impedimento imputato; 14 giorni per rinvio dal 23 settembre 2015 al 7 ottobre 2015 per impedimento imputato) — il termine prescrizionale sarebbe decorso il 28 aprile 2023, data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputata, si esaurisce in mere doglianze in fatto inammissibili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il furto di. acqua potabile (aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.), commesso sino al 13 agosto 2010 Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, è manifestamente infondato, in quanto la persona offesa si è costituita parte civile (cfr. in motivazione Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino; da ultimo Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto — tenuto conto del termine massimo di prescrizione (pari a dodici anni e sei mesi) e dei periodi di sospensione pari a complessivi 74 giorni (60 giorni per rinvio udienza del 21 gennaio 2015 per impedimento imputato; 14 giorni per rinvio dal 23 settembre 2015 al 7 ottobre 2015 per impedimento imputato) — il termine prescrizionale sarebbe decorso il 28 aprile 2023, data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputata, si esaurisce in mere doglianze in fatto inammissibili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]
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