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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30503/2026

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e d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo con la quale il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la sua istanza,intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e deduceche il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità,richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegnocriminoso, sicuramente ravvisabile, poste l’omogeneità delle condotte e la noneccessiva distanza temporale tra i fatti;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppureindicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sésoli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalentiad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014,P., Rv. 259094-01);ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine distabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente lesingole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni inrapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità opluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudicedi merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudicesia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici etravisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01);ricordato altresì che l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusaanche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice diaconto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica dellasussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nelgiudizio (Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 – 01);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buongoverno degli anzidetti principi e ha evidenziato, in maniera esente da illogicità eincongruenze, per i reati di cui alle sentenze sub 1), 2) e 3) la distanzatemporale (di diversi anni) dei fatti, pur omogenei, commessi e, per le sentenzesub 3) e 4), l’eterogeneità degli stessi e l’estemporaneità delle relative causali,correttamente evidenziato che l’esclusione per il fatto giudicato con la sentenzadi cui al n. 4) del movente economico era ormai coperta da giudicato;ritenuto che – contrariamente a quanto dedotto nel ricorso – la motivazionedel giudice dell'esecuzione in punto di distanza temporale tra i reati si appalesaperfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso direati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvoprova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalitàe nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287193 –01; Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537);rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo con la quale il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la sua istanza,intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e deduceche il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità,richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegnocriminoso, sicuramente ravvisabile, poste l’omogeneità delle condotte e la noneccessiva distanza temporale tra i fatti;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppureindicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sésoli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalentiad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014,P., Rv. 259094-01);ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine distabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente lesingole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni inrapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità opluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudicedi merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudicesia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici etravisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01);ricordato altresì che l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusaanche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice diaconto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica dellasussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nelgiudizio (Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 – 01);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buongoverno degli anzidetti principi e ha evidenziato, in maniera esente da illogicità eincongruenze, per i reati di cui alle sentenze sub 1), 2) e 3) la distanzatemporale (di diversi anni) dei fatti, pur omogenei, commessi e, per le sentenzesub 3) e 4), l’eterogeneità degli stessi e l’estemporaneità delle relative causali,correttamente evidenziato che l’esclusione per il fatto giudicato con la sentenzadi cui al n. 4) del movente economico era ormai coperta da giudicato;ritenuto che – contrariamente a quanto dedotto nel ricorso – la motivazionedel giudice dell'esecuzione in punto di distanza temporale tra i reati si appalesaperfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso direati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvoprova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalitàe nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287193 –01; Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537);rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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