CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 17956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso n. 10416- 20 18 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato professor Marco (Luigi) Antonioli ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini, n. 134, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro COMUNE di MILANO– c.f. 0119 9 250158 – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla via Polibio, n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura comunale lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 4801/2017della Corte d’Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Milano emetteva ingiunzioni di pagamento ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639/1910 nei confronti della “GI Rosa” s.r.l., titolare del bar- pasticceria sito in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4/b(cfr. ricorso, pag. 4). Esponeva che la “GI Rosa”, in virtù diprovvedimento p.g. 151187.400/2001, era stata abilitata all’occupazione - con quindici tavolini - di area pubblica dell’estensione di mq. 36 all’esterno dei locali a fronte del versamento del canone di occupazione del suolo (COSAP)(cfr. ricorso, pag. 2). Esponeva che l’ingiunta non aveva provveduto al pagamento del canone per gli anni 2009 e 2010(cfr. ricorso, pagg. 4 - 5 ) . 2. Con distinti atti notificati in data 5.2.2014 e 21.2.2014 l a “GI Rosa ” proponeva opposizioneavverso le ingiunzioni di pagamento e citava il Comune di Milano a comparire dinanzi al Tribunale di Milano(cfr. ricorso, pag. 5). Deducevache nel 2003 era stata a sua volta convenuta dinanzi al Tribunale di Milano da taluni condomini degli stabili ubicati ai nn. 4/b e 4/c della Galleria SanBabila, i quali si erano assunti proprietari esclusivi dello spazio esterno al suo esercizio ed avevano invocato – attesa l ’ addotta illegittimità del titolo abilitativo -la sua condanna alla rimozione dei manufatti che vi erano collocati (cfr. ricorso, pagg. 2 -3).Deduceva che aveva contestato l’avversa pretesa e che il tribunale aveva ordinato,ex art. 107 cod. proc. civ., la chiamata in causa del Comune di Milano (cfr. ricorso, pag. 3). Deduceva che la controversia era stata decisa con sentenza n. 7339/2008, passata in giudicato, con cui il tribunale, in accoglimento delle domande esperite dagli allora attori, aveva dichiarato gli spazi antistati i locali adibiti a bar- pasticceria di proprietà dei condominii degli stabili ai civici nn. 4/b e 4/c e, conseguentemente, aveva dichiarato l’illegittimità dell’occupazione da partesua e aveva pronunciato sua condanna alla rimozione dei manufatti che vi erano apposti(cfr. ricorso, pag. 3). Deduceva che a definizione della suddetta controversia aveva con le allora controparti concluso il16.5.2012 un gravoso accordo, con cui si era obbligata a versare la somma di euro 350.000,00, oltre alle spese processuali, onde fruire degli spazi condominiali occupati sino al 31.12.2020(cfr. ricorso, pag. 4). 3.Resisteva in entrambi i giudizi il Comune di Milano. 4.Riuniti i giudizi, con sentenza n. 14774/2012 il t ribunale rigettava ambedue le opposizioni e condannava l’opponente alle spese di lite(cfr. ricorso, pag. 5). 5.Con atto notificato il 4.2.2013 la “GI Rosa” s.r.l. aveva citato il Comune di Milano a comparire dinanzi al Tribunale di Milano(cfr. ricorso, pag. 5). Aveva chiesto accertarsi che nulla doveva al Comune di Milano a titolo di “CONSAP”, condannarsi il Comune a restituire gli importi percepiti a titolo di “CONSAP” dal 2001 al 2008e pari ad euro 50.546,37, condannarsi il Comune a risarcirle il pregiudizio arrecato, quantificato in euro 408.000,00 per danno emergente ed in euro 500.000,00 per lucro cessante(cfr. ricorso, pag. 5).6.Resisteva il Comune di Milano. 7.Con sentenza n. 216/2015 il Tribunale di Milano rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite(cfr. ricorso, pag. 5). 8.Avverso la sentenza n. 14774/2012 ed avverso la sentenza n. 216/2015 la “GI Rosa” s.r.l. proponeva separati appelli(cfr. ricorso, pag. 5). Resisteva in entrambi i giudizi il Comune di Milano; esperiva appello incidentale avverso la sentenza n. 216/2015 limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite. 9.Riuniti gli appelli, con sentenza n. 4801/2017 la Corte di Milano rigettava i gravami principali e, in accoglimento del gravame incidentale, condannava la “GIRosa” al pagamento delle spese del giudizio definito in prime cure con la sentenza n. 216/2015; condannava l’appellante alle spese del grado. Evidenziava la corte che era infondato l’assunto della“GI Rosa” secondo cui la sentenza n. 7339/2008 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, aveva altresì acclarato l’insussistenza di una servitù di pubblico passaggio infavore del Comune di Milano sull’area antistante i locali adibiti a bar-pasticceria. Evidenziava in particolare che oggetto di quel giudizio era stato l’accertamento dell’illegittimità dei manufatti che insistevano sull’area e la conseguente condanna alla lororimozione (cfr. sentenza d’appello , pag. 8 ) . Evidenziava che del resto i condomini, allora iniziali attori, giammai avevano contestato la sussistenza sull’area di una servitù di uso pubblico e, parimenti, giammai il Comune di Milano aveva contestato la proprietà privata dell’area(cfr. sentenza d’appello, pag. 8).Evidenziava quindi che l’accertamento incidentale della proprietà condominiale dell’area, finalizzato al riscontro della legittimazione attiva dei condomini, (allora)iniziali attori, per nulla valeva ad escludere la sussistenza di una servitù di uso pubblico(cfr. sentenza d’appello, pag. 9). Evidenziava poi, conformemente a quanto ritenuto dal tribunale, che la servitù di pubblico passaggio doveva, alla luce dell’allegata documentazionee del dato notorio dell’apertura al pubblico della [OSCURATO:PERSONA] sin dalla sua edificazione,risalente agli anni ’40, reputarsi senz a dubbio esistente , per effetto della cosiddetta “dicatio ad patriam”,alla stregua del passaggio generalizzato di una pluralità indeterminata di persone, alla stregua dell’oggettiva idoneità dell’area a soddisfare finalità di pubblico interesse, alla stregua della sussistenza di un titolo valido a giustificare l’affermazione di un diritto di uso pubblico(cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 -10). Evidenziava inoltre che la sussistenza del la servitù di pubblico passaggio valeva, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, a legittimare la pretesa dell’ente comunale volta a conseguire il pagamento del canonedi occupazione dell’area(cfr. sentenza d’appello, pag. 10). Evidenziava ancora ch e la legittimità della pretesa pe cuniaria azionata dall’ente territoriale rendeva vana ogni disputa in ordine alla pretesa restitutoria azionata dall’appellante principale(cfr. sentenza d’appello, pag. 11). 10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “GI Rosa” s.r.l. ; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.Il Comune di Milano ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 11. Il difensore della ricorrente ha depositato dich iarazione in data 11.11.2021 di rinuncia alla procura. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 12.Con il prim o motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111 Cost. edell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa e/o falsa applicazione dell’art. 34 cod. proc. civ. ; la motivazione illogica e contraddittoria; l’omesso esame circa fatto decisivo della controversia; l’erronea interpretazione ed il travisamento della sentenza n. 7339/2008 del Tribunale di Milano. Deduce che, contrariamente agli assuntidella Corte di Milano, la controversia definita con la sentenza n. 7339/2008 del Tribunale di Milano aveva ad oggetto l’accertamento della spettanza o meno aicondominii degli stabili dei civici n. 4/b e n. 4/c dell’area antistante i locali adibiti a suo bar - pasticceria , in quanto accertamento costituente presupposto logico-giuridico del diritto a conseguire la rimozione dei manufattiinstallati sulla medesima area (cfr. ricorso, pag. 11) . Deduce che siffatto accertamento era stato rimesso alla cognizione del tribunale dalle parti con apposita domanda e costitu iva dun qu e questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 34 cod. proc. civ.(cfr. ricorso, pag. 11) . Deduce quindi che , contrariamente all’assunto della Corte di Milano, “la questione della natura, pubblica o privata, del suolo (…) costituiva il punto dirimente della lite” (così ricorso, pag. 12) poi definita con l a sentenza n.7339/2008, sicché con tal ultima statuizione i l Tribunale di Milano ebbe ad accertare che l’area antistante i locali adibiti a bar - pasticceria costituiva ent e condominialee ad escludere univocamente che sulla st e ss a area gravasse un diritto pubblico o privato di passaggio(cfr. ricorso, pagg. 12 – 13) . Deduce che, d ’altronde , propriamente la necessità di accertare la natura dell’area antistante aveva indotto, allora, il tribunale a disporre la chiamata in causa del Comune di Milano(cfr. ricorso, pag. 13). 13.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 111, 1° co., Cost., dell’art. 6 C.E.D.U., dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 34, 99, 101, 2° co., 112 e 115, 2° co., cod. proc. civ., dell’art. 3, 2° co., c.p.a., dell’art. 5 del d.lgs. n. 174/2016. Deduce che la Corte di Milano non ha tenuto conto del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile(cfr. ricorso, pag. 15). Deduce invero che l’accertamento allora compiuto della natura privata dell’area antistante i locali adibiti a bar-pasticceria è incompatibile con il riscontro,indebitamente operato dalla corte di merito con l’impugnat o dictum mercè nozioni di comune esperienza , dell’esistenza di una servitù pubblica di passaggio insorta per “dicatio ad patriam”(cfr. ricorso, pagg. 16 - 17 ) . 14.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 63/1997, dell’art. 2, 4° co., del regolamento comunale “Cosap”, dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 130 del d.P.R. n. 43/1988.Premette chei canoni pretesi dal Comune di Milano postulano la legittimità della concessione e l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio (cfr. ricorso, pag. 18). Indi deduce, con riferimento al primo presupposto, che la Corte di Milano non ha tenuto conto che con la sentenza n. 7339/2008 il Tribunale di Milano ebbe a disapplicare, in ragione della loro illegittimità, i provvedimenti concessori pronunciati dal Comune di Milano con riferimento all’area antistante i locali adibiti a bar-pasticceria (cfr. ricorso, pag. 18). Indi deduce, con riferimento al secondo presupposto, che la sussistenza della servitù pubblica affermata dalla Corte di Milano risulta preclusa dal giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 7339/2008(cfr. ricorso, pag. 18). 15.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2729 cod. civ.; la violazione dell’art. 1, 1° co., della legge n. 241/1990. Premette che il Tribunale di Milano aveva, con la sentenza n. 7339/2008, reputato illegittima la concessione finalizzata a consentirle la fruizione degli spazi antistanti i locali adibiti a bar-pasticceria (cfr. ricorso, pag. 21). Indi deduce che l’affidamento incolpevolmente riposto in ordine alla legittimità della concessione è stato per essa causa e fattore di pregiudizio economico, siccome, in dipendenza dell’invalidità del titolo abilitativo, è stata costretta a siglare un oneroso accordo economico con i condominii (cfr. ricorso, pag. 21).16.I rilievi postulati dalla delibazione dei motivi di ricorso tendono per ampia parte a riproporsi;il che ne rende opportuna la disamina contestuale ; in ogni caso gli esperitimezzi di impugnazione sono infondati e da respingere. 17.Senza dubbio il giudicato “ esterno ” – il riferimento evidentemente nella specie è alla sentenza n. 7339/2008 del Tribunale di Milano -è assimilabile agli “elementi normativi”, sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24162; Cass. 10.12.2015, n. 24952). Nondimeno, l’interpretazione del giudicato “ esterno ” può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limitiin cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di “autosufficienza” di tale mezzo di impugnazione ; co sicché il ricorso deve riportareil testo del la sentenza - che si assume passata in giudicato - con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo, siccome il solo dispositivo non è bastevolealla comprensione del comando giudiziale (cfr. Cass.19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617;Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627). 18.Su tale scorta si rimarca quanto segue. Per nulla la ricorrente ha provveduto, onde consentire il riscontro ed il vaglio dei propri assunti, a riprodurre nel corpo del ricorso il testo integrale della sentenza n. 7339/2008 del Tribunale di Milano, che ha dato vita al giudicato “esterno” destinato –assume – ad esplicar valenza nel caso di specie.Né al contempo la ricorrente ha indicato - neppure in calce al ricorso – il fascicolo processuale ove la sentenza n. 7339/2008 è rinvenibile. Propriamente la “GI Rosa” si è limitata –alle pagine 2, 3 , 6 (in nota) , 11 , 12 , 13, 14, 17, 18 e 21 del ricorso - a riprodurre singoli stralci e del dispositivo e della motivazione nel quadro, di volta in volta, di parafrasi del tutto sintetiche della statuizione n. 7339/2008 del Tribunale milanese. Il difetto di “autosufficienza” e, prim’ancora, di “specificità” dei motivi di ricorso rileva pur alla luce dell’elaborazione delle sezioniunite di questa Corte. Ovveronel segno della pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 delle sezioni unite , ove si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod.proc. c iv ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021)non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure. Ovvero (ad ipotizzare che la violazione del giudicato “esterno” costituisca “error in procedendo”: cfr. in tal senso ricorso, pag. 10) nel segno della pronuncia n. 20181 del 25.7.2019 delle sezioni unite, ove si è puntualizzato che l’ “error in procedendo” non è rilevabile ex officioe che questo Giudice non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’ “error”.Ovvero nel segno della pronuncia n. 7161del 25 .3.20 10 delle sezioni unite , ove si è puntualizzato che l ’ art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodottoe ove è rinvenibile (cfr. altresì Cass.(ord.) 20.11.2017, n. 27475). In questi termini permane impregiudicato il rilievo del controricorrente secondo cui la ricorrente avrebbe attribuito contenuti errati alla sentenza n. 7339/2008 del Tribunale di Milano(cfr. controricorso, pag. 6) . 19.Il difetto di “specificità” e di “autosufficienza” riveste valenza in relazione ad un peculiareprofilo. Segnatamente con il primo mezzo la ricorrente ha addotto che la questione pregiudiziale concernente la spettanza o meno ai condominiidegli stabili ubicati ai nn. 4/b e 4/c della [OSCURATO:PERSONA] antistante i locali adibiti a bar- pasticceria era stata rimessa alla cognizione del Tribunale di Milano, nell’ambito della lite definita con la sentenza n. 7339/2008, mediante , in rapporto alla previsione dell’art. 34 cod. proc. civ., apposita domanda in ordine alla quale il Tribunale milanese ebbe propriamente a statuire. Sarebbe stato necessario, perciò, riscontrare in forme specifiche ed “autosufficienti”la domanda all’uopo esperita a normadell’art. 34 cod. proc. civ. E tanto, ben vero, nel solco dell’insegnamento per cui con riguardo alla questione pregiudiziale in senso logico (o punto pregiudiziale) l ’ efficacia del giudicato copre, in ogni caso e pure in assenza di un’apposita richiesta, non soltanto la pronuncia finale ma anche l’accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima; con riguardo, invece, alla questione pregiudiziale in senso tecnico - disciplinata dall’art. 34 cod. proc. civ. e indicante una situazione che, pur rappresentando un presupposto dell’effetto dedotto in giudizio, è tuttavia distinta e indipendente dal fatto costitutivo sul quale tale effetto si fonda -detta situazione è oggetto solo di accertamento incidentale (inidoneo a passare in giudicato), tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti(cfr. Cass. sez. lav. 7.3.1995, n. 2645; Cass. 19.1.1999, n. 462). In tal guisa permane impregiudicata l’affermazione di cui al dictumin questa sede impugnato (cfr. pag. 9) , secondo cui il Tribunale di Milano ebbe con la sentenza n. 7339/2008 ad accertare incidentalmente la proprietà privata in capo ai condominii dell’area antistante i locali adibiti a bar-pasticceria. In tal guisa permane allo stadio di mera prospettazione di parte la deduzione della ricorrente (veicolatadal secondo mezzo)a tenor della quale il Tribunale di Milano, nel 2008, aveva statuito, “con l’autorità della regiudicata,quali di questi medesimi spazi fossero privati e quali, invece, fossero pubblici” (così ricorso, pag. 17). 20.Agli enunciati rilievi va correlata un ’ulteriore puntualizzazione. Questa Corte spiegache la semplice imposizione di un vincolo di uso pubblico su strada vicinale, pur permettendo alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite dalla conformazione della strada stessa, non altera il diritto di proprietà sulla medesima, che rimane privata(cfr. Cass. 14.6.2018, n. 15618; Cass. (ord.) 19.5.2011, n. 11028).Su tale scorta la prefigurazione – ben vero al di là dell’impossibilità di riscontro per difetto di “autosufficienza” delle statuizioni di cui alla sentenza n. 7339/2008 - in forme di stretta conseguenzialità tra l’accertamento della proprietà condominiale dell’area antistante il bar-pasticceria ed il disconoscimento della servitù pubblica di passaggio sulla medesima area – nell’ambito del giudizio definito con la pronuncia n. 7339/2008 -per nulla, pur in linea di principio,si giustifica. Ossiail disconoscimento della sussistenza della servitù pubblica di passaggio nell’ambito del giudizio definito con la sentenza n. 7339/2008 nonsarebbe stato implicatotout court dall’accertamento della proprietà privata dell’area. Sovviene, perciò, l’insegnamento di questa Corte secondo cui l’autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudizialedi dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, ragion per cui ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un “obiter dictum”, come tale non vincolante (cfr. Cass.8.2.2019, n. 3793). Sutale scorta invano la ricorrente adduce - con il secondo mezzo – che la corte distrettuale non ha tratto le debite conseguenze dall’accertamento exart.34 cod. proc. civ.dell’insussistenza della servitù di pubblico passaggio che il Tribunale di Milano ebbe a compiere con la sentenza n. 7339/2008 (cfr. ricorso, pag. 16). 21.Per altro verso, questa Corte spiega, in tema di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio (equiparate a quelle pubbliche quanto al regime delle occupazioni del suolo stradale e degli spazi ad esso soprastanti o sottostanti), che l’occupazione del soprassuolo non interferisce con l’esercizio del diritto di proprietà del suolo (che con la soggezione all’uso della collettività risulta compresso fino al limite estremo della destinazione esclusiva del suolo stesso alla viabilità pubblica)bensì con il d iritto di uso pubblico; cosicché, in caso di occupazione del soprassuolo di area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, l’occupante è tenuto a pagare il tributo per l’occupazione di suolo pubblico(cfr. Cass. 3.10.2000, n. 13087). Su tale scortainvano, altresì, la ricorrente adduce - con il terzo mezzo – che la servitù di passaggio pubblico costituita nelle forme della “dicatio ad patriam” non implica la potestà dell’ente pubblico di “concedere al singolo usieccezionali o particolarisu porzioni d i detto immobile, essendo siffatto potere concessorio incompatibile con il diritto dominicale del privato”, con l’ulteriore corollario che difetta il titolo giuridico per esigere il pagamento del canone (cfr. ricorso, pag. 19). 22.Per altro verso ancora, con riferimento all’addotta omessa considerazione da parte della Corte di Milano della disapplicazione dei provvedimenti concessori che il Tribunale di Milano ebbe a disporre con la pronuncia n. 7339/2008(cfr. ricorso, pag. 18), è sufficiente porre in risalto -nel quadro del già rilevatodifetto di “autosufficienza” -che parte controricorrente ha evidenziato, a sua volta, che il Tribunale di Milano ebbe piuttosto a disapplicarli “per difformità al preventivo assenso da parte della proprietà, che era stato rilasciato per un manufatto di diversa tipologia” (così controricorso, pag. 9). 23.Con il terzo motivo la “GI Rosa” ha ulteriormente prospettato che aveva addotto l’illegittimità del ricorso da parte del Comune di Milano alla procedura di riscossione di cui al r.d. n. 639/1910, siccome abrogata dall’art. 130 del d.P.R. n. 43/1988. Ed ha addotto poi che al riguardo la Corte di Milano ha omesso ogni pronuncia(cfr. ricorso, pag. 20). 24.Al riguardo si formulano i rilievi che seguono. In primo luogo, la presunta omissione di pronuncia non è stata denunciata in conformità alle indicazioni di cuiall’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n.17931 del 24.7.2013. Le sezioni unite spiegano che, n el caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge(cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247 ; Cass. 7.5.2018, n. 10862). Ebbene, è innegabile che il terzo mezzo di impugnazione, in parte qua, non solo non contiene alcun riferimento alla nullità della decisione, ma prospetta unicamente la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.(cfr. ricorso, pag. 20). In secondo luogo, la ricorrente non ha fornito riscontro puntuale ed “autosufficiente” di aver dedotto la suindicata specifica quaestio in grado d’appello.D’altra parte, la suindicata specifica quaestio non rinviene puntuale riflesso nell’impugnatastatuizione di seconde cure, statuizione che, viceversa, riferisce tout court, genericamente, senza ulteriori indicazioni,della addotta erroneità, a censura della sentenza n. 14774/2014 del Tribunale di Milano, del ricorso allo strumento dell’ingiunzione fiscale da parte del Comune di Milano (cfr. sentenza d’appello, pag. 7 e pagg. 10 e 11). In tal guisa sovviene l’insegnamento per cuinel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass.25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.8.2018, n. 20712). In terzo luogo, questa Corte spiega che lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l’Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell’esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass.11.4.2016, n. 7076; nella fattispecie che in tale circostanza questa Corte ebbe a scrutinare, era stata emessa, in data 15 maggio 1996, un’ingiunzione di pagamento aisensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639. Si veda comunque l’art. 32, 1° co.,del d.lgs. n. 150 dell’1.9. 2011 , secondo cui “le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione”. Cfr.inoltre Cass. (ord.) 26.6.2019, n. 17091 , e Cass.(ord.) 20.2.2020, n. 4501). 25.In ordine alla pretesa risarcitoria azionata dalla “GI Rosa” e correlata all’incolpevole convincimento di poter far luogo all’occupazione dell’area ingenerato dalla concessione poi disapplicata nel giudizio definito con la sentenza n. 7339/2008, la Corte di Milano ha affermato che il rilascio della concessione amministrativa ai fini dell’occupazione del suolo era stato subordinato all’assenso dei proprietari dell’area con salvezza dei diritti dei terzi (cfr. sentenza d’appello, pag. 12). Edha affermato ulteriormente al riguardo che era d a escludere che il Comune - con la concessione poi disapplicata nell’ambito del giudizio definito con la sentenza n. 7339/2008 - avesse ingenerato nella principale appellante l’incolpevole convincimento della legittimità delle opere realizzate, siccome il manufatto abusivamente realizzato era cosa ben diversa –e dal punto di vista quantitativo e dal punto di vista qualitativo - da quanto contemplato nel provvedimento concessorio(cfr. sentenza d’appello, pag. 13). 26.Evidentemente, a fronte e dell’inottemperanza all’onere di “specificità” ed “autosufficienza” dapprima posto in risalto e degli ulteriori rilievi in precedenza svolti, a nulla vale che la ricorrente adduca che “la sentenza n. 7339/2008 del Tribunale aveva giudicato illegittima la concessione per carenza, in radice, del potere dell’Amministrazione pubblica di adottare atti ampliativi incidenti su un’area ritenuta ad essa non appartenente” (così ricorso, pag. 21). 27.In pari tempo la corte di merito ha p re cisato - lo si è premesso - che l’autorizzazione era stata rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi. Cosicché pur in relazione a tale profilo il quarto mezzo di impugnazione si svela immeritevole di qualsivoglia seguito, segnatamente in relazione alla doglianza secondo cui “l’Autorità pubblica (…) avrebbe dovuto, quanto meno, verificare preliminarmente il titolo di proprietà, il quale (…) precludeva –in nuce – la potestà di adottare un atto ampliativo su un’area (…) che è risultata appartenere ai due Condominii” (così ricorso, pag. 21). In ogni caso il quarto motivo di ricorso si risolve nella in toto generica prospettazione secondo cui il Comune di Milano “ha agito senza diligenza e con imperizia” (così ricorso, pag. 21) e secondo cui l’esercizio illegittimo della pubblica potestà è stato per essa ricorrente causa di pregiudizio economico(cfr. ricorso, pag. 21). E,ben vero, la genericità della formula ta doglianza risalta viepiù a fronte de gli specifici rilievidel controricorrente a tenor del quali “il presunto evento dannoso subito da controparte si riferiva alle conseguenze di una condotta contralegem messa in opera da essa stessa” (così controricorso, pag. 24). 28.In dipendenza del rigetto del ricorso la società ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.29.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13,1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, Comune di Milano, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della suss