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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11263/2022

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seguente ORDINANZA S 1,1tu zi o jcZJt Ae 43 1-241_ <-2 J Agenzia delle Entrate, in persona del Di're ore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro Comune di Lucca, in persona del Sindaco pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 7, depositata il 9 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera cli consiglio del 10 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 9 febbraio 2012, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del comune di Lucca per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dall'ente per l'anno 2001 e irrogata la relativa sanzione; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l'Ufficio, contestata la perdita dello status di soggetto passivo ai fini i.v.a. con riferimento all'attività di erogazione del gas metano, in quanto non esercitata direttamente ma affidata ad un concessionario, ha rideterminato il volume di affari realizzato dall'ente e, conseguentemente, accertato l'imposta detraibile previa applicazione della relativa percentuale; - la Commissione regionale ha disatteso l'appello erariale ritenendo che la stipulazione della convenzione cori il concessionario non avesse causato il venir meno dell'esercizio dell'attività - di natura commerciale - di fornitura del servizio del gas; - il ricorso è affidato a due motivi; - il comune di Lucca non spiega alcuna attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo l'Agenzia deduce l'insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, nella parte in cui ha inferito la natura privatistica dell'operazione economica intercorsa tra l'ente e il concessionario dall'analisi di alcune clausole della convenzione - in particolare, quelle relative all'attribuzione dell'uso in via esclusiva della rete di distribuzione del gas metano, dell'autonomia gestionale del servizio e del deferimento di controversie alla cognizione di un collegio arbitrale - benché altre clausole evidenziassero che l'ente avesse agito nell'esercizio della sua potestà autoritativa; - evidenzia, in proposito, da un lato, il fatto che il concessionario fosse tenuto al perseguimento di puntuali obiettivi e all'adozione di standard nella gestione del servizio e, dall'altro, la titolarità dell'ente locale di poteri di autorizzazione, controllo e vigilanza sulla sua attività oggetto della concessione; - sottolinea, infine, la non concludenza della clausola arbitrale pattuita;- con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 4, Direttiva CEE 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, per aver la sentenza impugnata ritenuto che i corrispettivi versati dall'ente locale al concessionario fossero imponibili ai fini dell'i.v.a.; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; - la concessione da parte di un Comune di un servizio finalizzato ad una utilità pubblica è una attività economica attratta nel campo dell'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 3, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, sicché l'ente concedente è soggetto passivo d'imposta sui canoni riscossi in ragione del rapporto sinallagmatico instaurato con l'azienda concessionaria del servizio, la quale, essendo tenuta all'imposta in via di rivalsa, ha diritto alla detrazione ex art. 19 del citato decreto (cfr. Cass., ord., 6 luglio 2018, n. 17795; Cass. 13 luglio 2016, n. 14263; Cass. 27 marzo 2015, n. 6234); - infatti, l'inapplicabilità dell'i.v.a. dipende da due condizioni, che l'attività sia esercitata dall'ente medesimo e che sia svolta in veste di pubblica autorità (cfr.

Corte Giust. 14 dicembre 2000, C-446/98, [OSCURATO:PERSONA]; Corte Giust. 12 settembre 2000, C-408/97, Commissione/Francia); - pertanto, l'esclusione del carattere commerciale dell'attività va affermata solo nei casi in cui sia svolta dagli enti di diritto pubblico nell'ambito del regime giuridico loro proprio e non anche quella svolta in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati ovvero, a maggior ragione, in quei settori, quali quello in esame, nei quali gli enti succitati sono di per sé considerati soggetti passivi (cfr., altresì, in tema, Cass., ord., 18 ottobre 2021, n. 28558); - in proposito, la Commissione regionale ha ravvisato nel rapporto instaurato dall'ente locale con il concessionario i caratteri tipid di un'attività privatistica, con motivazione, richiamata sinteticamente dalla ricorrente, che si sottrae alla doglianza formulata per vizio motivazionale, avuto riguardo all'esaustività della stessa, valutata anche alla luce dei richiamati principi di diritto; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto. - nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell'adunanza carnerale del 10 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] yir DEPOSrTATO [OSCURATO:PERSONA] 7 APR 20Z2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA S 1,1tu zi o jcZJt Ae 43 1-241_ <-2 J Agenzia delle Entrate, in persona del Di're ore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro Comune di Lucca, in persona del Sindaco pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 7, depositata il 9 febbraio 2012. Udita la relazione svolta nella camera cli consiglio del 10 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 9 febbraio 2012, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del comune di Lucca per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dall'ente per l'anno 2001 e irrogata la relativa sanzione; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l'Ufficio, contestata la perdita dello status di soggetto passivo ai fini i.v.a. con riferimento all'attività di erogazione del gas metano, in quanto non esercitata direttamente ma affidata ad un concessionario, ha rideterminato il volume di affari realizzato dall'ente e, conseguentemente, accertato l'imposta detraibile previa applicazione della relativa percentuale; - la Commissione regionale ha disatteso l'appello erariale ritenendo che la stipulazione della convenzione cori il concessionario non avesse causato il venir meno dell'esercizio dell'attività - di natura commerciale - di fornitura del servizio del gas; - il ricorso è affidato a due motivi; - il comune di Lucca non spiega alcuna attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo l'Agenzia deduce l'insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, nella parte in cui ha inferito la natura privatistica dell'operazione economica intercorsa tra l'ente e il concessionario dall'analisi di alcune clausole della convenzione - in particolare, quelle relative all'attribuzione dell'uso in via esclusiva della rete di distribuzione del gas metano, dell'autonomia gestionale del servizio e del deferimento di controversie alla cognizione di un collegio arbitrale - benché altre clausole evidenziassero che l'ente avesse agito nell'esercizio della sua potestà autoritativa; - evidenzia, in proposito, da un lato, il fatto che il concessionario fosse tenuto al perseguimento di puntuali obiettivi e all'adozione di standard nella gestione del servizio e, dall'altro, la titolarità dell'ente locale di poteri di autorizzazione, controllo e vigilanza sulla sua attività oggetto della concessione; - sottolinea, infine, la non concludenza della clausola arbitrale pattuita;- con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 4, Direttiva CEE 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, per aver la sentenza impugnata ritenuto che i corrispettivi versati dall'ente locale al concessionario fossero imponibili ai fini dell'i.v.a.; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; - la concessione da parte di un Comune di un servizio finalizzato ad una utilità pubblica è una attività economica attratta nel campo dell'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 3, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, sicché l'ente concedente è soggetto passivo d'imposta sui canoni riscossi in ragione del rapporto sinallagmatico instaurato con l'azienda concessionaria del servizio, la quale, essendo tenuta all'imposta in via di rivalsa, ha diritto alla detrazione ex art. 19 del citato decreto (cfr. Cass., ord., 6 luglio 2018, n. 17795; Cass. 13 luglio 2016, n. 14263; Cass. 27 marzo 2015, n. 6234); - infatti, l'inapplicabilità dell'i.v.a. dipende da due condizioni, che l'attività sia esercitata dall'ente medesimo e che sia svolta in veste di pubblica autorità (cfr. Corte Giust. 14 dicembre 2000, C-446/98, [OSCURATO:PERSONA]; Corte Giust. 12 settembre 2000, C-408/97, Commissione/Francia); - pertanto, l'esclusione del carattere commerciale dell'attività va affermata solo nei casi in cui sia svolta dagli enti di diritto pubblico nell'ambito del regime giuridico loro proprio e non anche quella svolta in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati ovvero, a maggior ragione, in quei settori, quali quello in esame, nei quali gli enti succitati sono di per sé considerati soggetti passivi (cfr., altresì, in tema, Cass., ord., 18 ottobre 2021, n. 28558); - in proposito, la Commissione regionale ha ravvisato nel rapporto instaurato dall'ente locale con il concessionario i caratteri tipid di un'attività privatistica, con motivazione, richiamata sinteticamente dalla ricorrente, che si sottrae alla doglianza formulata per vizio motivazionale, avuto riguardo all'esaustività della stessa, valutata anche alla luce dei richiamati principi di diritto; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto. - nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nell'adunanza carnerale del 10 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] yir DEPOSrTATO [OSCURATO:PERSONA] 7 APR 20Z2
Sentenza Cassazione n. 11263/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris