CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12551/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 78/RG. 37054 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Anna avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità che ha applicato la consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alla fuga e al divincolamento (si veda, in particolare, pag. 1, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive); ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione lì dove menziona la personalità dell'imputato, con applicazione della recidiva reiterata escludendo il regime di prevalenze della circostanze attenuanti generiche che come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il