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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 17273/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge processuale in relazione al mancato riconoscimento della rinuncia all'appello da parte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che in sede di conclusioni aveva richiesto l'assoluzione dell'imputato, è manifestamente infondato.

La rinunzia al gravame da parte del Pubblico ministero deve compiersi nei modi stabiliti dall'art. 589 cod. proc. peri., con la conseguenza che il giudice non può desumere la rinuncia stessa dalle conclusioni adottate dal Pubblico ministero in sede di discussione.

Ne deriva che quando il predetto non rinunzi al gravame, ma si limiti a chiedere, in contrasto con i motivi di appello, la assoluzione dell' imputato, tale richiesta non può costituire rinunzia alla impugnazione ed il giudice non è ad essa vincolato.

Osservato che il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione del dibattimento non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata.

Considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, nonché in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 485, quarto comma, cod. proc. pen. sono, anch'essi, non consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sui punti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] I"Tre es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge processuale in relazione al mancato riconoscimento della rinuncia all'appello da parte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che in sede di conclusioni aveva richiesto l'assoluzione dell'imputato, è manifestamente infondato. La rinunzia al gravame da parte del Pubblico ministero deve compiersi nei modi stabiliti dall'art. 589 cod. proc. peri., con la conseguenza che il giudice non può desumere la rinuncia stessa dalle conclusioni adottate dal Pubblico ministero in sede di discussione. Ne deriva che quando il predetto non rinunzi al gravame, ma si limiti a chiedere, in contrasto con i motivi di appello, la assoluzione dell' imputato, tale richiesta non può costituire rinunzia alla impugnazione ed il giudice non è ad essa vincolato. Osservato che il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione del dibattimento non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata. Considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, nonché in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 485, quarto comma, cod. proc. pen. sono, anch'essi, non consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sui punti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] I"Tre es
Sentenza Cassazione n. 17273/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris