CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06IMW2E) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; valutato, in particolare, che la Corte ha adeguatamente giustificato l'applicazione della recidiva (oggetto del secondo dei motivi di ricorso) evidenziando che i precedenti specifici mostrano che il ricorrente ha fatto delle attività illecite connesse agli stupefacenti la sua fonte di reddito grazie al legame con gli ambienti criminali che gli ha consentito, nella fattispecie in esame, di contare a spacciare dalla abitazione dove stava in regime di detenzione domiciliare; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis l 24/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] es