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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 13563/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 18/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CROTONE, in data 04/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa.

Il primo motivo in punto di responsabilità è manifestamente infondato.

Invero, il mancato espletamento di accertamenti in ordine alla falsità dei documenti sequestrati, per come deduce il ricorrente, non risulta avente carattere decisivo in quanto la falsità è stata ricavata dal giudice di merito sulla scorta della qualità e delle caratteristiche dei documenti trovati nel possesso dell'imputato, come visibili dalle copie versate in atti, e dal tipo di carta e carattere utilizzati, dalla parziale indicazione del nome dell'intestatario, dall'essenza di fotografie.

Si sono dunque richiamati pertinenti indici fattuali a sostegno della contraffazione dei documenti.

Parimenti, manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, in quanto il diniego della sospensione condizionale non si fonda esclusivamente sull'esistenza del precedente annoverato dall'imputato, di per se non ostativo, bensì sul giudizio prognostico in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, che il giudice del merito, nell'ambito dell'esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto negativo in ragione anche dei fatti per cui si procede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I I LLI O Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] CANCF.U.F.P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 18/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CROTONE, in data 04/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa. Il primo motivo in punto di responsabilità è manifestamente infondato. Invero, il mancato espletamento di accertamenti in ordine alla falsità dei documenti sequestrati, per come deduce il ricorrente, non risulta avente carattere decisivo in quanto la falsità è stata ricavata dal giudice di merito sulla scorta della qualità e delle caratteristiche dei documenti trovati nel possesso dell'imputato, come visibili dalle copie versate in atti, e dal tipo di carta e carattere utilizzati, dalla parziale indicazione del nome dell'intestatario, dall'essenza di fotografie. Si sono dunque richiamati pertinenti indici fattuali a sostegno della contraffazione dei documenti. Parimenti, manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, in quanto il diniego della sospensione condizionale non si fonda esclusivamente sull'esistenza del precedente annoverato dall'imputato, di per se non ostativo, bensì sul giudizio prognostico in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, che il giudice del merito, nell'ambito dell'esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto negativo in ragione anche dei fatti per cui si procede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I I LLI O Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] CANCF.U.F.P
Sentenza Cassazione n. 13563/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris