CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pe legis dall'AVVOCATURA2684GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 555/2023 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 19/07/2023 R.G.N. 516/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]: Numero registro generale 18138/2023Numero sezionale 2684/20261. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Messina, in riformaNumero di raccolta generale 20702/2026della decisione del Tribunale Giudice del lavoro di Patti, ha rigettato leData pubblicazione 18/06/2026opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] avverso i verbali di ammissione alpagamento della sanzione amministrativa di euro 1607,70 (verbale u.o. prot.N. 117/10842 del 3 ottobre 2011) e di euro 1207,70 (verbale u.o. prot.117/8206 del 22 agosto 2011).2. La Corte ha ritenuto che i verbali impugnati fossero riconducibili aldisposto dell’art. 21 d.lgs. n. 758 del 1994 e la sanzione amministrativaconseguisse alla preventiva verifica di violazione riguardante la sicurezza sullavoro accertata nei confronti del Miceli.3. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sullabase di due motivi, illustrati da successiva memoria.4. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] della famiglia, dellepolitiche sociali e del lavoro – Ispettorato del lavoro di Messina.5. Il collegio ha riservato la motivazione nel termine previsto dall’art.380 bis 1. cod.proc.civ.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsaapplicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 24 cost. (art. 360c.p.c., comma 1, n. 3);2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell’art. 360 co. 1 N. 3 e5 in relazione all’art. 324 c.p.c., 124 att. C.p. e 2909 c.c. e 651 bis, 652 e653 c.p.p. per pronuncia di estinzione del reato nel proc. pen. 27/11 r.g.n.r.del Tribunale di Patti. Il ricorrente ha dedotto l’omessa valutazione di un fattodecisivo ai fini del decidere, in ordine alle contestazioni contenute negli attiimpugnati, e cioè che lo stesso era stato assolto dal Tribunale di Patti consentenza n. 1172/2022 emessa nel procedimento penale n. 756/11. Inoltre,qualche anno prima, con sentenza n. 117/2019 emessa nel procedimentopenale n. 27/11, il Tribunale di Patti aveva annullato la contestazione perintervenuta prescrizione e la sentenza, quindi, aveva dichiarato l’estinzionedel reato con conseguente decadenza delle sanzioni comminate. Da ciòderiverebbe la cessazione della materia del contendere, perché la sentenzapenale esplicherebbe efficacia anche nell’ambito del diritto civile e del lavoro,costituendo un precedente giudicato.3. I due motivi, connessi, vanno esaminati congiuntamente.In primo luogo, va ricordato che il vizio di violazione di legge nNounm peruo òre gistro generale 18138/2023Numero sezionale 2684/2026avere ad oggetto in via unica e diretta un articolo della Costituzione, perchéNumero di raccolta generale 20702/2026la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettataData pubblicazione 18/06/2026direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., salvo che tali norme siano di immediata applicazione, nonessendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare laconformità ai precetti della Carta fondamentale. Ciò in quanto il contrasto trala decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre peril tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ademersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della normaapplicata (Cass. Sez. U. n. n. 25573 del 12/11/2020 (Rv. 659459 - 01) eCass. Sez. U. n. 11167 del 06/04/2022 (Rv. 664412 - 01)Il ricorrente, al fine di motivare il proprio ragionamento, ribadisce latesi della autonoma impugnabilità giurisdizionale dei verbali ispettiviviolazioni della disciplina relativa alla sicurezza sul lavoro, disciplinata dagliartt. 20 e 21 d.lgs. n. 758 del 1994, ha intimato l’adozione delle misureomesse e il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa,ritenendo che essi producano effetti definitivi sulla propria sfera giuridica.4. Si tratta di tesi manifestamente infondata.Come chiarito dalla Corte di cassazione SS.UU. n. 18984 del 2017,correttamente richiamata dalla sentenza appellata, nell’ambito della riformadel lavoro (l. n. 30/2003) e del d.lgs. n. 124/2004, l’attività ispettiva è statariorganizzata e distinta in vigilanza amministrativa e penale, con previsionedi rimedi amministrativi e competenza del giudice del lavoro per le sanzioni.Le prescrizioni impartite dagli ispettori ex art. 20 d.lgs. n. 758/1994hanno natura di atti di polizia giudiziaria, privi di discrezionalità e qualificabilicome atti endoprocedimentali, non autonomamente impugnabili né in sedeamministrativa né giurisdizionale.5. Gli atti endoprocedimentali sono atti che si collocano all’interno di unprocedimento (amministrativo o processuale) e non lo concludono. Dunque,proprio perché non incidono autonomamente sulla posizione giuridica essinon sono normalmente impugnabili autonomamente ed eventuali vizi sifanno valere impugnando l’atto finale, cui è imputabile la lesione. In talequadro si collocano le prescrizioni ispettive proprie del caso in esame.6. Peraltro, come dedotto dallo stesso ricorrente, la tutela giurisdizionaleha avuto concreta applicazione nella sede penale, che è quella propriatrattandosi di fattispecie di reati contravvenzionali non depenalizzati aNiu smeenros rie gistro generale 18138/2023Numero sezionale 2684/2026del d.lgs. n. 658 del 1994.Numero di raccolta generale 20702/20267. In definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenzaData pubblicazione 18/06/2026nella misura liquidata in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favoredel controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 18138/2023Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 20702/2026Data pubblicazione 18/06/2026