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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28436/2026

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chiedendo il rigetto del ricorso, come da requisitoria giàdepositata.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale del riesame di Roma, con provvedimento del 23 gennaio 2026ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Roma aveva applicato a XXXXXXXXXXXXXXXX la misura dellacustodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del tentato omicidioaggravato in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA].I fatti di cui al capo di incolpazione sono così riassumibili.In data 10 gennaio 2026 avveniva un’aggressione da opera di una pluralitàdi soggetti ai danni di un uomo che veniva trasportato in codice rosso alPoliclinico.Il medesimo veniva identificato come XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; la prognosiera riservata.Un testimone oculare riferiva di sette persone vestite di scuro cheaggredivano la vittima, facendola prima cadere e prendendola successivamente acalci; una volta che l’aggredito era immobile a terra gli aggressori siallontanavano in direzione della stazione Termini.I momenti immediatamente precedenti l’aggressione e l’aggressione stessavenivano ripresi dalle videocamere di sicurezza; venivano individuati grazie aifotogrammi estrapolati gli aggressori, fra cui il ricorrente, che veniva identificatopoche ore dopo l’aggressione, nella zona della stazione, con indosso i medesimiindumenti che aveva nelle riprese dell’aggressione.Il provvedimento sottolineava come uno dei partecipanti, riconosciuto, fossestato arrestato il giorno successivo per un altro fatto e oltre ad indossare imedesimi abiti con cui era stato ripreso la sera prima, aveva le scarpe e i calziniancora intrisi di sostanza ematica.L’indagato ha affermato di essersi trovato la sera dei fatti sul luogodell’aggressione, di conoscere alcuni dei componenti del gruppo, ma si èdichiarato estraneo alla stessa.Tali affermazioni contrastano con le riprese e con le dichiarazioni del testeoculare che ha affermato che nessuno dei componenti del gruppo si eradissociato dall’azione.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato a mezzo deldifensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione al mancatodeposito degli atti nei termini pervisti dall’art. 309 comma 5 in relazioneall’art.291 comma 1, cod. proc. pen. e all’art. 358 cod. proc. pen.Il ricorrente rimarca come l’autorità procedente non avesse trasmesso alTribunale i quattro filmati delle telecamere di sicurezza, ma solo ladocumentazione cartacea senza l’allegazione dei supporti audiovisivi.Dall’ordinanza emerge che i supporti vennero trasmessi solo il pomeriggioprecedente l’udienza e, dunque, fuori del termine di cinque giorni dalla richiestadi riesame: pertanto, fino a quel momento la difesa non aveva avuto il tempoper esaminarne il contenuto e confrontarlo con quelli già visionati e posti adisposizione della difesa dopo l’interrogatorio di garanzia.Le immagini, del resto, costituivano elemento determinate della decisione diconferma della misura.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.Il ricorrente aveva lamentato l’assenza di autonoma valutazione da parte delGiudice per le indagini preliminari degli elementi indiziari indicati dal pubblicoministero, confermata dalla mancata visione dei filmati ma limitata solo allavisione dei singoli fotogrammi estrapolati e riprodotti in cartaceo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato.L’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. prevede che, non oltre il quinto giornodalla presentazione della richiesta di riesame, gli atti presentati a norma dell’art.291 comma 1 cod. proc. pen. siano trasmessi al Tribunale.Il ricorrente ribadisce la medesima eccezione già sollevata avanti alTribunale, avente ad oggetto la mancata trasmissione al Tribunale nel termineperentorio di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. dei videofilmati cheritraggono l’aggressione in oggetto.Il Tribunale l’ha rigettata in quanto gli atti non trasmessi non sono statiritenuti determinati ai fini dell’applicazione della misura e ciò in applicazione delcostante insegnamento secondo cui l'omessa trasmissione al tribunale delriesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina lacaducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessisiano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettandoall'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta lamancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (Sez. 5, n. 19979 del15/02/2024, Bakar, Rv. 286384 - 01).Nel caso in esame ciò che non è stato trasmesso non sono i fotogrammi,ovvero le immagini da cui è stato possibile ricostruire l’accaduto e dare unaidentità agli aggressori, inseriti nell’annotazione di polizia giudiziaria edestrapolati dai videofilmati, bensì i videofilmati nella loro interezza nel diversosupporto audiovisivo e non cartaceo.Si richiama una massima emessa in un caso analogo, in cui si è affermatoche, in tema di riesame di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligodi trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supportiinformatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione dellamisura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di poliziagiudiziaria (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzio, Rv. 276444 – 01: fattispeciein cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con la quale il tribunaledel riesame, analogamente al giudice per le indagini preliminari, aveva basato ladecisione sul contenuto delle video riprese come riprodotto negli atti di poliziagiudiziaria e nelle dichiarazioni delle persone informate sui fatti che ne avevanopreso visione, oltre che sulle immagini fotografiche dell'azione delittuosa dallestesse estrapolate).1.2 Il secondo motivo è infondato.Afferma il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbefornito una autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, non avendovisionato i filmati nella loro interezza.Il Tribunale ha sottolineato, a sostegno della autonoma valutazione operatadal Giudice rispetto alla prospettazione del PM, il fatto che l’ordinanza geneticanon si sia limitata a trascrivere integralmente il testo della richiesta, ma abbiaeffettuato un richiamo agli elementi ritenuti salienti per ricostruire gliavvenimenti e il quadro indiziario a carico degli indagati.E ciò del tutto correttamente, poiché questa Corte ha affermato che. in temadi motivazione delle ordinanze cautelari personali, l'autonoma valutazione delleesigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritta dall'art. 292,comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando il giudice rinvia,"per relationem" o per incorporazione, agli elementi oggettivi emersi nel corsodelle indagini così come ricostruiti nella sua richiesta dal pubblico ministero,purché dia conto del proprio esame critico di quegli elementi e delle ragioni perle quali ritiene gli stessi idonei a giustificare l'applicazione della misura. (Sez. 1,n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 - 01).In tema di impugnazioni cautelari, il ricorrente per cassazione che denunciala nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei graviindizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è tenuto ad indicare gli aspettidella motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impeditoapprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusionidiverse da quelle adottate e ad allegare, inoltre, al ricorso il provvedimentogenetico e la richiesta del pubblico ministero, nella loro integralità, ondeconsentire al giudice di legittimità il vaglio dell'eccezione (Sez. 3, n. 10400 del19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827 - 02).Sotto tale profilo il ricorrente afferma che la visione integrale delle immaginiavrebbe dimostrato che il ricorrente era presente sul luogo dei fatti in unmomento successivo agli stessi e non vi ha partecipato; tali affermazionidifensive sono prive di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato glielementi dai quali desumere tali conclusioni, che, peraltro, si pongono in nettocontrasto con gli ulteriori elementi indiziari emergenti dagli atti, fra cui in primis,come sottolineato dal Tribunale le dichiarazioni del teste oculare che ha esclusoche alcuni dei membri del gruppo – di cui l’indagato faceva certamente parte - sifosse dissociato dal pestaggio.2.

In ragione delle superiori osservazioni il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.Va disposto l’oscuramento dei dati, come da dispositivo, a norma dell’art. 52d. lgs. n. 196/03.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chiedendo il rigetto del ricorso, come da requisitoria giàdepositata.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Roma, con provvedimento del 23 gennaio 2026ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Roma aveva applicato a XXXXXXXXXXXXXXXX la misura dellacustodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del tentato omicidioaggravato in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA].I fatti di cui al capo di incolpazione sono così riassumibili.In data 10 gennaio 2026 avveniva un’aggressione da opera di una pluralitàdi soggetti ai danni di un uomo che veniva trasportato in codice rosso alPoliclinico.Il medesimo veniva identificato come XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; la prognosiera riservata.Un testimone oculare riferiva di sette persone vestite di scuro cheaggredivano la vittima, facendola prima cadere e prendendola successivamente acalci; una volta che l’aggredito era immobile a terra gli aggressori siallontanavano in direzione della stazione Termini.I momenti immediatamente precedenti l’aggressione e l’aggressione stessavenivano ripresi dalle videocamere di sicurezza; venivano individuati grazie aifotogrammi estrapolati gli aggressori, fra cui il ricorrente, che veniva identificatopoche ore dopo l’aggressione, nella zona della stazione, con indosso i medesimiindumenti che aveva nelle riprese dell’aggressione.Il provvedimento sottolineava come uno dei partecipanti, riconosciuto, fossestato arrestato il giorno successivo per un altro fatto e oltre ad indossare imedesimi abiti con cui era stato ripreso la sera prima, aveva le scarpe e i calziniancora intrisi di sostanza ematica.L’indagato ha affermato di essersi trovato la sera dei fatti sul luogodell’aggressione, di conoscere alcuni dei componenti del gruppo, ma si èdichiarato estraneo alla stessa.Tali affermazioni contrastano con le riprese e con le dichiarazioni del testeoculare che ha affermato che nessuno dei componenti del gruppo si eradissociato dall’azione.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato a mezzo deldifensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione al mancatodeposito degli atti nei termini pervisti dall’art. 309 comma 5 in relazioneall’art.291 comma 1, cod. proc. pen. e all’art. 358 cod. proc. pen.Il ricorrente rimarca come l’autorità procedente non avesse trasmesso alTribunale i quattro filmati delle telecamere di sicurezza, ma solo ladocumentazione cartacea senza l’allegazione dei supporti audiovisivi.Dall’ordinanza emerge che i supporti vennero trasmessi solo il pomeriggioprecedente l’udienza e, dunque, fuori del termine di cinque giorni dalla richiestadi riesame: pertanto, fino a quel momento la difesa non aveva avuto il tempoper esaminarne il contenuto e confrontarlo con quelli già visionati e posti adisposizione della difesa dopo l’interrogatorio di garanzia.Le immagini, del resto, costituivano elemento determinate della decisione diconferma della misura.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.Il ricorrente aveva lamentato l’assenza di autonoma valutazione da parte delGiudice per le indagini preliminari degli elementi indiziari indicati dal pubblicoministero, confermata dalla mancata visione dei filmati ma limitata solo allavisione dei singoli fotogrammi estrapolati e riprodotti in cartaceo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato.L’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. prevede che, non oltre il quinto giornodalla presentazione della richiesta di riesame, gli atti presentati a norma dell’art.291 comma 1 cod. proc. pen. siano trasmessi al Tribunale.Il ricorrente ribadisce la medesima eccezione già sollevata avanti alTribunale, avente ad oggetto la mancata trasmissione al Tribunale nel termineperentorio di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. dei videofilmati cheritraggono l’aggressione in oggetto.Il Tribunale l’ha rigettata in quanto gli atti non trasmessi non sono statiritenuti determinati ai fini dell’applicazione della misura e ciò in applicazione delcostante insegnamento secondo cui l'omessa trasmissione al tribunale delriesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina lacaducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessisiano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettandoall'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta lamancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (Sez. 5, n. 19979 del15/02/2024, Bakar, Rv. 286384 - 01).Nel caso in esame ciò che non è stato trasmesso non sono i fotogrammi,ovvero le immagini da cui è stato possibile ricostruire l’accaduto e dare unaidentità agli aggressori, inseriti nell’annotazione di polizia giudiziaria edestrapolati dai videofilmati, bensì i videofilmati nella loro interezza nel diversosupporto audiovisivo e non cartaceo.Si richiama una massima emessa in un caso analogo, in cui si è affermatoche, in tema di riesame di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligodi trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supportiinformatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione dellamisura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di poliziagiudiziaria (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzio, Rv. 276444 – 01: fattispeciein cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con la quale il tribunaledel riesame, analogamente al giudice per le indagini preliminari, aveva basato ladecisione sul contenuto delle video riprese come riprodotto negli atti di poliziagiudiziaria e nelle dichiarazioni delle persone informate sui fatti che ne avevanopreso visione, oltre che sulle immagini fotografiche dell'azione delittuosa dallestesse estrapolate).1.2 Il secondo motivo è infondato.Afferma il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbefornito una autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, non avendovisionato i filmati nella loro interezza.Il Tribunale ha sottolineato, a sostegno della autonoma valutazione operatadal Giudice rispetto alla prospettazione del PM, il fatto che l’ordinanza geneticanon si sia limitata a trascrivere integralmente il testo della richiesta, ma abbiaeffettuato un richiamo agli elementi ritenuti salienti per ricostruire gliavvenimenti e il quadro indiziario a carico degli indagati.E ciò del tutto correttamente, poiché questa Corte ha affermato che. in temadi motivazione delle ordinanze cautelari personali, l'autonoma valutazione delleesigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritta dall'art. 292,comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando il giudice rinvia,"per relationem" o per incorporazione, agli elementi oggettivi emersi nel corsodelle indagini così come ricostruiti nella sua richiesta dal pubblico ministero,purché dia conto del proprio esame critico di quegli elementi e delle ragioni perle quali ritiene gli stessi idonei a giustificare l'applicazione della misura. (Sez. 1,n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 - 01).In tema di impugnazioni cautelari, il ricorrente per cassazione che denunciala nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei graviindizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è tenuto ad indicare gli aspettidella motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impeditoapprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusionidiverse da quelle adottate e ad allegare, inoltre, al ricorso il provvedimentogenetico e la richiesta del pubblico ministero, nella loro integralità, ondeconsentire al giudice di legittimità il vaglio dell'eccezione (Sez. 3, n. 10400 del19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827 - 02).Sotto tale profilo il ricorrente afferma che la visione integrale delle immaginiavrebbe dimostrato che il ricorrente era presente sul luogo dei fatti in unmomento successivo agli stessi e non vi ha partecipato; tali affermazionidifensive sono prive di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato glielementi dai quali desumere tali conclusioni, che, peraltro, si pongono in nettocontrasto con gli ulteriori elementi indiziari emergenti dagli atti, fra cui in primis,come sottolineato dal Tribunale le dichiarazioni del teste oculare che ha esclusoche alcuni dei membri del gruppo – di cui l’indagato faceva certamente parte - sifosse dissociato dal pestaggio.2. In ragione delle superiori osservazioni il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.Va disposto l’oscuramento dei dati, come da dispositivo, a norma dell’art. 52d. lgs. n. 196/03. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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