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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 23846/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENA/dato avviso alle parti; t..1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; n••' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Modena condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di Euro 4.000 di ammenda, per il reato di cui all'art.10 bis d.lgs. n. 286 del 1998.

Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva appello - riqualificato come ricorso per cassazione - avanzando censure in ordine alla mancata sospensione del procedimento penale in pendenza della documentata istanza di regolarizzazione della posizione giuridica ai sensi dell'art. 103 D.L. n. 34 del 2020.

Il ricorso, così come riqualificato, è inammissibile.

Deve rilevarsi che l'impugnazione, erroneamente qualificata dal difensore del condannato quale appello, è stata proposta da un avvocato che - all'epoca di proposizione dell'impugnazione - non era abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso deve essere sotto- scritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

La causa di inammissibilità del ricorso, che consegue al difetto del titolo abilitativo e, pertanto, della legittimazione del difensore, è ritenuta, secondo costante orientamento di legittimità, dipendente da vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del difensore della particolare legittimazione richiesta, né dai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1, n. 44690 del 10/12/2015, dep. 2016, Allegrini, Rv. 268287; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835).

Conseguentemente, la mancanza di abilitazione al patrocinio di legittimità impedisce al difensore di proporre il ricorso e di esercitare le facoltà correlate all'esercizio del mandato difensivo.

Ne discende che il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione all'epoca di proposizione dell'impu- gnazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENA/dato avviso alle parti; t..1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; n••' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Modena condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di Euro 4.000 di ammenda, per il reato di cui all'art.10 bis d.lgs. n. 286 del 1998. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva appello - riqualificato come ricorso per cassazione - avanzando censure in ordine alla mancata sospensione del procedimento penale in pendenza della documentata istanza di regolarizzazione della posizione giuridica ai sensi dell'art. 103 D.L. n. 34 del 2020. Il ricorso, così come riqualificato, è inammissibile. Deve rilevarsi che l'impugnazione, erroneamente qualificata dal difensore del condannato quale appello, è stata proposta da un avvocato che - all'epoca di proposizione dell'impugnazione - non era abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso deve essere sotto- scritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La causa di inammissibilità del ricorso, che consegue al difetto del titolo abilitativo e, pertanto, della legittimazione del difensore, è ritenuta, secondo costante orientamento di legittimità, dipendente da vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del difensore della particolare legittimazione richiesta, né dai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1, n. 44690 del 10/12/2015, dep. 2016, Allegrini, Rv. 268287; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835). Conseguentemente, la mancanza di abilitazione al patrocinio di legittimità impedisce al difensore di proporre il ricorso e di esercitare le facoltà correlate all'esercizio del mandato difensivo. Ne discende che il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione all'epoca di proposizione dell'impu- gnazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 23846/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris