CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 settembre 2024
Cassazione n. 31908/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata Monticiano Italia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 09/09/2024 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione del Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto urocessuaie dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi e ha depositato conclusioni e nota spese; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze - in riforma della sentenza emessa il 14 novembre 2019 dal Tribunale di Grosseto - dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di falsa testimonianza e di calunnia loro rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione, e confermava le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] Chie2i e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. La sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità assoluta, perché redatta e sottoscritta da un giudice diverso rispetto a quello che aveva partecipato al dibattimento e che aveva dato lettura del dispositivo. Il principio di immediatezza della deliberazione ex art. 525 cod. proc. pen. presuppone la necessaria compenetrazione tra atto del decidere e del motivare e non ammette deroghe. Secondo i ricorrenti non troverebbe applicazione la norma prevista dall'art. 559, comma 4, cod. proc. pen. che disciplina la diversa ipotesi dell'impedimento del giudice e non anche la diversa ipotesi verificatasi nel caso in esame di sopravvenuta cessazione delle funzioni per radiazione del Giudice disposta sulla base di condotte allo stesso ascrivibili. -violazione di legge, in relazione agli artt. 33 e 36 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], che aveva istruito il processo di primo grado e che aveva deliberato, avrebbe dovuto astenersi dal processo essendo stato destinatario della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici a seguito di sentenza di condanna divenuta res iudicata; -vioiazione di legge, in relazione all'art. 36 cod. proc. pen. La sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità anche per mancata astensione del V.P.O. che aveva assistito, in una prima fase del processo penale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -violazione di legge, in relazione all'art. 384 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto configurabile il reato di falsa testimonianza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonostante fosse configurabile la causa di esclusione della punibilità. Il predetto, infatti, non avrebbe dovuto essere sentito come testimone perché parte in causa, essendo anche socio della società interessata nel processo civile; - violazione di legge per mancata assunzione di prova decisiva da parte della Corte distrettuale. I ricorrenti avevano presentato ritualmente lista testimoniale ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. chiedendo anche l'escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] e il Giudice aveva ammesso i testi addotti dalla difesa. Nonostante ciò, la testimone in questione non veniva escussa perché non presentatasi in udienza per motivi di salute, benchè il difensore avesse chiesto la rogatoria internazionale e/o l'accompagnamento coattivo e reiterato l'istanza in sede di appello. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto gli stessi motivi presentati dai coimputati, ad eccezione di quello di natura personale relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Le costituite parti civili ha presentato memorie difensive ex art. 611 cod. proc. pen. e memorie conclusive con allegata documentazione. 4. L'udienza si è svolta in forma partecipata alla presenza di tutte le parti in causa che hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di tutti gli imputati è manifestamente infondato. La sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica e oggetto di appello veniva sottoscritta dal Presidente del Tribunale e la motivazione veniva redatta da un [OSCURATO:PERSONA] diverso dal Giudice, che aveva istruito il processo presenziando al dibattimento e che all'esito del processo aveva provveduto alla lettura del dispositivo di sentenza. Il Presidente del Tribunale - con decreto n. 33 del 01//06/2020 - dava atto della sopravvenuta causa di impedimento per cessazione dall'ordine giudiziario del Giudice che aveva istruito la causa e delegato altro [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale alla stesura della motivazione della sentenza. 2.1. Ebbene un tale modus operandi non è causa di inesistenza e/o nullità del provvedimento. L'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. prevede che "la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente"; l'art. 559, comma 4, cod. proc. pen. dispone che "in caso di impedimento del giudice (monocratico n.d.r.), la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione'. Dalla struttura letterale e logica delle disposizioni normative dianzi citate si evince che l'impedimento del giudice deve rappresentare il presupposto e la causa della mancata redazione della sentenza, considerato che, diversamente, si sarebbe in presenza di un'omissione di carattere volontario. Ora, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (vedi Sez.F, n. 39182 del 27/08/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256719 - 01), cui si intende dare seguito, "il potere sostitutivo attribuito al Presidente del Tribunale dall'art. 559, comma quarto, cod. proc. pen,, non è circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza, ma si estende anche alla stesura dei motivi della decisione, per la quale il Presidente può delegare altro giudice del Tribunale." (sul potere sostitutivo del presedente del Tribunale vedi anche SS.UUU. n.3287 del 27/11/2008, R., Rv 244117) 2.2. Né può avere seguito la ulteriore doglianza difensiva sulla non configurabilità nel caso di specie dell'impedimento cui si riferiscono le norme richiamate. A tal uopo è utile richiamare la sentenza emessa dalle Sez. Un. "Galdieri" (sent. n 600 del 29/10/2009, Rv 245175) che nel delineare il concetto di impedimento, in tutte le ipotesi diverse dalla morte, ha precisato come esso sia configurabile «laddove effettivo, serio, grave e duraturo». Così definita, dunque, la portatEke il contenuto del concetto giuridico in questione, la radiazione del [OSCURATO:PERSONA] integra ex se un ostacolo giuridico alla redazione della motivazione, inibendo in modo assoluto l'assolvimento delle funzioni giudiziali e, dunque, configura l'impedimento rilevante ai sensi e per gli effetti degli artt. 559 e 546 cod. proc. pen. 3. Parimenti è manifestamente infondato il secondo motivo, anch'esso comune ai ricorsi. Sebbene il Giudice di primo grado - che istruì il processo ed emise la sentenza- venne interdetto dai P.U. con sentenza divenuta definitiva a novembre dei 2018 e, quindi, prima della chiusura del processo che stava istruendo, è tuttavia indubbio che lo stesso ottenne il beneficio della sospensione condizionale della pena, di guisa che anche la pena accessoria - al pari di quella principale- non era esecutiva ex art. 662 cod. proc. pen.. La radiazione venne disposta solo successivamente alla chiusura del processo in sede disciplinare. 4. Inammissibile è, altresì, per manifesta infondatezza il motivo comune alle parti con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di astensione del VPO. E' sufficiente a tal uopo rilevare come per costante orientamento della Corte di cassazione e di questa stessa Sezione una tale violazione non possa mai tradursi in un vizio genetico del provvedimento ( ex multis, Sez. 6 n 26429 del 14/04/2021). 5. Il motivo di ricorso proposto nell'esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui è stata contestata la qualifica di testimone per essere parte in causa nel processo civile- non risulta sia stato ritualmente introdotto con l'atto di appello principale ( cfr pag- 4 della sentenza impugnata), di talchè non è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione ex art. 609 cod, proc. pen. In ogni caso è manifestamente infondato emergendo dal verbale P7 allegato al ricorso che il ricorrente al momento della deposizione innanzi al giudice civile non rivestiva la qualifica di socio e, quindi, non era parte del processo. 6. E', infine, manifestamente infondato e generico il motivo relativo alla omessa rinnovazione della istruzione per non avere la Corte di appello provveduto alla escussione del teste a discarico indicato nella lista dei testimoni ex art. 468 cod. proc. pen. benchè ritenuto dfal difensore assolutamente necessario ai fini della decisione. Si tenga presente che la rinnovazione della istruzione dibattimentale in sede di appello è istituto di carattere eccezionale e che presuppone dunque un'assoluta esigenza probatoria. Occorre, infatti, che l'elemento da acquisire sia a livello probatorio dotato di oggettiva e sicura utilità/idoneità ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'art. 187 cod. proc. pen. 6.1. Nel caso in esame, i Giudici di appello nel rilevare che l'audizione del teste era superflua "stante la presenza di elementi probatori decisivi"- tra cui quello oggettivo di rilevanza tranciante rappresentato dai dati dei tabulati telefonici e dall'aggancio dei cellulari in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] partire dal 7 luglio 2011 a celle ubicate sul territorio italiano e non estero ( pag. 7 della sentenza impugnata)- hanno congruamente e correttamente fatto applicazione della regula iuris dettata dall'art. 603 cod. proc. pen. Di contro i ricorrenti non hanno addotto ragioni ulteriori e specifiche da cui inferire la dedotta violazione di legge avendo piuttosto reiterato la doglianza nei termini già scrutinati e senza alcun "confronto critico" con le valutazioni espresse in sentenza. 7. Alla inammissibilità dei ricorsi segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna al pagamento dei ricorrenti delle spese processuali. I ricorrenti, in quanto soccombenti, vanno altresì condannati al pagamento delle spese di costituzione e di difesa sostenute dalle costituite parti civili anche nel presente grado di giudizio, che, in ragione dell'attività defensionale svolta, si quantifica nella misura sotto indicata (art. 592, comma 4, cod. proc. pen.). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti a rifondere alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di ra