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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 34071/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2026 del TRIBUNALE di PATTI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Patti lo ha con dannato alla pena di euro 667,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44 d.p.r. 380/2001, per aver realizzato abusivamente in area sottoposta a vincolo paesistico e ambientale, senza essere munito del prescritto permesso di costruire (capo A); di cui agli artt. 93,94,95 d.p.r. n. 380/2001, per aver realizzato in zona sismica le opere di cui al capo A), senza dare il previsto preavviso all'ufficio del genio civile senza chiedere e ottenere la preventiva autorizzazione scritta del predetto ufficio (capo B); di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42/2004, per aver realizzato senza essere munito della necessaria autorizzazione paesaggistica in area sottoposta a vincolo paesaggistico i manufatti di cui al capo A), capo C).

Il ricorrente deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato ha scritto al capo B) per intervenuta prescrizione e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, trattandosi di manufatti del 1980 appartenenti al precedente proprietario, regolarizzati.

La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che alcuni manufatti, sebbene autorizzati da permessi di costruire risalenti agli anni ottanta, presentavano difformità nella distribuzione interna degli ambienti rispetto ai progetti originari, mentre una parte ulteriore era stata accorpata ai manufatti autorizzati senza il necessario titolo edilizio, risultando necessaria la presentazione della CILA.

La Corte ha, inoltre, rilevato che l'imputato aveva richiesto il parere del Genio Civile e, pertanto, ritenuto non verosimile che gli abusi relativi ai magazzini, risalenti agli anni ottanta, siano stati commessi dal precedente proprietario.

Quanto alla contestata realizzazione di opere in zona sismica, la Corte ha precisato che il parere favorevole della Soprintendenza acquisto successivamente non è idoneo a escludere la responsabilità penale, non potendo la violazione degli obblighi amministrativi previsti per la realizzazione di opere in area a rischio sismico essere sanata retroattivamente.

La censura è manifestamente infondata.

Il reato è stato commesso nel 2022 e si prescrive in quattro anni ai quali è da aggiungere un anno, tenendo conto delle interruzioni.

Quindi, il reato non era prescritto alla data della sentenza di primo grado, emessa il 10/02/2026.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2026 del TRIBUNALE di PATTI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Patti lo ha con dannato alla pena di euro 667,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44 d.p.r. 380/2001, per aver realizzato abusivamente in area sottoposta a vincolo paesistico e ambientale, senza essere munito del prescritto permesso di costruire (capo A); di cui agli artt. 93,94,95 d.p.r. n. 380/2001, per aver realizzato in zona sismica le opere di cui al capo A), senza dare il previsto preavviso all'ufficio del genio civile senza chiedere e ottenere la preventiva autorizzazione scritta del predetto ufficio (capo B); di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42/2004, per aver realizzato senza essere munito della necessaria autorizzazione paesaggistica in area sottoposta a vincolo paesaggistico i manufatti di cui al capo A), capo C). Il ricorrente deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato ha scritto al capo B) per intervenuta prescrizione e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, trattandosi di manufatti del 1980 appartenenti al precedente proprietario, regolarizzati. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che alcuni manufatti, sebbene autorizzati da permessi di costruire risalenti agli anni ottanta, presentavano difformità nella distribuzione interna degli ambienti rispetto ai progetti originari, mentre una parte ulteriore era stata accorpata ai manufatti autorizzati senza il necessario titolo edilizio, risultando necessaria la presentazione della CILA. La Corte ha, inoltre, rilevato che l'imputato aveva richiesto il parere del Genio Civile e, pertanto, ritenuto non verosimile che gli abusi relativi ai magazzini, risalenti agli anni ottanta, siano stati commessi dal precedente proprietario. Quanto alla contestata realizzazione di opere in zona sismica, la Corte ha precisato che il parere favorevole della Soprintendenza acquisto successivamente non è idoneo a escludere la responsabilità penale, non potendo la violazione degli obblighi amministrativi previsti per la realizzazione di opere in area a rischio sismico essere sanata retroattivamente. La censura è manifestamente infondata. Il reato è stato commesso nel 2022 e si prescrive in quattro anni ai quali è da aggiungere un anno, tenendo conto delle interruzioni. Quindi, il reato non era prescritto alla data della sentenza di primo grado, emessa il 10/02/2026. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris