CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16263/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 175/2023depositata il 27/02/2023.Numero registro generale 20066/2023Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 16263/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto ingiuntivo n. 294/2012 del 9 marzo 2012, il Tribunale diReggio Calabria ingiungeva a Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare, insolido con la debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la somma di euro 2.028.519,24, oltre interessi e spese, inforza di una garanzia rilasciata a copertura dei rapporti intercorsi tra labanca e la società debitrice principale.Avverso il decreto ingiuntivo, Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. proponevaopposizione, deducendo la nullità e l’inefficacia della garanzia prestataper: a) l’assenza di una valida deliberazione degli organi interni dellabanca e il mancato rispetto delle prescrizioni formali previste dal TestoUnico Bancario, dalle istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia e dalledeliberazioni CICR; b) la nullità della garanzia per difetto del rapportoprincipale garantito, ai sensi dell’art. 1939 c.c.; c) l’estraneitàdell’operazione di garanzia rispetto all’oggetto sociale della societàgarante, con conseguente inefficacia dell’atto ai sensi dell’art. 2384 c.c.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto dell’opposizione esostenendo, tra l’altro, che la garanzia dovesse qualificarsi come contrattoautonomo di garanzia, assistito da clausola a prima richiesta, nonchél’intervenuta prescrizione e decadenza delle contestazioni sollevate.Con sentenza n. 634/2014, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, qualificando il rapportocome contratto autonomo di garanzia, escludendo la fondatezza delleeccezioni di nullità e ritenendo che la prestazione della garanzia non fosseestranea all’oggetto sociale della società opponente.2. Con sentenza n. 175/2023, pubblicata il 27 febbraio 2023, la Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA] decidendo sull’appello proposto da ItalianaNumero registro generale 20066/2023Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 16263/2026Data pubblicazione 25/05/2026Immobiliare rigettava il gravame, dichiarando inammissibili, perchégeneriche o tardive, le censure relative alla nullità del rapporto principalee ritenendo infondate, nel merito, le doglianze concernenti la naturadell’operazione, la dedotta violazione delle norme in materia di strumentifinanziari e l’estraneità della garanzia all’oggetto sociale della societàappellante.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito ha propostoricorso Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a 4° motivi.3.1. L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., lamentando chela Corte d’appello abbia erroneamente dichiarato inammissibile, perasserita genericità, la censura relativa alla nullità del contratto di interestrate swap per difetto di causa. Assumono che, in contrasto con ilconsolidato orientamento di legittimità, il giudice del gravame abbiadisconosciuto la dedotta mancanza della causa concreta del derivato,derivante dall’assenza di un’alea razionale, dalla presenza di costi implicitie da un mark to market iniziale negativo non esplicitato, nonché dallamancata informazione al cliente circa i rischi effettivi dell’operazione,elementi che, secondo la giurisprudenza richiamata, determinerebbero lanullità strutturale del contratto.4.1.1. Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che hadichiarato inammissibile il motivo per genericità, in quanto privodell’indicazione delle specifiche clausole e degli elementi negozialiasseritamente viziati.Trattandosi di ratio autonoma e non specificamente censurata, ledoglianze si risolvono in una critica astratta e non confrontata con lamotivazione della decisione impugnata.Numero registro generale 20066/2023Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 16263/2026Data pubblicazione 25/05/20264.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., censurandol’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’onere di allegazione eprova della nullità del contratto graverebbe sugli appellanti. Sostengonoche, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di provare ilfatto costitutivo del credito azionato resterebbe in capo al creditoreopposto e che, una volta eccepita la nullità del contratto di garanzia perderivazione dalla nullità del contratto sottostante, sarebbe stato oneredella banca dimostrare la validità del rapporto, il rispetto delle prescrizionidi trasparenza e l’avvenuta informazione del cliente circa costi, rischi ecaratteristiche dell’operazione finanziaria, deducendo di aver comunqueassolto ai propri oneri mediante la produzione di una consulenza tecnica diparte.4.2.1. Il motivo è infondato.La deduzione della nullità di un contratto di interest rate swap per difettodi causa concreta, fondata sull’assenza di un’alea razionale e misurabile,sulla presenza di costi impliciti e su un mark to market iniziale negativonon esplicitato, attiene alla validità strutturale del negozio (Cass., Sez.Un., 12 maggio 2020, n. 8770).La causa dei contratti IRS consiste, infatti, in una scommessa razionalemeritevole di tutela, che postula un accordo consapevole sulla misuradell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti edoggettivamente condivisi (Cass., Sez. Un., 12 maggio 2020, n. 8770).Tale accordo deve estendersi agli elementi idonei a misurare l’alea, quali ilmark to market, i costi – anche impliciti – e gli scenari probabilistici(Cass., Sez. I, 29 luglio 2021, n. 21830; Cass., Sez. I, ord. 3 febbraio2024, n. 2262; Cass., Sez. I, ord. 20 marzo 2024, n. 7412; Cass., Sez. I,ord. 19 marzo 2024, n. 7368), la cui omissione può determinare la nullitàdel contratto per difetto di causa o per indeterminatezza dell’oggettoNumero registro generale 20066/2023Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 16263/2026Data pubblicazione 25/05/2026(Cass., Sez. I, ord. 7 novembre 2022, n. 32705; Cass., Sez. I, 29 luglio2021, n. 21830).Cionondimeno, la deduzione di tali vizi richiede un’allegazione puntuale especifica delle clausole negoziali asseritamente invalide, non essendosufficiente il mero richiamo ai principi giurisprudenziali in materia (Cass.,Sez. I, ord. 26 aprile 2024, n. 11270; Cass., Sez. I, ord. 1 luglio 2022, n.21008).Nella specie la corte territoriale ha accertato in fatto che l’appellante si èlimitata a deduzioni generiche e assertive, prive dell’indicazione delleconcrete clausole contrattuali e degli elementi negoziali idonei a fondare ladedotta nullità, con conseguente corretto rigetto della censura.4.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del RegolamentoConsob n. 11522/1998, censurando la decisione della Corte d’appello nellaparte in cui ha ritenuto che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dovessequalificarsi come operatore qualificato per il solo fatto della formasocietaria e della dichiarazione resa ai sensi della norma citata.Sostengono che tale dichiarazione integri una mera presunzione semplice,superabile mediante allegazione contraria, e che la Corte territoriale abbiaerroneamente disapplicato le norme di protezione dell’investitore senzaverificare in concreto il possesso, da parte della società, di una specificacompetenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari, deducendoche tale competenza fosse insussistente e comunque conoscibiledall’intermediario sulla base degli elementi oggettivi emergenti dalladocumentazione in suo possesso.4.3.1. Il motivo è infondato.La dichiarazione con cui una società si qualifica come “operatorequalificato” ai sensi dell’art. 31 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 del1998 non determina l’automatica e insindacabile applicazione del regimederogatorio previsto per tale categoria di investitori, né esoneraNumero registro generale 20066/2023Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 16263/2026Data pubblicazione 25/05/2026l’intermediario dal rispetto dei doveri fondamentali di condotta (Cass.,Sez. I, ord. 20 marzo 2024, n. 7412; Cass., Sez. VI, ord. 23 gennaio2020, n. 1461; Cass., Sez. I, ord. 4 aprile 2018, n. 8343; Cass., Sez. I,ord. 1° giugno 2017, n. 13872; Cass., Sez. I, ord. 15 luglio 2021, n.20249).Tale autodichiarazione integra una presunzione semplice, iuris tantum,della sussistenza in capo al cliente di una specifica competenza edesperienza in materia di strumenti finanziari (Cass., Sez. I, ord. 14dicembre 2022, n. 36585; Cass., Sez. VI, ord. 23 gennaio 2020, n. 1461),con conseguente inversione dell’onere della prova, gravando sul clienteche intenda avvalersi della disciplina ordinaria l’onere di dimostrare lapropria sostanziale incompetenza e la conoscenza o conoscibilità di talecondizione da parte dell’intermediario (Cass., Sez. I, sent. 26 maggio2009, n. 12138; Cass., Sez. I, ord. 14 dicembre 2022, n. 36585; Cass.,Sez. I, ord. 22 giugno 2022, n. 20179).La presunzione non ha carattere assoluto, dovendo il giudice di meritoverificarne l’attendibilità alla luce di elementi oggettivi noti o conoscibilidall’intermediario (Cass., Sez. I, sent. 26 agosto 2021, n. 23488), fermorestando che la qualifica di operatore qualificato non legittimacomportamenti contrari ai doveri di diligenza, correttezza e trasparenza dicui all’art. 21 TUF (Cass., Sez. I, sent. 18 febbraio 2022, n. 5493; Cass.,Sez. I, ord. 15 luglio 2021, n. 20249; Cass., Sez. I, sent. 19 maggio2020, n. 9140; Cass., Sez. I, sent. 23 settembre 2016, n. 18702).Si è altresì precisato che la dichiarazione resa ai sensi del RegolamentoConsob n. 11522 del 1998 è priva di rilevanza per i contratti stipulati sottoil vigore della disciplina MiFID (Cass., Sez. I, ord. 2 agosto 2023, n.23642; Cass., Sez. I, ord. 15 luglio 2021, n. 20249; Cass., Sez. I, sent. 3giugno 2016, n. 11466).Nela specie la corte d’appello ha accertato in fatto la sussistenza delladichiarazione di operatore qualificato e l’assenza di elementi idonei aNumero registro generale 20066/2023Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 16263/2026Data pubblicazione 25/05/2026superare la presunzione di competenza ed esperienza, rilevando che lasocietà appellante non aveva assolto all’onere di allegare e dimostrare néla propria sostanziale incompetenza né la conoscenza o conoscibilità dellastessa da parte dell’intermediario. Tale apprezzamento di fatto,congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.4.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2384, 2 comma c.c.,censurando la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenutoche la stipulazione della fideiussione rientrasse nell’oggetto sociale dellaItaliana [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione dell’ampia formulazione statutaria.Sostengono che la conformità di un atto all’oggetto sociale nondipenderebbe dalla mera previsione statutaria, ma dalla concretafunzionalità dell’operazione all’attività per la quale la società è statacostituita, deducendo che la prestazione di una fideiussione a favore di unterzo non sarebbe idonea a realizzare l’interesse sociale, esponendoinvece la società garante a un rischio patrimoniale privo di utilità per ilperseguimento dell’oggetto sociale e determinando, pertanto, ilsuperamento dei limiti dei poteri rappresentativi degli amministratori, conconseguente inefficacia dell’atto nei confronti dei terzi.4.4.1. Il motivo è infondato.La validità ed efficacia, nei confronti del terzo beneficiario, dellafideiussione prestata dagli amministratori di una società di capitali,quand’anche l’operazione appaia sul piano interno estranea all’oggettosociale, va valutata alla luce dell’art. 2384 c.c., come costantementeinterpretato dalla giurisprudenza di legittimità.La norma attribuisce agli amministratori un potere di rappresentanzagenerale e sancisce l’inopponibilità ai terzi delle limitazioni statutarie,salvo che si provi che il terzo abbia intenzionalmente agito a danno dellasocietà (exceptio doli) (Cass., Sez. I, 3 febbraio 2014, n. 2320; Cass.,Numero registro generale 20066/2023Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 16263/2026Data pubblicazione 25/05/2026Sez. lav., 4 settembre 2007, n. 18574; Cass., Sez. I, 26 gennaio 2006, n.1525).L’inefficacia dell’atto può essere opposta solo ove la società assolva l’oneredi dimostrare l’intenzionalità dolosa del terzo, non essendo sufficiente lamera conoscenza della possibile estraneità dell’operazione all’interessesociale, ma occorrendo la prova di un accordo fraudolento o, quantomeno, della consapevolezza di un’operazione manifestamente dannosa epriva di plausibile giustificazione economica (Cass. civ., Sez. I, 22 giugno2005, n. 13442; Cass. civ., Sez. II, 23 febbraio 1995, n. 2083; Cass.,Sez. I, 26 marzo 2009, n. 7293).Tale prova può essere desunta anche da indizi gravi, precisi e concordanti,quali l’evidente sacrificio unidirezionale del patrimonio sociale o situazionidi conflitto di interessi (Cass. pen., Sez. V, 15 marzo 2007, n. 11019;Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2010, n. 20773; Cass. civ., Sez. I, 10 aprile1999, n. 3514).Resta, in ogni caso, distinta la responsabilità interna degli amministratori,che rispondono verso la società per gli atti compiuti in violazione dei limitilegali o statutari, anche quando l’atto vincoli la società nei confronti delterzo per effetto della regola di inopponibilità (Cass. civ., Sez. I, 11 luglio1988, n. 4563).Nella specie la corte d’appello ha correttamente valorizzato il tenore dellaclausola statutaria, idonea a ricomprendere operazioni anche finanziarie ebancarie, ed ha escluso che la società appellante avesse fornito provadell’exceptio doli, con conseguente corretto rigetto della censura.5. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 20066/2023Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 16263/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]