CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 43727/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG nnedurro [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 356 del 9 -narzp 21320, il --ribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile il re:larno .proposto dal Direttore dell'Ufficio I del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), avverso l'ordinanza n. 1221 del 2019, emessa dal Magisl -ato di sorveglianza di Roma, con cui era stato accolto il reclamo, formulato ex art. .35-ter . 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) dal detenuto Giuseppe CammarW:a rstretto in regime ex art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto il rifiuto oppostogli di acq _listare al sopravvitto - tramite il c.d. "Mod. 72" - generi alimentari suscetttir di coltura. In particolare, il Magistratc di :;orveglianza, nell'accogliere il reclamo del detenuto, disponeva la disapplicazione dell'a -t. 7 della circolare DAP del 2 ottobre 2018 nella parte in cui non gli corsent va l'acqListo dei medesimi generi alimentari disponibili per gli altri detenuti ristretti in altre sezioni dell'Istituto. Avverso tale ordinanza l'Amministrazione ;proponeva reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. al Tribunale ci: scrvegiianza di Roma, ritenuta la richiesta del detenuto quale interesse di mero fatto non suscettibile di tutela in sede giurisdizionale. Con il provvedimento oggetto d'impugnezione il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo, pziché proposto personalmente dal Direttore dell'Ufficio I del DAP serza la necessaria assistenza dell'Avvocatura di Stato, come previsto dall'art. 2 R.c. 30 or.tobre 1933, n. 1612. 2. Avverso tale provvedimentc hé_ oropost: ricorso il Ministero della Giustizia, rappresentato ex art. 1 R.d. 30 or..:obre 1933, n. 1612 dall'Avvocatura dello Stato, chiedendone l'annullamento e porendo a tase dell'impugnazione un unico motivo con cui viene lamentata la violaz icne degli artt:. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, iett cod p.-oc. pen. Deduce, in particolare, che il chposto den'art. 35-bis cit., come affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassaziore con sentenza n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, consente la proposizione del -.edlaTio da parte dell'Amministrazione penitenziaria senza il patrocinio C l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato. 3. Il Procuratore generata ha ci es;to l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 4. L'impugnazione è fondata.5. Questa Corte, come corne:.7.arnente rilevato dal ricorrente, ha superato il precedente orientamento, oggetto di contras:o irterpretativo richiamato anche dal Tribunale di sorveglianza nell'ordinama impugnata, con decisione a Sezioni unite (Sez. Un., n. 3775 del 21 dicemb-a 2C17, deo. 2D18, Tuttolomondo, Rv. 271648), a cui va data continuità. In particolare, si è affermato che 'avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l'istanza del detenuto ... l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sensi cletart. 35-bis, comma quarto, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), SelZ2 il patrocinio e l'assistenza della Avvocatura dello Stato". Le Sezioni Unite, nel ragicnarnento solto per giungere a detto arresto regolatore, hanno evidenziato come il rimedio ex art. 35-bis Ord. pen., fruibile direttamente dal detenuto, sia rappresentate da una procedura ispirata a criteri di facile accessibilità e di effettivita della tutela, nell'ambito di una giurisdizione di prossimità. Con la nota sentenza Torrecg.an , infatti, a Corte EDU ha chiesto allo Stato italiano (ai sensi dell'art. 46 CEDU) di provvedere a introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e ri -n edi ..) a do -iclizioni di detenzione o trattamenti carcerari in contrasto con l'art. 3 CEDL.J. In questo senso l'Amministrazione penitenziaria interviene nel procedimento quale soggetto titolare e responsabile del trattenento dei detenuti nell'espiazione della pena la quale non può consistere in Cadamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del ccridannato (art. 27, comma terzo, Cost.). Da ciò deriva che l'Amministraziere il contraddittore istituzionale del reclamo presentato dal detenu:o e, ato stesso tempo, la fonte informativa dell'Istituto, nonché può essere destinataria delle prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza relative alle modalità di gestione dei detenuti. È stata, quindi, esclusa la natura civilistica degli interessi di cui l'Amministrazione sarebbe stata portatrice a . fini della possibile applicazione dell'art. 573 cod. proc. pen. e si e sottolineato come essa invece si inserisca nel procedimento per l'esercizio di uva .'unrone pubblicistica. Nelle fasi di merito del reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord. Pci., caratterizzate da una semplificazione del contraddittorio per favorire lo svolg monco della giurisdizione di prossimità, è ammessa quindi la possibilità, ca parte dell'Amministrazione penitenziaria, di proporre reclamo e partecipare alla ase impugnatoria di fronte al Tribunale di sorveglianza senza il patrocinio cell'A\,vocatura dello Stato, ritenuto invece necessario per il giudizio di legittrnità c art i R.d. 30 ottobre 1933, n. 1612. 6. Dalle considerazioni sopra riportate deriva i'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento [OSCURATO:PERSONA]) e rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per la tratt32ior e de raclamo ritualmente presentato. IP.Q.14. Annulla il provvedimento impuglato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ro