CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria difensiva del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che, replicando alle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 15 dicembre 2021, la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 6 febbraio 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati di cui alla sentenza impugnata e quelli di cui alla sentenza del GUP del Tribunale di Brescia del 7 febbraio 2014 (irrevocabile in data 14 aprile 2014), determinando l'ulteriore aumento per la continuazione in anni uno di reclusione per complessivi anni due e mesi sei di reclusione e le pene accessorie in misura pari alla pena principale, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto con la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del 7 febbraio 2014, confermandola nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due e mesi due di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti per le condotte di di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale, aggravate dalla circostanza di avere commesso più fatti di bancarotta, in qualità di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C, società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia del 19 dicembre 2012. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge per il mancato accoglimento da parte della Corte territoriale della proposta di concordato ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha respinto la richiesta di concordato (anni due di reclusione con pena sospesa) con ordinanza del 15 dicembre 2022 ritenendo che "[..] tale sospensione condizionale non è disponibile essendo già intervenuta una condanna a pena detentiva seppure erogata con applicazione di pena ex art.444 cod. proc. pen. e conseguente estinzione di tale reato per il decorso dei cinque anni come previsto dalla legge senza la commissione di ulteriori reati, in quanto il codice di procedura penale dispone in tal senso, né risultano indirizzi giurisprudenziali della Corte di cassazione in senso diverso[..]". Ha dunque ritenuto che non poteva essere concessa la sospensione condizionale della pena dal momento che l'estinzione di un reato precedentemente commesso dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza ex art.444 c.p.p. con la quale è stata concessa la pena sospesa, non esime il giudice che valuta la concessione di una nuova sospensione condizionale della pena, dal tenere in conto anche la pena sospesa precedentemente concessa. 2.2.Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e all'intervenuto aumento per la continuazione tra le due sentenze. Lamenta il ricorrente che la sentenza non ha fornito indicazioni circa i motivi del quantum di pena individuato quale aumento a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui alle due sentenze. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. Sul punto va richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che: "In tema di sospensione condizionale della pena, la concessione del beneficio disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 cod. pen. (Sez. 5, n. 11709 del 15/10/2019, (2020), Rv. 278926). Il ricorrente correttamente ha censurato il mancato accoglimento del concordato, non essendo di impedimento alla concessione della sospensione condizionale la sentenza di "patteggiamento", per la quale il reato deve considerarsi estinto, essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 445 comma secondo cod. proc. pen. 2. Effettivamente deve rilevarsi in proposito che la sentenza impugnata, nonostante l'indicazione della giurisprudenza di questa Corte in precedenza richiamata, a fronte della richiesta dell'imputato di concessione della sospensione condizionale della pena avanzata in sede di concordato ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., ha in primo luogo erroneamente respinto il concordato ritenendo che nonostante la intervenuta estinzione del reato, dovesse essere valutata la pena sospesa concessa con la precedente sentenza pronunziata ex art.444 cod. proc. pen., e successivamente ha erroneamente riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati ormai estinti ai sensi dell'art.445 comma secondo cod. proc. pen. Per completezza espositiva va in questa sede evidenziato che, sia pure con riferimento alla recidiva, "l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera "ipso iure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, sicché non può tenersi conto di tale reato ai fini della contestazione della recidiva. (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, (2022), Rv. 282515 - 02). 3. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame della questione relativa al trattamento sanzionatorio alla luce dei principi di diritto fin qui enunciati quanto alla concedibilità del beneficio invocato pur in presenza di una precedente sentenza ex art.444 cod. proc. pen. in relazione alla quale è estinto il reato in quanto sono decorsi ulteriori cinque anni senza la commissione di ulteriori reati. 4. L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame ed assorbe il secondo motivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo