CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 23915/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 25/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25 febbraio 2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa in data 22 settembre 2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, il primo, alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione e di 750,00 euro di multa e, la seconda, a quella di 2 anni di reclusione e di 600,00 euro di multa, in quanto riconosciuti colpevoli, esclusa l'aggravante contestata all'art. 61, n. 5, cod. pen., e ritenuta la recidiva contestata, del reato previsto dagli artt. 110, 624-bis cod. pen., perché, agendo in concorso tra loro e al fine di trarne profitto, introdottisi mediante raggiri nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] (dopo avergli fatto credere di avere subito un danno alla vettura e avendogli chiesto un risarcimento), si erano impossessati della somma di 400,00 euro custodita nella camera da letto, sottraendola allo stesso Zega; fatto accertato in Massa il 24 maggio 2014. Nel medesimo frangente, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione della continuazione con i fatti oggetto della sentenza n. 1989 del Tribunale di Bologna in data 12 maggio 2015, divenuta irrevocabile nelle more del deposito dell'atto di impugnazione, osservando che, pur a fronte di una sostanziale omogeneità delle violazioni e di una loro contiguità temporale, non erano ravvisabili elementi univoci, tali da consentire di affermare che gli imputati fossero stati mossi da un unico disegno criminoso, tale non potendosi definire il generico programma di locupletare attraverso la commissione di reati contro il patrimonio. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte di appello, pur riconoscendo che le condotte degli imputati erano omogenee e temporalmente contigue, essendo stati i fatti commessi tra marzo e maggio 2014, abbia omesso di valutare le modalità operative assolutamente speculari, quali: la simulazione di un sinistro stradale, la richiesta di un risarcimento per evitare l'aggravio di spese conseguente al coinvolgimento dell'assicurazione, l'ingresso nell'abitazione della persona offesa, la distrazione di quest'ultima con la richiesta di fruire dei servizi igienici per muoversi liberamente nell'abitazione, la sottrazione di beni individuati dopo un rapido sopralluogo, il luogo di commissione (Massa, [OSCURATO:PERSONA], Casalecchio di Reno), in zone sufficientemente lontane per evitare di essere riconosciuti, ma abbastanza vicine da potersi spostare e fare rientro in giornata. Del resto, premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità non sarebbe necessaria la compresenza di tutti i concreti indicatori dalla stessa individuati, essendo sufficiente la ricorrenza di almeno alcuni di essi, nel caso di specie ricorrerebbero tutti gli indicatori in questione, mentre non emergerebbe alcun elemento dal quale desumere che il reato per il quale si procede sarebbe frutto di una determinazione estemporanea. La scelta degli imputati di spostarsi dal luogo in cui dimoravano di molti chilometri per porre in essere le condotte delittuose indicherebbe che essi avessero un programma generale e che le singole condotte 2 32\ siano state il frutto non di scelte estemporanee ma di pianificazione e preordinazione. D'altronde il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i due reati oggetto di quel procedimento, commessi a distanza di oltre due mesi (il primo il 4 marzo 2014 e il secondo il 7 aprile 2014); mentre il reato per il quale si procede era stato commesso in data 24 maggio 2014, poco più di due settimane dopo il secondo dei due. 3. In data 4 marzo 2024 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato il consenso prestato dall'imputato alla sostituzione della pena definitiva inflittagli con una pena diversa dalla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. (lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, in subordine, detenzione domiciliare sostitutiva). 3.1. E analoga dichiarazione è giunta in Cancelleria il 13 marzo 2024, sempre a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione a [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato espresso il consenso dell'imputata alla sostituzione della pena definitiva. 4. In data 13 marzo 2024 è, altresì, pervenuta, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], una dichiarazione di adesione all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Preliminarmente deve osservarsi che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato richiesta formale di discussione orale del presente procedimento. Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi priva di effetti la sua istanza di rinvio fondata sulla dichiarazione di adesione all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786 - 01). 3. Nel merito, pur rilevandosi, come osservato dalla requisitoria del Procuratore generale, la mancata allegazione della sentenza i cui fatti costituiscono oggetto della richiesta di riconoscimento della continuazione, deve nondimeno ritenersi che la motivazione della sentenza impugnata sia, in relazione a tale profilo, gravemente carente. Come già rilevato, la Corte di appello ha affermato che, pur a fronte di una sostanziale omogeneità delle violazioni e di una loro contiguità temporale, non erano ravvisabili elementi inequivoci tali da consentire di affermare che gli imputati fossero stati mossi da un unico disegno criminoso, tale non potendosi definire il generico programma di locupletare attraverso la commissione reiterata di reati contro il patrimonio. In altri termini, pur dando atto della presenza di taluno degli indici che la giurisprudenza ritiene sintomatici della presenza di una deliberazione unitaria, i Giudici di merito hanno affermato l'inesistenza di ulteriori elementi in grado di affermare tale condizione. In questo modo, tuttavia, oltre a non spiegare quali circostanze ulteriori dovessero ricorrere, è stato implicitamente affermato, in maniera del tutto apodittica, che gli elementi della contiguità temporale e della omogeneità dei reati (locuzione in sé comprensiva sia della tipologia di violazioni, sia delle relative modalità esecutive) non possano ritenersi sufficienti, in contrasto con l'indirizzo secondo il quale il giudice, ponendo a raffronto le sentenze deve verificare la ricorrenza di «almeno alcuni degli indici rivelatori» dell'identità del disegno criminoso (cfr. Sez. 1, n. 8513 del 9/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01; in termini Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01 e, nella giurisprudenza successiva, Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01). Quanto, poi, all'affermazione secondo la quale l'esistenza di un unico disegno criminoso non possa identificarsi con un generico programma di locupletare attraverso la commissione reiterata di reati contro il patrimonio, la stessa, certamente condivisibile in termini di principio, cela in realtà una circolarità della motivazione, affermando un dato, ovvero l'esistenza di un generico programma di locupletazione, che costituiva l'oggetto dell'accertamento sollecitato con la domanda di riconoscimento dell'istituto in parola. In definitiva, i vizi motivazionali segnalati rendono necessaria una nuova valutazione da parte del Giudice di merito. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. [OSCURATO:PERSONA] Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della