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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03047/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 luglio 1971 avverso la sentenza resa il 6 novembre 2023 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza resa il 28 marzo 2022 dal Tribunale di Bari, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione a lui contestato per insussistenza del fatto, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la responsabilità dell'imputato ai fini civili e lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore della stessa, nonché al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, disponendo la restituzione della merce in sequestro alla parte civile. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 Violazione di legge e nullità della sentenza poiché il rapporto processuale in appello non si è costituito a causa della mancata vocatio in judícium dell'imputato e della mancata notifica dell'avviso dell'udienza di trattazione al difensore costituito, che travolge l'intera sequenza processuale, compresa la sentenza.

E' documentalmente certo che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato notificato ad un difensore diverso, anche se omonimo di quello costituito nel giudizio di primo grado che rappresentava il Lops e che non risulta mai essere stato revocato.

Il medesimo errore si è verificato in ordine alla notifica del decreto di citazione al Lops nelle forme di cui all'articolo 161 quarto comma cod.proc.pen., anch'esso erroneamente consegnato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Bari alla via Cognetti n. 25 e non all'effettivo titolare della difesa, e cioè all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Violazione degli articoli 546, 576, 578, 603 e 603 bis cod.proc.pen. poiché la Corte è incorsa in un errore logico e metodologico, in quanto ha affermato che la regiudicanda andrebbe decisa non secondo lo statuto probatorio del processo penale, incentrato sul principio dell'onere della prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma secondo la meno rigorosa regola di giudizio del procedimento civile del più probabile che non.

Inoltre l'assunto della Corte è il frutto giuridico della combinazione di due metodologie di valutazione della prova del tutto contrastanti, in quanto il giudice di merito ritiene pienamente utilizzabile la testimonianza della persona offesa, che risulta essere fonte di prova inammissibile nel protocollo probatorio del rito civile.

La Corte di merito ha poi disatteso la giurisprudenza della Cedu e della Suprema Corte che impone la rinnovazione della prova dichiarativa in tutti i casi di ribaltamento di un esito assolutorio in primo grado. 2.3 II giudice di secondo grado ha proposto una diversa e illogica rilettura di risultanze probatorie già apprezzate dal tribunale con motivazione coerente e congrua. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed impone la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, rendendo superfluo l'esame delle altre doglianze.

Dall'esame degli atti emerge infatti che l'avviso di fissazione dell'udienza di appello desinato al difensore e all'imputato, è stato erroneamente notificato ad altro difensore omonimo dell'avvocato di fiducia nominato da Lops, in proprio ed ex art. 161 quarto comma cod. proc. pen.

Ne consegue che l'imputato e il suo difensore non hanno avuto contezza della citazione per l'udienza di appello, che si è celebrata in loro assenza e alla presenza di un difensore di ufficio.

Questa Corte ha affermato che l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da , parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore non avvisato. (Sez. 5 , n. 11756 del 14/02/2020 ,Rv. 279037 - 01) L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame delle altre questioni prospettate.

2. Per queste ragioni si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bari, per il nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso.

Roma 11 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 luglio 1971 avverso la sentenza resa il 6 novembre 2023 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza resa il 28 marzo 2022 dal Tribunale di Bari, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione a lui contestato per insussistenza del fatto, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la responsabilità dell'imputato ai fini civili e lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore della stessa, nonché al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, disponendo la restituzione della merce in sequestro alla parte civile. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 Violazione di legge e nullità della sentenza poiché il rapporto processuale in appello non si è costituito a causa della mancata vocatio in judícium dell'imputato e della mancata notifica dell'avviso dell'udienza di trattazione al difensore costituito, che travolge l'intera sequenza processuale, compresa la sentenza. E' documentalmente certo che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato notificato ad un difensore diverso, anche se omonimo di quello costituito nel giudizio di primo grado che rappresentava il Lops e che non risulta mai essere stato revocato. Il medesimo errore si è verificato in ordine alla notifica del decreto di citazione al Lops nelle forme di cui all'articolo 161 quarto comma cod.proc.pen., anch'esso erroneamente consegnato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Bari alla via Cognetti n. 25 e non all'effettivo titolare della difesa, e cioè all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Violazione degli articoli 546, 576, 578, 603 e 603 bis cod.proc.pen. poiché la Corte è incorsa in un errore logico e metodologico, in quanto ha affermato che la regiudicanda andrebbe decisa non secondo lo statuto probatorio del processo penale, incentrato sul principio dell'onere della prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma secondo la meno rigorosa regola di giudizio del procedimento civile del più probabile che non. Inoltre l'assunto della Corte è il frutto giuridico della combinazione di due metodologie di valutazione della prova del tutto contrastanti, in quanto il giudice di merito ritiene pienamente utilizzabile la testimonianza della persona offesa, che risulta essere fonte di prova inammissibile nel protocollo probatorio del rito civile. La Corte di merito ha poi disatteso la giurisprudenza della Cedu e della Suprema Corte che impone la rinnovazione della prova dichiarativa in tutti i casi di ribaltamento di un esito assolutorio in primo grado. 2.3 II giudice di secondo grado ha proposto una diversa e illogica rilettura di risultanze probatorie già apprezzate dal tribunale con motivazione coerente e congrua. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed impone la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, rendendo superfluo l'esame delle altre doglianze. Dall'esame degli atti emerge infatti che l'avviso di fissazione dell'udienza di appello desinato al difensore e all'imputato, è stato erroneamente notificato ad altro difensore omonimo dell'avvocato di fiducia nominato da Lops, in proprio ed ex art. 161 quarto comma cod. proc. pen. Ne consegue che l'imputato e il suo difensore non hanno avuto contezza della citazione per l'udienza di appello, che si è celebrata in loro assenza e alla presenza di un difensore di ufficio. Questa Corte ha affermato che l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da , parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore non avvisato. (Sez. 5 , n. 11756 del 14/02/2020 ,Rv. 279037 - 01) L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame delle altre questioni prospettate. 2. Per queste ragioni si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bari, per il nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. Roma 11 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G
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