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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12814/2026

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esentante [OSCURATO:PERSONA], eGaeta Luigi, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 883/2021 depositatail 02/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto dal Tribunale di Novara l’emissione didecreto ingiuntivo, in data 18/8/2015, con cui è stato ingiunto alla societàImit [OSCURATO:SOCIETA] e ai garanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento di €. 482.833,71, assumendo che con scrittura privata in data25/2/2011 la [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto di essere debitrice dellaNumero registro generale 6492/2022Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 12814/2026Data pubblicazione 05/05/2026somma di euro 405.099,78 a seguito della risoluzione dei contratti difinanziamento n. 10/297, 10/319, 10/329, 10/342 e 10/209, avevadichiarato di assumere ex art. 1272 c.c. verso la [OSCURATO:SOCIETA] i debiti dei signoriGaeta e Mandarini per un totale di euro 42.201,86, e si era impegnataquindi a pagare l’importo complessivo 447.301,64 in n. 51 rate mensili; aseguito di rinegoziazione in data 21.05.2014 e di mancato rispetto dellescadenze, la [OSCURATO:SOCIETA] era stata dichiarata decaduta dal beneficio deltermine, risultando in debito per euro 168.010,74.

La società era inoltredebitrice per altri 5 contratti di finanziamento del 2012, 2013 e 2014 pertotali €. 314.822,97.[OSCURATO:PERSONA] spa e i garanti hanno proposto opposizione,eccependo, fra l’altro, che i contratti di finanziamento erano nulli in quantonon solo il TEG applicato non corrispondeva a quanto pattuito in contratto,ma il tasso d’interessi, il tasso moratorio e la penale per estinzioneanticipata erano superiori al tasso soglia-usura; che inoltre allasottoscrizione dei vari finanziamenti non era corrisposta alcuna erogazionedi denaro, essendo state le somme sistematicamente impiegate per ilripianamento di debiti pregressi; che erano nulli anche il contratto dimutuo stipulato in data 25/2/2011 dai signori Mandarini e Gaeta e ilcontratto di mutuo stipulato in data 15/2/2012 dalla [OSCURATO:PERSONA] spa(in quanto le somme mutuate sarebbero state destinate a ripianarepassività pregresse, oltre che per l’applicazione di tassi di interesseultralegali).Gli opponenti chiedevano in via riconvenzionale l’accertamento dellanullità di tali contratti di mutuo.Con sentenza del 30/4/2019 il Tribunale di Novara ha, fra l’altro,ritenuto che la finanziaria avesse dato prova del proprio credito mediantela produzione in giudizio della scrittura privata di ridilazione del debito edei contratti di finanziamento con i relativi piani di ammortamento e cheinoltre avesse documentato l’erogazione delle somme oggetto diNumero registro generale 6492/2022Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 12814/2026Data pubblicazione 05/05/2026finanziamento mediante produzione delle copie dei bonifici effettuati; hapoi respinto le doglianze in punto interessi usurari- in quanto generiche eipotetiche, senza che fossero utili le perizie di parte- e l’eccezione di nullitàdei mutui per difetto di causa, osservando che erano stati prodotti ibonifici e che i mutui erano stati erogati per la finalità di estinguereprecedenti posizioni debitorie, e ha rigettato la domanda riconvenzionaleperché, oltre ad essere estranea all’oggetto dell’ingiunzione, era infondataper le medesime ragioni.A seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], con attonotificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di far dichiarare la nullità dei contrattiazionati in via monitoria e di quelli oggetto della domanda riconvenzionale,la Corte d’Appello di Torino ha respinto l’impugnazione.La Corte rileva che, esaminando le perizie di parte, si evince che lestesse escludono la sussistenza di un’usura oggettiva con riferimento alTEG/ISC contrattualmente pattuito, individuando l’usurarietà deifinanziamenti o previa sommatoria al TEG/ISC indicato nel contrattodell’incidenza annua delle spese legate all’erogazione del credito, oppureconfrontando il tasso di mora pattuito (tasso nominale annuo) con il tassosoglia per i tassi corrispettivi.La Corte osserva, circa le spese legate all’erogazione del credito, cheesse riguardano in realtà solo la commissione di estinzione anticipata,essendo generica ogni altra indicazione, e che tale commissione non rilevaa fini del TAEG, non essendo un costo da sopportare per accedere almutuo.Riguardo agli interessi di mora, rileva che, nel caso di specie, difinanziamenti stipulati dal 2010 in poi, i decreti ministeriali (di rilevazionedei tassi effettivi globali medi) prevedevano la rilevazione separata deitassi di mora per i casi di ritardato pagamento mediamente nellapercentuale del 2,1%, per cui, anche a considerare le risultanzeapodittiche delle perizie di parte, l’eccezione di nullità per usurarietà deiNumero registro generale 6492/2022Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 12814/2026Data pubblicazione 05/05/2026finanziamenti non poteva essere accolta perché si fondava su presuppostilogico-giuridici non corretti, senza la necessità di disposizione di CTU.Per la Corte anche la doglianza circa l’applicazione di un TEG difformeda quello pattuito è infondata: se si intendeva che il TEG contrattuale noncomprendesse l’incidenza della commissione di estinzione anticipata, valel’argomentazione sopra esposta; se si intendeva evidenziare che non fossecomprensivo di “altre spese” applicate, è mancata la allegazione e la provadi quali fossero queste spese.Infine, la Corte rileva che la consegna della somma mutuata puòavvenire anche sotto forme virtuali, purché contabilmente rilevabili, e chelo scopo di ripianamento di debiti pregressi non è illecito.2) Con ricorso notificato il 28/2/2022 [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Torino, proponendo duemotivi di ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 61 c.p.c. e 191 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.I ricorrenti contestano il fatto che la Corte d’Appello non si si servita diun ausiliario tecnico, non essendo adeguatamente motivata la reiezionedell’istanza degli appellanti di disposizione di CTU.I ricorrenti sostengono che la Corte non abbia bene inteso le perizie diparte e che in esse è indicato che il tasso contrattuale applicato al mutuoe le spese collegate alla erogazione del credito sono superiori al tassosoglia, e affermano che la Corte avrebbe dovuto esaminare ciascuncontratto e documento di sintesi per verificare quali spese fossero stateconsiderate nei calcoli del perito di parte, che la commissione per ilrecesso anticipato non era la sola variabile che ineriva al calcolo del tassodi interesse, che non erano corrette le modalità utilizzate dalla Corte per ilcalcolo dell’usurarietà del tasso e che l’indeterminatezza del TEGNumero registro generale 6492/2022Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 12814/2026Data pubblicazione 05/05/2026emergeva dal fatto che alcuni contratti non contenessero l’indicazione deltasso nominale annuo né del tasso effettivo annuo (TAN) applicati al pianodi rimborso, ma solamente un indicatore del costo del finanziamentoriportato sul contratto come TEG/ISC.Il motivo è inammissibile.1.1) La censura dei ricorrenti riguarda profili di valutazione dellagestione istruttoria della causa e di interpretazione della documentazionetecnica prodotta dalle parti (perizie di parte) che sono riservati al giudicedi merito e insindacabili in sede di legittimità (si veda, per es.: Cass. cv.,sez.

I, 26/04/2022, n. 13073: “Rientra nel potere discrezionale riservatoal giudice di merito di individuare le fonti per la formazione del proprioconvincimento e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione”; Cass. civ., sez.

I, 23/06/2022,n. 20264 “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteridiscrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità didisporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimentiil consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte oin toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice.

L'esercizio di talepotere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguatamotivazione, immune da vizi logici e giuridici”).In questo caso la Corte d’Appello ha ampiamente motivato sulcontenuto delle perizie di parte, sulle tesi ivi esposte circa l’usurarietà deifinanziamenti, sull’irrilevanza della commissione di estinzione anticipata esulla genericità dell’indicazione di altre spese.

Ha inoltreapprofonditamente argomentato circa le modalità di verifica dellalegittimità del tasso di mora e le contestazioni degli appellanti riguardoall’applicazione del TEG.Per contro, i ricorrenti hanno solo genericamente accennato alcontenuto delle perizie di parte, senza specificare in quale modo esseabbiano rilevato l’usurarietà dei finanziamenti, né quali sarebbero le speseNumero registro generale 6492/2022Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 12814/2026Data pubblicazione 05/05/2026considerate nei loro calcoli, né per quale motivo le modalità di calcoloutilizzate dalla Corte non siano corrette, né quale sia il profilo diindeterminatezza dei tassi di interesse non considerato dalla Corte.Pertanto, il motivo è inammissibile, perché inerente a valutazioniriservate al giudice di merito e privo di specificità.2) Secondo motivo di impugnazione: “Omessa motivazione su unpunto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere la Corterisposto al loro primo motivo di appello, relativo al fatto che, pur essendostata sollevata un’eccezione riguardante la nullità dei contratti difinanziamento, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto del fattoche tale eccezione avrebbe necessitato di un’indagine d’ufficio, aprescindere dalle prove fornite al processo, per cui si era chiesto alla Cortedi intervenire con una valutazione di ufficio sulla validità dei contratti.I ricorrenti sottolineano che la sentenza diventa illegittima poiché laCorte pur essendosi pronunciata implicitamente sull’inesistenza di cause dinullità, le ha ricondotte alla insufficiente allegazione e non anche al vagliodei singoli elementi che avrebbe dovuto analizzare di ufficio.I ricorrenti sostengono che pertanto vi è omessa motivazione su unpunto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.E osservano che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non èsubordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed èammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fattirisultino documentati "ex actis".Il motivo è infondato.2.1) Si osserva che la nullità contrattuale, sebbene rilevabile d'ufficio,esige che i fatti da cui essa discende siano stati introdotti nel giudizio, chei relativi elementi risultino già acquisiti al giudizio di merito;conseguentemente, il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità èNumero registro generale 6492/2022Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 12814/2026Data pubblicazione 05/05/2026subordinato alla previa allegazione delle circostanze fattuali da cui essaorigina.In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte.

Per es.: Cass. civ.,sez.

I, 1/07/2024, n. 17979: “Nella rilevazione d'ufficio della nullitàcontrattuale, i fatti costitutivi devono essere già tempestivamenteallegati”; Cass. civ., sez.

III, 23/02/2024, n. 4867: “La nullità delcontratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto diun'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocesso, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se noninteressati da specifica deduzione della parte interessata, siano statiacquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive eistruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove provefunzionali alla dimostrazione degli stessi”.Nel presente caso la motivazione della Corte, ostativa al rilievod’ufficio, è rappresenta proprio dal difetto di allegazione, laddove essaritiene corretto quanto evidenziato dal Tribunale, circa il fatto che ledoglianze relative all’usurarietà dei finanziamenti erano meramenteallegate senza alcun supporto tecnico, e, poi, esaminando le perizie diparte, rileva che le stesse sostanzialmente escludono la sussistenza diun’usura oggettiva, cercando di fondarla su presupposti logico-giuridicinon corretti, e che è mancata l’allegazione e la prova delle spese chesarebbero state applicate in difformità dalle pattuizioni.Si esclude, poi, che sia configurabile un’omessa motivazione ex art.360 n. 5 c.p.c., avendo i ricorrenti contestato le valutazioni della Cortecirca situazioni giuridiche (nullità dei contratti) e circa la valutazione delmateriale probatorio e non per l’omesso esame di un fatto storico.3) Il ricorso va dunque respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico delle parti ricorrenti.Numero registro generale 6492/2022Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 12814/2026Data pubblicazione 05/05/2026Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, arimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquidain €. 6.500, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 29/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante [OSCURATO:PERSONA], eGaeta Luigi, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 883/2021 depositatail 02/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto dal Tribunale di Novara l’emissione didecreto ingiuntivo, in data 18/8/2015, con cui è stato ingiunto alla societàImit [OSCURATO:SOCIETA] e ai garanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento di €. 482.833,71, assumendo che con scrittura privata in data25/2/2011 la [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto di essere debitrice dellaNumero registro generale 6492/2022Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 12814/2026Data pubblicazione 05/05/2026somma di euro 405.099,78 a seguito della risoluzione dei contratti difinanziamento n. 10/297, 10/319, 10/329, 10/342 e 10/209, avevadichiarato di assumere ex art. 1272 c.c. verso la [OSCURATO:SOCIETA] i debiti dei signoriGaeta e Mandarini per un totale di euro 42.201,86, e si era impegnataquindi a pagare l’importo complessivo 447.301,64 in n. 51 rate mensili; aseguito di rinegoziazione in data 21.05.2014 e di mancato rispetto dellescadenze, la [OSCURATO:SOCIETA] era stata dichiarata decaduta dal beneficio deltermine, risultando in debito per euro 168.010,74. La società era inoltredebitrice per altri 5 contratti di finanziamento del 2012, 2013 e 2014 pertotali €. 314.822,97.[OSCURATO:PERSONA] spa e i garanti hanno proposto opposizione,eccependo, fra l’altro, che i contratti di finanziamento erano nulli in quantonon solo il TEG applicato non corrispondeva a quanto pattuito in contratto,ma il tasso d’interessi, il tasso moratorio e la penale per estinzioneanticipata erano superiori al tasso soglia-usura; che inoltre allasottoscrizione dei vari finanziamenti non era corrisposta alcuna erogazionedi denaro, essendo state le somme sistematicamente impiegate per ilripianamento di debiti pregressi; che erano nulli anche il contratto dimutuo stipulato in data 25/2/2011 dai signori Mandarini e Gaeta e ilcontratto di mutuo stipulato in data 15/2/2012 dalla [OSCURATO:PERSONA] spa(in quanto le somme mutuate sarebbero state destinate a ripianarepassività pregresse, oltre che per l’applicazione di tassi di interesseultralegali).Gli opponenti chiedevano in via riconvenzionale l’accertamento dellanullità di tali contratti di mutuo.Con sentenza del 30/4/2019 il Tribunale di Novara ha, fra l’altro,ritenuto che la finanziaria avesse dato prova del proprio credito mediantela produzione in giudizio della scrittura privata di ridilazione del debito edei contratti di finanziamento con i relativi piani di ammortamento e cheinoltre avesse documentato l’erogazione delle somme oggetto diNumero registro generale 6492/2022Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 12814/2026Data pubblicazione 05/05/2026finanziamento mediante produzione delle copie dei bonifici effettuati; hapoi respinto le doglianze in punto interessi usurari- in quanto generiche eipotetiche, senza che fossero utili le perizie di parte- e l’eccezione di nullitàdei mutui per difetto di causa, osservando che erano stati prodotti ibonifici e che i mutui erano stati erogati per la finalità di estinguereprecedenti posizioni debitorie, e ha rigettato la domanda riconvenzionaleperché, oltre ad essere estranea all’oggetto dell’ingiunzione, era infondataper le medesime ragioni.A seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], con attonotificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di far dichiarare la nullità dei contrattiazionati in via monitoria e di quelli oggetto della domanda riconvenzionale,la Corte d’Appello di Torino ha respinto l’impugnazione.La Corte rileva che, esaminando le perizie di parte, si evince che lestesse escludono la sussistenza di un’usura oggettiva con riferimento alTEG/ISC contrattualmente pattuito, individuando l’usurarietà deifinanziamenti o previa sommatoria al TEG/ISC indicato nel contrattodell’incidenza annua delle spese legate all’erogazione del credito, oppureconfrontando il tasso di mora pattuito (tasso nominale annuo) con il tassosoglia per i tassi corrispettivi.La Corte osserva, circa le spese legate all’erogazione del credito, cheesse riguardano in realtà solo la commissione di estinzione anticipata,essendo generica ogni altra indicazione, e che tale commissione non rilevaa fini del TAEG, non essendo un costo da sopportare per accedere almutuo.Riguardo agli interessi di mora, rileva che, nel caso di specie, difinanziamenti stipulati dal 2010 in poi, i decreti ministeriali (di rilevazionedei tassi effettivi globali medi) prevedevano la rilevazione separata deitassi di mora per i casi di ritardato pagamento mediamente nellapercentuale del 2,1%, per cui, anche a considerare le risultanzeapodittiche delle perizie di parte, l’eccezione di nullità per usurarietà deiNumero registro generale 6492/2022Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 12814/2026Data pubblicazione 05/05/2026finanziamenti non poteva essere accolta perché si fondava su presuppostilogico-giuridici non corretti, senza la necessità di disposizione di CTU.Per la Corte anche la doglianza circa l’applicazione di un TEG difformeda quello pattuito è infondata: se si intendeva che il TEG contrattuale noncomprendesse l’incidenza della commissione di estinzione anticipata, valel’argomentazione sopra esposta; se si intendeva evidenziare che non fossecomprensivo di “altre spese” applicate, è mancata la allegazione e la provadi quali fossero queste spese.Infine, la Corte rileva che la consegna della somma mutuata puòavvenire anche sotto forme virtuali, purché contabilmente rilevabili, e chelo scopo di ripianamento di debiti pregressi non è illecito.2) Con ricorso notificato il 28/2/2022 [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Torino, proponendo duemotivi di ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 61 c.p.c. e 191 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.I ricorrenti contestano il fatto che la Corte d’Appello non si si servita diun ausiliario tecnico, non essendo adeguatamente motivata la reiezionedell’istanza degli appellanti di disposizione di CTU.I ricorrenti sostengono che la Corte non abbia bene inteso le perizie diparte e che in esse è indicato che il tasso contrattuale applicato al mutuoe le spese collegate alla erogazione del credito sono superiori al tassosoglia, e affermano che la Corte avrebbe dovuto esaminare ciascuncontratto e documento di sintesi per verificare quali spese fossero stateconsiderate nei calcoli del perito di parte, che la commissione per ilrecesso anticipato non era la sola variabile che ineriva al calcolo del tassodi interesse, che non erano corrette le modalità utilizzate dalla Corte per ilcalcolo dell’usurarietà del tasso e che l’indeterminatezza del TEGNumero registro generale 6492/2022Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 12814/2026Data pubblicazione 05/05/2026emergeva dal fatto che alcuni contratti non contenessero l’indicazione deltasso nominale annuo né del tasso effettivo annuo (TAN) applicati al pianodi rimborso, ma solamente un indicatore del costo del finanziamentoriportato sul contratto come TEG/ISC.Il motivo è inammissibile.1.1) La censura dei ricorrenti riguarda profili di valutazione dellagestione istruttoria della causa e di interpretazione della documentazionetecnica prodotta dalle parti (perizie di parte) che sono riservati al giudicedi merito e insindacabili in sede di legittimità (si veda, per es.: Cass. cv.,sez. I, 26/04/2022, n. 13073: “Rientra nel potere discrezionale riservatoal giudice di merito di individuare le fonti per la formazione del proprioconvincimento e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione”; Cass. civ., sez. I, 23/06/2022,n. 20264 “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteridiscrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità didisporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimentiil consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte oin toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di talepotere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguatamotivazione, immune da vizi logici e giuridici”).In questo caso la Corte d’Appello ha ampiamente motivato sulcontenuto delle perizie di parte, sulle tesi ivi esposte circa l’usurarietà deifinanziamenti, sull’irrilevanza della commissione di estinzione anticipata esulla genericità dell’indicazione di altre spese. Ha inoltreapprofonditamente argomentato circa le modalità di verifica dellalegittimità del tasso di mora e le contestazioni degli appellanti riguardoall’applicazione del TEG.Per contro, i ricorrenti hanno solo genericamente accennato alcontenuto delle perizie di parte, senza specificare in quale modo esseabbiano rilevato l’usurarietà dei finanziamenti, né quali sarebbero le speseNumero registro generale 6492/2022Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 12814/2026Data pubblicazione 05/05/2026considerate nei loro calcoli, né per quale motivo le modalità di calcoloutilizzate dalla Corte non siano corrette, né quale sia il profilo diindeterminatezza dei tassi di interesse non considerato dalla Corte.Pertanto, il motivo è inammissibile, perché inerente a valutazioniriservate al giudice di merito e privo di specificità.2) Secondo motivo di impugnazione: “Omessa motivazione su unpunto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere la Corterisposto al loro primo motivo di appello, relativo al fatto che, pur essendostata sollevata un’eccezione riguardante la nullità dei contratti difinanziamento, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto del fattoche tale eccezione avrebbe necessitato di un’indagine d’ufficio, aprescindere dalle prove fornite al processo, per cui si era chiesto alla Cortedi intervenire con una valutazione di ufficio sulla validità dei contratti.I ricorrenti sottolineano che la sentenza diventa illegittima poiché laCorte pur essendosi pronunciata implicitamente sull’inesistenza di cause dinullità, le ha ricondotte alla insufficiente allegazione e non anche al vagliodei singoli elementi che avrebbe dovuto analizzare di ufficio.I ricorrenti sostengono che pertanto vi è omessa motivazione su unpunto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.E osservano che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non èsubordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed èammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fattirisultino documentati "ex actis".Il motivo è infondato.2.1) Si osserva che la nullità contrattuale, sebbene rilevabile d'ufficio,esige che i fatti da cui essa discende siano stati introdotti nel giudizio, chei relativi elementi risultino già acquisiti al giudizio di merito;conseguentemente, il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità èNumero registro generale 6492/2022Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 12814/2026Data pubblicazione 05/05/2026subordinato alla previa allegazione delle circostanze fattuali da cui essaorigina.In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte. Per es.: Cass. civ.,sez. I, 1/07/2024, n. 17979: “Nella rilevazione d'ufficio della nullitàcontrattuale, i fatti costitutivi devono essere già tempestivamenteallegati”; Cass. civ., sez. III, 23/02/2024, n. 4867: “La nullità delcontratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto diun'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocesso, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se noninteressati da specifica deduzione della parte interessata, siano statiacquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive eistruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove provefunzionali alla dimostrazione degli stessi”.Nel presente caso la motivazione della Corte, ostativa al rilievod’ufficio, è rappresenta proprio dal difetto di allegazione, laddove essaritiene corretto quanto evidenziato dal Tribunale, circa il fatto che ledoglianze relative all’usurarietà dei finanziamenti erano meramenteallegate senza alcun supporto tecnico, e, poi, esaminando le perizie diparte, rileva che le stesse sostanzialmente escludono la sussistenza diun’usura oggettiva, cercando di fondarla su presupposti logico-giuridicinon corretti, e che è mancata l’allegazione e la prova delle spese chesarebbero state applicate in difformità dalle pattuizioni.Si esclude, poi, che sia configurabile un’omessa motivazione ex art.360 n. 5 c.p.c., avendo i ricorrenti contestato le valutazioni della Cortecirca situazioni giuridiche (nullità dei contratti) e circa la valutazione delmateriale probatorio e non per l’omesso esame di un fatto storico.3) Il ricorso va dunque respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico delle parti ricorrenti.Numero registro generale 6492/2022Numero sezionale 1942/2026Numero di raccolta generale 12814/2026Data pubblicazione 05/05/2026Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, arimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquidain €. 6.500, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 29/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 12814/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris