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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2017

Cassazione n. 30512/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LE di Teramodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che Il Tribunale di Teramo, quale giudice dell’esecuzione,ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cuiall’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di due diversi gruppi di sentenze, ilprimo relativo a reati contro il patrimonio, furti e tentati furti commessi indiversi luoghi tra Abruzzo e Umbria dal mese di ottobre 2001 al mese difebbraio 2003, e, il secondo, relativo a reati contro l’amministrazione dellagiustizia, reati di evasione, commessi in Abruzzo tra il mese di aprile e ilmese di novembre 2003;Rilevato che nei due motivi di ricorso si denunciano la violazione dilegge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziandoche la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbeadeguatamente considerato che per entrambi i gruppi di sentenze vi era lapresenza di almeno uno dei requisiti indicati dalla giurisprudenza dilegittimità al fine di riconoscere la sussistenza del medesimo disegnocriminoso;Rilevato che le doglianze oggetto dei motivi di ricorso sonomanifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con allamancata sovrapponibilità delle condotte e al fatto che i luoghi dicommissione dei delitti non sono ravvicinati, ha dato adeguato conto dellavalutazione complessivamente effettuata in ordine alla necessità chel’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dallacommissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli attidai quali non emerge una unicità deliberativa (cfr. Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021,di Serio, n.m.; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01; Sez.2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 – 01), ciò sia conriferimento ai reati contro il patrimonio, sintomatici, per il numero e lemodalità esecutive, di un’abitualità criminosa e, anche, quanto ai fatti dievasione, frutto di scelte estemporanee, tra le quali non è dato rinvenirealcuna originaria programmazione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di Teramodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che Il Tribunale di Teramo, quale giudice dell’esecuzione,ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cuiall’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di due diversi gruppi di sentenze, ilprimo relativo a reati contro il patrimonio, furti e tentati furti commessi indiversi luoghi tra Abruzzo e Umbria dal mese di ottobre 2001 al mese difebbraio 2003, e, il secondo, relativo a reati contro l’amministrazione dellagiustizia, reati di evasione, commessi in Abruzzo tra il mese di aprile e ilmese di novembre 2003;Rilevato che nei due motivi di ricorso si denunciano la violazione dilegge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziandoche la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbeadeguatamente considerato che per entrambi i gruppi di sentenze vi era lapresenza di almeno uno dei requisiti indicati dalla giurisprudenza dilegittimità al fine di riconoscere la sussistenza del medesimo disegnocriminoso;Rilevato che le doglianze oggetto dei motivi di ricorso sonomanifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con allamancata sovrapponibilità delle condotte e al fatto che i luoghi dicommissione dei delitti non sono ravvicinati, ha dato adeguato conto dellavalutazione complessivamente effettuata in ordine alla necessità chel’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dallacommissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli attidai quali non emerge una unicità deliberativa (cfr. Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021,di Serio, n.m.; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01; Sez.2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 – 01), ciò sia conriferimento ai reati contro il patrimonio, sintomatici, per il numero e lemodalità esecutive, di un’abitualità criminosa e, anche, quanto ai fatti dievasione, frutto di scelte estemporanee, tra le quali non è dato rinvenirealcuna originaria programmazione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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