CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46393/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; II Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dichiarati responsabili dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90), mediante il quale è stata denunciata l'insufficienza della motivazione con riferimento alla conferma della applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, oggetto del giudizio di rinvio disposto da questa Corte, è manifestamente infondato, essendo stata sufficientemente giustificata la conferma della applicazione di detta sanzione accessoria, attraverso la sottolineatura dei continui spostamenti tra località limitrofe connessi alla intensa attività di spaccio svolta dai ricorrenti (sia per gli approvvigionamento sia per la rivendita della droga), come tali richiedenti la possibilità di spostarsi in automobile, con la conseguente opportunità di sospendere tale possibilità, che, dunque, è stata adeguatamente giustificata, attraverso l'illustrazione delle modalità della condotta, con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, come tale non sindacabile sul piano del merito in questa sede di legittimità. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co