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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19815/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 13 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in data 19 ottobre 2016); [OSCURATO:PERSONA] - che tutte le censure cui il proposto motivo è affidato, che denunciano la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti innominate, sono generiche, non consentite e manifestamente infondate: infatti, oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il mancato riconoscimento in favore dell'imputato del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. alla luce della precisa intenzionalità dolosa della condotta e dell'assenza di elementi positivi favorevoli alla conc:essione delle attenuanti invocate), prospettano questioni estranee al presente sindacato, avuto riguardo al tenore della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivamente valutabili, come avvenuto nel caso che occupa; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 13 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in data 19 ottobre 2016); [OSCURATO:PERSONA] - che tutte le censure cui il proposto motivo è affidato, che denunciano la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti innominate, sono generiche, non consentite e manifestamente infondate: infatti, oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il mancato riconoscimento in favore dell'imputato del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. alla luce della precisa intenzionalità dolosa della condotta e dell'assenza di elementi positivi favorevoli alla conc:essione delle attenuanti invocate), prospettano questioni estranee al presente sindacato, avuto riguardo al tenore della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivamente valutabili, come avvenuto nel caso che occupa; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 19815/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris