Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30005/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per le misure cautelari personali di Caltanissetta, accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione rn della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata ed applicava al ricorrente la massima misura cautelare.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: si deduceva che l'individuazione del ricorrente non sarebbe attendibile in quanto le condizioni che avevano caratterizzato l'aggressione avrebbero impedito la visualizzazione dei tratti somatici dell'autore del reato; inoltre la ricognizione fotografica sarebbe viziata dal rapporto di conoscenza tra persona offesa e ricorrente;

2.2. violazione di legge vizio di motivazione con riferimento la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari: queste sarebbero state illegittimamente ritenute, nonostante non emergesse alcun pericolo di fuga tenuto conto che il giudice per le indagini preliminari di Enna, nell'ambito di altro procedimento, aveva applicato al ricorrente il divieto di dimora nei comune di Aidone, sicché l'irreperibilità sarebbe dovuta all'osservanza dell'obbligo di non risiedere in tale comune; a ciò si aggiungeva che l'indagato era di giovane età, non risultava attinto da condanne passate in giudicato e che, pertanto, non emergeva un pericolo concreto di reiterazione del reato.

Si contestava altresì l'adeguatezza della misura imposta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto sì risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova, attività esclusa dai perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Contrariamente a quanto dedotto il tribunale offriva una motivazione accurata e persuasiva in ordine al tema contestato, ovvero l'identificazione del ricorrente.

Secondo il collegio di merito non poteva essere trascurato che, sebbene il rapinatore indossasse una mascherina, occhiali scuri ed un cappello, la Alessi aveva riconosciuto non solo la corporatura, le movenze e la capigliatura (perfettamente corrispondenti alle fattezze dell'Ofanto), ma aveva riconosciuto anche il timbro vocale: elemento questo di sicura capacità probatoria, tenuto conto del fatto che il rapinatore aveva interloquito con !a vittima, chiedendo in due occasioni di cercare il denaro e di consegnarlo.

Questi elementi venivano corroborati dalla decisiva circostanza che tra l'indagato e la vittima vi era un rapporto di pregressa conoscenza, che contrariamente a quanto dedotto, confortava l'attendibilità delle dichiarazioni ricognitive; infatti l'indagato oltre ad essere un cliente della tabaccheria aveva avuto modo dì interloquire nelle settimane precedenti proprio con la Alessi.

In sintesi: si ritiene che il collegio di merito abbia offerto una motivazione esaustiva, accurata e persuasiva circa l'identificazione dell'Ofanto, in linea con le indicazioni offerte dalla Corte di legittimità in tema di valutazione pone delle prove di natura indiziaria, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Deve essere rilevato, in coerenza con quanto dedotto dal ricorrente, che era stata applicata all'Ofanto la misura del divieto di dimora nel Comune di Aidone e che, pertanto, non poteva ritenersi provato il pericolo di fuga sulla base della sua assenza - invero necessitata - in tale comune.

Tuttavia la valutazione in ordine alla sussistenza del quadro cautelare ha riguardato anche il pericolo di reiterazione, che invece, veniva ritenuto sussistente con motivazione accurata ed esaustiva: il tribunale aveva rilevato come le gravi modalità della condotta, perpetrata con l'utilizzo di arma e con il volto travisato, unitamente ai precedenti penali ed ai numerosi carichi pendenti, imponessero una prognosi infausta in ordine alla ricaduta dell'Ofanto nel delitto.

La motivazione non si presta ad alcuna censura neanche in punto di valutazione della adeguatezza delta stessa.

Il Tribunale riteneva proporzionata la sola custodia cautelare in carcere, considerato che, tenuto conto della prognosi sfavorevole in ordine alla condanna, ritenuta ragionevolmente superiore ai tre anni, e del fatto che l'indagato non aveva allegato alcun domicilio che consentisse di disporre una misura meno afflittiva, l'unica misura adeguata era quella inframuraria.

Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per le misure cautelari personali di Caltanissetta, accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione rn della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata ed applicava al ricorrente la massima misura cautelare. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: si deduceva che l'individuazione del ricorrente non sarebbe attendibile in quanto le condizioni che avevano caratterizzato l'aggressione avrebbero impedito la visualizzazione dei tratti somatici dell'autore del reato; inoltre la ricognizione fotografica sarebbe viziata dal rapporto di conoscenza tra persona offesa e ricorrente; 2.2. violazione di legge vizio di motivazione con riferimento la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari: queste sarebbero state illegittimamente ritenute, nonostante non emergesse alcun pericolo di fuga tenuto conto che il giudice per le indagini preliminari di Enna, nell'ambito di altro procedimento, aveva applicato al ricorrente il divieto di dimora nei comune di Aidone, sicché l'irreperibilità sarebbe dovuta all'osservanza dell'obbligo di non risiedere in tale comune; a ciò si aggiungeva che l'indagato era di giovane età, non risultava attinto da condanne passate in giudicato e che, pertanto, non emergeva un pericolo concreto di reiterazione del reato. Si contestava altresì l'adeguatezza della misura imposta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto sì risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova, attività esclusa dai perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto il tribunale offriva una motivazione accurata e persuasiva in ordine al tema contestato, ovvero l'identificazione del ricorrente. Secondo il collegio di merito non poteva essere trascurato che, sebbene il rapinatore indossasse una mascherina, occhiali scuri ed un cappello, la Alessi aveva riconosciuto non solo la corporatura, le movenze e la capigliatura (perfettamente corrispondenti alle fattezze dell'Ofanto), ma aveva riconosciuto anche il timbro vocale: elemento questo di sicura capacità probatoria, tenuto conto del fatto che il rapinatore aveva interloquito con !a vittima, chiedendo in due occasioni di cercare il denaro e di consegnarlo. Questi elementi venivano corroborati dalla decisiva circostanza che tra l'indagato e la vittima vi era un rapporto di pregressa conoscenza, che contrariamente a quanto dedotto, confortava l'attendibilità delle dichiarazioni ricognitive; infatti l'indagato oltre ad essere un cliente della tabaccheria aveva avuto modo dì interloquire nelle settimane precedenti proprio con la Alessi. In sintesi: si ritiene che il collegio di merito abbia offerto una motivazione esaustiva, accurata e persuasiva circa l'identificazione dell'Ofanto, in linea con le indicazioni offerte dalla Corte di legittimità in tema di valutazione pone delle prove di natura indiziaria, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Deve essere rilevato, in coerenza con quanto dedotto dal ricorrente, che era stata applicata all'Ofanto la misura del divieto di dimora nel Comune di Aidone e che, pertanto, non poteva ritenersi provato il pericolo di fuga sulla base della sua assenza - invero necessitata - in tale comune. Tuttavia la valutazione in ordine alla sussistenza del quadro cautelare ha riguardato anche il pericolo di reiterazione, che invece, veniva ritenuto sussistente con motivazione accurata ed esaustiva: il tribunale aveva rilevato come le gravi modalità della condotta, perpetrata con l'utilizzo di arma e con il volto travisato, unitamente ai precedenti penali ed ai numerosi carichi pendenti, imponessero una prognosi infausta in ordine alla ricaduta dell'Ofanto nel delitto. La motivazione non si presta ad alcuna censura neanche in punto di valutazione della adeguatezza delta stessa. Il Tribunale riteneva proporzionata la sola custodia cautelare in carcere, considerato che, tenuto conto della prognosi sfavorevole in ordine alla condanna, ritenuta ragionevolmente superiore ai tre anni, e del fatto che l'indagato non aveva allegato alcun domicilio che consentisse di disporre una misura meno afflittiva, l'unica misura adeguata era quella inframuraria. Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen. Così
Sentenza Cassazione n. 30005/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris