CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 19169/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi, in merito al giudizio di responsabilità ed al diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva, connotati da argomenti di merito e privi di adeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata che risultano immuni da vizi logici o giuridici (cfr. pagina 1 della motivazione); ritenuto, quanto al primo motivo, che ai fini della configurabilità del delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, è sufficiente l'esercizio, da parte dell'agente, di qualsiasi coazione, anche indiretta, purché idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale, trattandosi di reato di mera condotta, assistita da dolo specifico (Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024, dep. 2025, Ghouila, Rv. 287598 - 02); ritenuto, inoltre, che, quanto al secondo motivo, l'art. 69, comma quarto, cod. pen. pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]