CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 17556/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14088/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. P. [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – Oggetto: Servitù -Usucapione R.G.N. 14088/2018 Ud. 25/05/2023PU Sez. S2 -R.G. 14088/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 2 di 12 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO GENOVA n. 289/2 018 depositata il 21/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Genova, per quel che qui ancora rileva, ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona n. 959/2013, la quale, a propria volta, aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accertando l’insussistenza del diritto di questi ultimi a transitare sul fondo dell’attrice e condannandoli alla rimessione in pristino della strada sterrata presente sul fondo della medesima [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, infatti, ha confermato il giudizio espresso dal giudice di prime cure in ordine all’assenza di prova adeguata di un intervenuto acquisto per usucapione della servitù di transito carrabile, rilevando che: − una missiva del padre degli appellanti, [OSCURATO:PERSONA], risalente al 4 ottobre 1982, ben lungi dall’attestare il pregresso transito sul fondo dell’appellata come sostenuto dagli appellanti, evidenziava che lo stesso autore della missiva aveva invece chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare ad una striscia di prato - che lei stessa avrebbe dovuto individu are - per consentire al medesimo [OSCURATO:PERSONA] di realizzare una strada di accesso, da ciò desumendosi che in precedenza non era Sez. S2 -R.G. 14088/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 3 di 12 esercitato alcun transito sul fondo dell’appellatae che il Daniele medesimo ammetteva di non vantare alcun diritto; − a fronte d ella valenza confessoria di tale missiva, dovevano ritenersi prive di pregio le deposizioni testimoniali che invece confermavano il passaggio con veicoli sul fondo di [OSCURATO:PERSONA], deposizioni peraltro smentite da altre testimonianze che invece avevano riferito la presenza su tale fondo di meri sentieri percorribili a piedi; − la consulenza tecnica svolta in primo grado sui fotogrammi presenti nell’[OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato la presenza nel corso degli anni di mere tracce erbose con andamento variabile, attribuibili a mere lavorazioni agricole e non funzionali ad usi prolungati nel tempo. 2. Per la cassazione della sentenza della decisione della Corte d’appello di Genova ricorrono ora congiuntamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3 Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall’art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 4. Le parti hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a sette motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Sez. S2 -R.G. 14088/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 4 di 12 Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe assunto la decisione omettendo la valutazione di risultanze istruttorie rilevanti, pervenendo a disattendere il gravame sulla scorta della erronea affermazione per cui, in presenza di risultanze probatorie contrastanti, la tesi dei ricorrenti era infondata. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di valutare adeguatamente il contenuto di una serie di prove testimoniali –riproposte nel loro tenore integrale –ed emergenze documentali – atti notarili di provenienza dei ricorrenti - che invece suffragavano le allegazioni degli odierni ricorrentimedesimi. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la “errata valutazione delle risultanze istruttorie, violazione dell’art. 115 c.p.c.”. Il ricorso si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia escluso l’attendibilità di alcune deposizioni testimoniali in quanto re se da soggetti portatori di interessi contrastanti con quelli dei ricorrenti e smentite da risultanze della Carta tecnica regionale del 1977, che parimenti la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. e la “errata valutazione delle risultanze istruttorie”. Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe conferito rilevanza alla missiva a firma Lui gi Daniele, senza invece valutare le prove testimoniali ed omettendo di osservare il principio per cui la servitù di passaggio può essere acquistata per usucapione anche in relazione ad un sentiero campestre formatosi per effetto di un uso non sporadico. Sez. S2 -R.G. 14088/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 5 di 12 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la “omessa e/o errata valutazione di risultanze istruttorie per quanto attiene alla CTU. Argomenta, in particolare, il ricorso che la C.T.U. – e conseguentemente la Corte territoriale – avrebbe omesso di valutare le risultanze della Carta tecnica regionale del 1977, da cui emergerebbe la prova dell’esistenza del sentiero sul quale sarebbe stato esercitato il possesso della servitù di transito. 1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. “in relazione all’omessa valutazione delle istanze e deduzioni degli esponenti”. Il ricorso si duole della omessa valutazione da parte della Corte territoriale dei rilievi critici che erano stati mossi alla C.T.U. svolta in primo grado. 1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la “contraddittoria e/od errata valutazione di risultanze istruttorie sotto un altro profilo”. Deduce, infatti, il ricorso che la stessa Corte d’appello di Genova, in controversia “vertente tra le medesime parti (…) ed avente ad oggetto il medesimo tracciato”, avrebbe invece riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Savona, accertando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato per usucapione la servitù di passo pedonale e carrabile. Deduce, quindi, il carattere contraddittorio della decisione impugnata rispetto a quella precedente, dal momento che quest’ultima avrebbe valorizzatoin senso favorevole ai ricorrenti le medesime prove ritenute invece insufficienti dalla decisione ora oggetto di gravame. 2. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Sez. S2 -R.G. 14088/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 6 di 12 Con riferimento alle censure riferite all’art. 360, n. 5, c.p.c., infatti, risulta dirimente il fatto che sul merito delle pretese dei ricorrenti il giudice di primo grado e la Corte territoriale hanno assunto decisioni conformi, operando conseguentemente l’art. 348 - ter c.p.c. , dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). Ulteriore profilo di inammissibilità è costituito dalla considerazione chenei tre motivi di ricorso in esame i ricorrenti vengono, in realtà , a dolersi della valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito, laddove l 'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017). L'omesso esame di elementi istruttori, quindi, non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze Sez. S2 -R.G. 14088/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 7 di 12 probatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018). Infine: − i l quarto motivo è ulteriormente inammissibile, in quanto non coglie la ratiodella decisione della Corte che alla missiva del dante causa dei ricorrenti ha attribuito anche valore idoneo ad escludere in capo al medesimo qualsivoglia animus possidendi; − il quinto motivo, invece, è ulteriormente inammissibile in quanto l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica che ad essa viene mossa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 6322 del 02/03/2023; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 8584 del 16/03/2022). 3. Il primo, secondo e sesto motivo possono, parimenti, essere esaminati congiuntamente e sono anch’essi inammissibili. Un primo profilo di inammissibilità discende dalla stessa formulazione dei motivi, avendo questa Corte chiarito che in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento probatorio del giudice di merito, deve distinguersi la fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, Sez. S2 -R.G. 14088/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 8 di 12 n. 5), c.p.c. (che consente l'impugnazione della sentenza nell'ipotesi di omissione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti) da quella di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c. (che ha riguardo a fatti costituenti un punto controverso su cui il giudice non si è espressamente pronunciato) e, ancora, da quella di cui all'art. 115 c.p.c., che ha ad oggetto le prove proposte dalle parti, oggetto di discussione (diversamente che nell'ipotesi di errore revocatorio) su cui il giudice si sia espressamente pronunciato(Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 ). Sempre su tale linea, questa Corte ha affermato il principio per cui, in tema di valutazione delle prove, il principio del liberoconvincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360,primo comma, n. 4 ) , c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 3572 del 11/02/2021; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Ulteriore – e decisivo - profilo di inammissibilità, è costituito dalla circostanza che con i tre motivi in esame viene ad essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U -Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) ha, tuttavia, chiarito che: • per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o Sez. S2 -R.G. 14088/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 9 di 12 implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; • la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Itre motivi ora in esame non appaiono riconducibili nell’alveo di tali parametri ed anzi si traducono in un sindacato surrettizio della valutazione delle prove da parte del giudice del giudice di merito, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per Sez. S2 -R.G. 14088/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 10 di 12 cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). Vale, del resto, il principio per cui il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a c onfutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002). Principi, questi, ribaditi anche di recente da questa Corte, affermando che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza Sez. S2 -R.G. 14088/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 11 di 12 apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 6774 del 01/03/2022). 4.Inammissibile è, infine, l’ultimo motivo di ricorso. Ferma, anche in questo caso, la preclusione di cui all’art. 348-ter, c.p.c., si deve rilevare che la coincidenza tra i due distinti giudizi –che sembra peraltro esclusa dal raffronto tra l’indicazione d ei fondi asseritamente dominanti nelle conclusioni riprodotte dalla sentenza impugnata e l’indicazione dei fondi dominati nel dispositivo della distinta decisione, almeno percome riprodotto a pag. 40 del ricorso – non è stata adeguatamente suffragata dalla riproduzione dei fondamentali atti processuali necessari a verificare le allegazioni della parte, fermo restando, peraltro, che l’eventuale contrasto di giudicati risulta impugnabile con lo strumento di cui all’art. 395 c.p.c. e non può trasformarsi – co me mira a conseguire il ricorso – in uno strumento indiretto per ottenere la revisione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito. 5. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile , con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dellacontroricorrente. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05) . P. Q. M. Sez. S2 -R.G. 14088/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 12 di 12 La Corte, dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrent i a rifondere a lla contro ricorrent e le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presuppos