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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18224/2022

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eguente f71 ORDINANZA sul ricorso 24946-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 9 CATANIA; - intimato - avverso la sentenza n. 3808/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 24946 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che: n'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia, indicata in epigrafe, con cui è stata annullato l'avviso di accertamento emesso da essa ricorrente nei confronti del Consorzio di Bonifica 9 Catania per il ripetuto mancato pagamento della tassa di concessione governativa periodica dovuta per l'impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile ai sensi dell'art.21 della tariffa allegata al dPR n.641/1972.

La CTR ha considerato "decisiva e risolutiva" l'eccezione di difetto di soggettività passiva del consorzio per essere il soggetto passivo di imposta non l'utente delle apparecchiature per il servizio radiomobile bensì il titolare della concessione;

2. il Consorzio non si è costituito; considerato che:

1. la censura proposta dall'Agenzia ricorrente, con la quale si prospetta la violazione dell'art.21 tariffa allegata al dPR n.641/1972, è manifestamente fondata alla luce dei molti precedenti di questa Corte -v. nn.9344/2016; 19044/2016; 21168/2017- che, nel richiamare principi già espressi in precedenza (v.

Cass.n.8825/2012, Cass.n.21777/2014), hanno riconosciuto la legittimazione passiva dell'utente rispetto all'ipotesi del ritardato pagamento della c.d. tassa sui telefonini (v. in particolare, pag.9, p.2.3 Cass.n.19044/2016).

2. il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va per l'effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, in diversa composizione, alla quale spetterà l'esame degli eventuali ulteriori profili di censure ritualmente esposti dalla parte contribuente.

P.Q.M. la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 22 marzo 2022 nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in Roma, mediante modal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente f71 ORDINANZA sul ricorso 24946-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 9 CATANIA; - intimato - avverso la sentenza n. 3808/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24946 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che: n'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia, indicata in epigrafe, con cui è stata annullato l'avviso di accertamento emesso da essa ricorrente nei confronti del Consorzio di Bonifica 9 Catania per il ripetuto mancato pagamento della tassa di concessione governativa periodica dovuta per l'impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile ai sensi dell'art.21 della tariffa allegata al dPR n.641/1972. La CTR ha considerato "decisiva e risolutiva" l'eccezione di difetto di soggettività passiva del consorzio per essere il soggetto passivo di imposta non l'utente delle apparecchiature per il servizio radiomobile bensì il titolare della concessione; 2. il Consorzio non si è costituito; considerato che: 1. la censura proposta dall'Agenzia ricorrente, con la quale si prospetta la violazione dell'art.21 tariffa allegata al dPR n.641/1972, è manifestamente fondata alla luce dei molti precedenti di questa Corte -v. nn.9344/2016; 19044/2016; 21168/2017- che, nel richiamare principi già espressi in precedenza (v. Cass.n.8825/2012, Cass.n.21777/2014), hanno riconosciuto la legittimazione passiva dell'utente rispetto all'ipotesi del ritardato pagamento della c.d. tassa sui telefonini (v. in particolare, pag.9, p.2.3 Cass.n.19044/2016). 2. il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va per l'effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, in diversa composizione, alla quale spetterà l'esame degli eventuali ulteriori profili di censure ritualmente esposti dalla parte contribuente. P.Q.M. la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 22 marzo 2022 nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in Roma, mediante modal
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