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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43146/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali e minaccia commessa con l'uso di un'arma ai danni di [OSCURATO:PERSONA], agente di polizia penitenziaria.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi su: la inidoneità offensiva della minaccia e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

I motivi sono integrati da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata che dà conto sia della capacità intimidatoria della condotta (l'imputato ha punto al collo della vittima un'arma rudimentale dicendo: "ti ammazzo") sia degli elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (gravità del fatto e capacità a delinquere).

La motivazione offerta è adeguata e non presenta fratture logiche.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali e minaccia commessa con l'uso di un'arma ai danni di [OSCURATO:PERSONA], agente di polizia penitenziaria. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi su: la inidoneità offensiva della minaccia e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono integrati da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata che dà conto sia della capacità intimidatoria della condotta (l'imputato ha punto al collo della vittima un'arma rudimentale dicendo: "ti ammazzo") sia degli elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (gravità del fatto e capacità a delinquere). La motivazione offerta è adeguata e non presenta fratture logiche. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] est
Sentenza Cassazione n. 43146/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris