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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 24326/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 13/05/2021 il Tribunale di Potenza, adito in sede di riesame, in parziale riforma dell' ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di una serie di ipotesi delittuose, annullava in parte la misura confermando il titolo custodiale in relazione ai reati di associazione a delinquere, riciclaggio, contrabbando di oli minerali, corruzione, estorsione ed altro.

2. Avverso la suddetta ordinanza la difesa dell'indagato propone ricorso per cassazione, formulando due motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati contestati.Rileva che i giudici del riesame, con motivazione meramente apparente ed erroneamente interpretando i dati probatori, avevano ritenuto sussistente a carico dell'indagato la condotta di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni non considerando che da tutta una serie di dati oggettivi evidenziati dalla difesa risultava chiaro che il predetto esercitava un'attività economica fiorente idonea a produrre ricchezza lecita.

Evidenzia che, parimenti, doveva essere esclusa la gravità indiziaria con riferimento ai reati di cui ai capi da H) a V) (violazione degli artt. 40,49 d.lgs. 504/1995), dei reati di cui ai capi NN), RR), TT), PP), UU) nonché dei reati di cui ai capi 00), QQ), SS), VV) della incolpazione provvisoria.

Osserva che, specie in ragione della contestazione dell' ipotesi associativa e dell' autonomia delle singole condotte illecite contestate, in difetto di specifici elementi di fatto, non poteva non considerarsi che non risultava dimostrato il coinvolgimento del ricorrente nella predisposizione delle singole attività di illecita cessione del gasolio (in evasione di accise); che i reati fiscali non potevano ritenersi sussistenti in difetto di prova del dolo di evasione; che doveva escludersi la coesistenza fra il delitto di cui all' art. 40 d.lgs. 504/1995 ed il reato di truffa aggravata.

Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non era emerso alcun elemento indiziario attestante la compartecipazione del Diana all' attività corruttiva nei confronti dell'appuntato dei [OSCURATO:PERSONA].

Assume, ancora, che i giudici del riesame non avevano considerato l'assenza di qualunque elemento indiziario in capo all' indagato relativamente al capo FF) (riguardante la detenzione illegale di una beretta calibro 9), ben potendosi ritenere che le conversazioni richiamate fossero legate a mere millanterie; che in ordine al reato di estorsione di cui al capo (LL) andava esclusa la gravità indiziaria o quantomeno la condotta andava qualificata ai sensi dell'art. 393 c.p.; che meramente apparente era la motivazione in punto di gravità indiziaria in relazione al reato di cui al capo GG (art. 512 bis c.p.) posto che il coinvolgimento del Diana nell' attività della società [OSCURATO:PERSONA] costituiva un dato neutro; che difettava ogni riscontro quanto alla tesi accusatoria relativa alla condotta di cui al capo C) riguardante una ipotesi di reimpiego di somme di denaro da parte del ricorrente per la rilevazione della società DPM; che meramente assertiva era la motivazione del tribunale quanto alla ritenuta sussistenza di indizi a carico dell' indagato in relazione alla condotta di cui al capo WW) avente ad oggetto asserite attività di riciclaggio ed autoriciclaggio con reimmissione nel circuito delle aziende operanti nel settore della distribuzione dei petroli di redditi illeciti.

Osserva, infine, che anche con riferimento alla contestazione di cui al capo G), afferente l'ipotesi di associazione a delinquere, la ricostruzione dei giudici della cautela era gravemente lacunosa non essendo stato, peraltro, considerato che l'ipotesi associativa si era sviluppata per un limitato arco temporale e senza la previsione della commissione di una pluralità di delitti che potessero in qualche modo supportare il pactum sceleris.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 c.p,p.Lamenta, in ultimo, che la motivazione era gravemente carente in tema di esigenze cautelari non avendo i giudici del riesame adeguatamente valutato la personalità dell'indagato e la reale gravità dei fatti contestati.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire in cancelleria, in data 21 Aprile 2022, a mezzo PEC tramite il suo legale di fiducia dichiarazione di rinunzia al ricorso per carenza di interesse in ragione della sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671).

Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte dell'indagato, con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte.

2. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il ricorrente non va, tuttavia, condannato al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di somma in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria in quanto la mancanza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 2000; Sez.

U, n. 7, del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez.

U, n. 31524, del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, in data 27 Aprile 2022 I 19r._

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 13/05/2021 il Tribunale di Potenza, adito in sede di riesame, in parziale riforma dell' ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di una serie di ipotesi delittuose, annullava in parte la misura confermando il titolo custodiale in relazione ai reati di associazione a delinquere, riciclaggio, contrabbando di oli minerali, corruzione, estorsione ed altro. 2. Avverso la suddetta ordinanza la difesa dell'indagato propone ricorso per cassazione, formulando due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati contestati.Rileva che i giudici del riesame, con motivazione meramente apparente ed erroneamente interpretando i dati probatori, avevano ritenuto sussistente a carico dell'indagato la condotta di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni non considerando che da tutta una serie di dati oggettivi evidenziati dalla difesa risultava chiaro che il predetto esercitava un'attività economica fiorente idonea a produrre ricchezza lecita. Evidenzia che, parimenti, doveva essere esclusa la gravità indiziaria con riferimento ai reati di cui ai capi da H) a V) (violazione degli artt. 40,49 d.lgs. 504/1995), dei reati di cui ai capi NN), RR), TT), PP), UU) nonché dei reati di cui ai capi 00), QQ), SS), VV) della incolpazione provvisoria. Osserva che, specie in ragione della contestazione dell' ipotesi associativa e dell' autonomia delle singole condotte illecite contestate, in difetto di specifici elementi di fatto, non poteva non considerarsi che non risultava dimostrato il coinvolgimento del ricorrente nella predisposizione delle singole attività di illecita cessione del gasolio (in evasione di accise); che i reati fiscali non potevano ritenersi sussistenti in difetto di prova del dolo di evasione; che doveva escludersi la coesistenza fra il delitto di cui all' art. 40 d.lgs. 504/1995 ed il reato di truffa aggravata. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non era emerso alcun elemento indiziario attestante la compartecipazione del Diana all' attività corruttiva nei confronti dell'appuntato dei [OSCURATO:PERSONA]. Assume, ancora, che i giudici del riesame non avevano considerato l'assenza di qualunque elemento indiziario in capo all' indagato relativamente al capo FF) (riguardante la detenzione illegale di una beretta calibro 9), ben potendosi ritenere che le conversazioni richiamate fossero legate a mere millanterie; che in ordine al reato di estorsione di cui al capo (LL) andava esclusa la gravità indiziaria o quantomeno la condotta andava qualificata ai sensi dell'art. 393 c.p.; che meramente apparente era la motivazione in punto di gravità indiziaria in relazione al reato di cui al capo GG (art. 512 bis c.p.) posto che il coinvolgimento del Diana nell' attività della società [OSCURATO:PERSONA] costituiva un dato neutro; che difettava ogni riscontro quanto alla tesi accusatoria relativa alla condotta di cui al capo C) riguardante una ipotesi di reimpiego di somme di denaro da parte del ricorrente per la rilevazione della società DPM; che meramente assertiva era la motivazione del tribunale quanto alla ritenuta sussistenza di indizi a carico dell' indagato in relazione alla condotta di cui al capo WW) avente ad oggetto asserite attività di riciclaggio ed autoriciclaggio con reimmissione nel circuito delle aziende operanti nel settore della distribuzione dei petroli di redditi illeciti. Osserva, infine, che anche con riferimento alla contestazione di cui al capo G), afferente l'ipotesi di associazione a delinquere, la ricostruzione dei giudici della cautela era gravemente lacunosa non essendo stato, peraltro, considerato che l'ipotesi associativa si era sviluppata per un limitato arco temporale e senza la previsione della commissione di una pluralità di delitti che potessero in qualche modo supportare il pactum sceleris. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 c.p,p.Lamenta, in ultimo, che la motivazione era gravemente carente in tema di esigenze cautelari non avendo i giudici del riesame adeguatamente valutato la personalità dell'indagato e la reale gravità dei fatti contestati. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire in cancelleria, in data 21 Aprile 2022, a mezzo PEC tramite il suo legale di fiducia dichiarazione di rinunzia al ricorso per carenza di interesse in ragione della sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671). Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte dell'indagato, con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte. 2. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente non va, tuttavia, condannato al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di somma in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria in quanto la mancanza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 2000; Sez. U, n. 7, del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, n. 31524, del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, in data 27 Aprile 2022 I 19r._
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