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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 11838/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 delta CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35984/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Rilevato che tale motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto fondato su argomenti censori che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Che, invero, la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta sia in merito alla responsabilità penale del ricorrente per il reato contestatogli, che sulla correttezza della valutazione della, prova testimoniale del teste [OSCURATO:PERSONA], mettendo in luce l'irrilevanza, ai fini della condanna, del difetto argomentativo del giudice di prime cure, che comunque la Corte di merito ha corretto, con argomentazioni che il ricorrente non affronta, limitandosi a ritornare sul primigenio vizio della sentenza di primo grado (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'asserita mancanza di una prova certa della responsabilità penale del ricorrente — è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata non patisce il vizio che le si addebita, in quanto ha valorizzato la deposizione del teste di p.g. che, solo il giorno successivo a quello del controllo, aveva riconosciuto nella foto del cartellino anagrafico quella del ricorrente.

A questo riguardo il ricorrente pare non tenere conto della solida ed univoca esegesi di questa Corte, secondo cui l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al 2principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (ex multis, Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina e altri, Rv. 271041 - 01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908 - 01).

Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 delta CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35984/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Rilevato che tale motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto fondato su argomenti censori che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che, invero, la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta sia in merito alla responsabilità penale del ricorrente per il reato contestatogli, che sulla correttezza della valutazione della, prova testimoniale del teste [OSCURATO:PERSONA], mettendo in luce l'irrilevanza, ai fini della condanna, del difetto argomentativo del giudice di prime cure, che comunque la Corte di merito ha corretto, con argomentazioni che il ricorrente non affronta, limitandosi a ritornare sul primigenio vizio della sentenza di primo grado (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'asserita mancanza di una prova certa della responsabilità penale del ricorrente — è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata non patisce il vizio che le si addebita, in quanto ha valorizzato la deposizione del teste di p.g. che, solo il giorno successivo a quello del controllo, aveva riconosciuto nella foto del cartellino anagrafico quella del ricorrente. A questo riguardo il ricorrente pare non tenere conto della solida ed univoca esegesi di questa Corte, secondo cui l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al 2principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (ex multis, Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina e altri, Rv. 271041 - 01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908 - 01). Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M
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