CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30449/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di Modenadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Modena, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del26 marzo 2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] evolta a riconoscere il vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle sentenzeemesse dal Tribunale di Ferrara il 19 giugno 2018 e dal Tribunale di Modena il 21novembre 2019.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e vizio dimotivazione.Il ricorrente lamenta come non siano state adeguatamente valorizzati gliindici che accumunano le condotte considerate; si tratta, infatti, di truffeperpetrate utilizzando assegni tratti sul proprio conto corrente, poi risultatiinesigibili, tutte commesse in Emilia-Romagna in un breve lasso di tempo.3. In data 5 giugno 2026 il ricorrente ha depositato memoria difensiva,insistendo per l’annullamento del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).In ossequio a tale direttiva il Giudice dell’esecuzione ha esaminato gli indicirivelatori dell’unicità del disegno criminoso e, al di là del fatto che trattasi ditruffe, non ha rinvenuto alcun dato che consenta di concludere che nel momentoin cui venne commesso la prima truffa a Bondeno il 3 novembre 2025 l’istanteavesse già in mente, per quanto per sommi capi, il fatto reato commesso aMirandola un anno e mezzo dopo.Con tali argomentazioni il ricorrente non instaura alcun confronto proficuo,ma si limita ad attaccarle, senza alcun elemento di novità, pertanto il motivo diricorso è generico ed aspecifico.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]