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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04883/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17672/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], MAURO D’UVA, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ALESSANDRIA-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMAn. 29245/2021 depositata i l 20/10/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. – con ricorso ex art. 391 - bis c.p.c. l ’ odiern a ricorrent e chie de la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Sezione prima civile di questa Corte n. 29245 del 2 0 /1 0 /202 1, laddove nell’intestazione non indica anche il sig. [OSCURATO:PERSONA]Uva (e di conseguenza nel dispositivo si riferisce al «ricorrente»invece che ai «ricorrenti»), il quale aveva proposto ricorso in cassazione non solo quale legale rappresentante della cooperativa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], ma anche personalmente (“in proprio”), come risulta dall’originario ricorso e dalla relativa procura speciale (e come accaduto anche in sede di reclamo din anzi alla Corte d’appello di Torino);

2. – a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. di accoglimento del ricorso, è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

3. – il rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez.

U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, avendo parte ricorrente ottemperato agli adempimenti prescritti in tema di correzione di errori materiali nel giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U, 12925/ 20 14 ; Cass. 17565 /2, 11529/ 20 22 ) , producendo i documenti necessari per i dovuti riscontri in merito alla individuazione della parte pretermessa, o comunque non correttamene indicata, nei cui confronti la sentenza corrigenda è stata emessa (cfr. Cass.16195/2019 e 10203/2009) ;

4. – sussistono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, c.p.c.;

5. – nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez.

U, 9438/2002, 10203/2009; Cass.27196/2018).

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Corten. 29245/2021, nel senso che : -nell’intestazione, dopo la frase « [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,» si debba intendere inserita la frase «Sig. [OSCURATO:PERSONA]Uva, nonché quest’ultimo in proprio» ed in luogo di «ricorrente» si debba intendere scritto «ricorrenti»; - nel punto

2. dopo la frase «la Cooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA].AL» si debba intendere inserito «e [OSCURATO:PERSONA]Uva» ed in luogo di «ha» si debba intendere scritto«hanno»; - nel primo periodo del punto 3., in luogo di « la ricorrente lamenta» si debba intendere scritto «i ricorrentilamentano»; - nel primo periodo del punto 6.4., in luogo di «come vorrebbe la ricorrente» si debba intendere scritto «come vorrebbero i ricorrenti»; - nel secondo periodo del dispositivo, in luogo di «condanna il ricorrente» si debba intendere scritto «condanna i ricorrenti».

Ordina che le correzion i suddette sia no annotat e , a cura della Cancelleria, sull'originale dell’ordinanza di questa Corte n. 29245 depositata il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17672/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], MAURO D’UVA, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ALESSANDRIA-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMAn. 29245/2021 depositata i l 20/10/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – con ricorso ex art. 391 - bis c.p.c. l ’ odiern a ricorrent e chie de la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Sezione prima civile di questa Corte n. 29245 del 2 0 /1 0 /202 1, laddove nell’intestazione non indica anche il sig. [OSCURATO:PERSONA]Uva (e di conseguenza nel dispositivo si riferisce al «ricorrente»invece che ai «ricorrenti»), il quale aveva proposto ricorso in cassazione non solo quale legale rappresentante della cooperativa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], ma anche personalmente (“in proprio”), come risulta dall’originario ricorso e dalla relativa procura speciale (e come accaduto anche in sede di reclamo din anzi alla Corte d’appello di Torino); 2. – a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. di accoglimento del ricorso, è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 3. – il rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, avendo parte ricorrente ottemperato agli adempimenti prescritti in tema di correzione di errori materiali nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, 12925/ 20 14 ; Cass. 17565 /2, 11529/ 20 22 ) , producendo i documenti necessari per i dovuti riscontri in merito alla individuazione della parte pretermessa, o comunque non correttamene indicata, nei cui confronti la sentenza corrigenda è stata emessa (cfr. Cass.16195/2019 e 10203/2009) ; 4. – sussistono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, c.p.c.; 5. – nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass.27196/2018). P.Q.M. Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Corten. 29245/2021, nel senso che : -nell’intestazione, dopo la frase « [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,» si debba intendere inserita la frase «Sig. [OSCURATO:PERSONA]Uva, nonché quest’ultimo in proprio» ed in luogo di «ricorrente» si debba intendere scritto «ricorrenti»; - nel punto 2. dopo la frase «la Cooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA].AL» si debba intendere inserito «e [OSCURATO:PERSONA]Uva» ed in luogo di «ha» si debba intendere scritto«hanno»; - nel primo periodo del punto 3., in luogo di « la ricorrente lamenta» si debba intendere scritto «i ricorrentilamentano»; - nel primo periodo del punto 6.4., in luogo di «come vorrebbe la ricorrente» si debba intendere scritto «come vorrebbero i ricorrenti»; - nel secondo periodo del dispositivo, in luogo di «condanna il ricorrente» si debba intendere scritto «condanna i ricorrenti». Ordina che le correzion i suddette sia no annotat e , a cura della Cancelleria, sull'originale dell’ordinanza di questa Corte n. 29245 depositata il 20
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