CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 42849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 20/05/2022 avverso la sentenza del LIZ/r14/= del Tribunale di Avellino; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Cristofaro, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., nonché la qualificazione giuridica del fatto. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. A norma dell'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena può essere proposto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rappresentate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche. Tanto dicasi anche per quella riguardante la qualificazione giuridica del fatto, censura peraltro semplicemente enunciata e non argomentata, a fronte di un fatto incontroverso ed indiscutibilmente sussumibile nella fattispecie contestata. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis