CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 22895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Napoli in data 24/09/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di rigettare il ricorso,udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza pronunciata in data 24/09/2025 la Corte di appello di Napoli ha confermatola sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione aggravata.2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato, articolandotre motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen. sotto il profilo del travisamento della prova. Nel riportare ampi stralci dellasentenza impugnata, ed in particolare delle sommare informazioni rese dalle persone offese,Autoriello e Vanacore, e delle dichiarazioni rese dall’imputato (in sede di interrogatorio digaranzia a seguito di applicazione di misura cautelare), la difesa assume che la Corte dimerito avrebbe errato nel valutare l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese,posto il contrasto tra le stesse, il contenuto delle conversazioni intercettate e le dichiarazionirese dell’imputato, a seguito delle quali le persone offese erano state nuovamente escussein data 26/07/2024, in particolare, sul ruolo rivestito nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], ilquale, secondo la ricostruzione difensiva, sarebbe il reale responsabile della condottaestorsiva, anche se il suo intervento era stato sottaciuto (e poi sminuito) dalle persone offeseper evitarne il coinvolgimento in quanto cugino della Vanacore; mentre il ricorrente, legato darapporto amicale con il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe agito esclusivamente per scopi solidaristici nellagestione delle trattative per la restituzione della vettura rubata alle persone offese; taleprofilo soggettivo, che avrebbe animato l’agire dell’imputato, non sarebbe stato valutato dallaCorte di merito, limitatasi a valutare le modalità della condotta. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 63, comma 2, cod.proc. pen. in riferimento agli artt. 12 e 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.; manifestaillogicità della motivazione. Assume la difesa che le dichiarazioni rese dalle persone offese insede di sommare informazioni testimoniali (in due occasioni 29/01/2024 e 26/07/2024)sarebbero affette da inutilizzabilità assoluta ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. siccomeacquisite e valutate in violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento agli artt.12 e 371 comma 2 lett. b) cod. proc. pen. poiché fin dall’inizio le stesse avrebbero dovutoassumere la qualità di indagati per favoreggiamento in relazione alle omissioni e reticenzerelativamente al ruolo effettivamente svolto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], emergendo nelledichiarazioni del 26/07/2024 una dinamica totalmente diversa rispetto a quanto era statoriferito nell’immediatezza dei fatti.2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dellacontestata recidiva, che non sarebbe stata adeguatamente motivata dai giudici del merito,omettendo di argomentare il profilo della accresciuta pericolosità dell’imputato.3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi meramente reiterativi, oltre chemanifestamente infondati, già sottoposti all’esame della Corte territoriale e da quest’ultimaadeguatamente disattesi con argomentazioni congrue ed immuni da illogicità, risultandoperciò aspecifico, in quanto privo di qualsiasi effettivo confronto con la sentenza di secondogrado.3.1. Con il primo motivo, pur evocando vizio della motivazione sotto il profilo deltravisamento della prova, viene di fatto sollecitata una rilettura delle prove acquisite nelcorso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente. Occorre, infatti, ribadire che è preclusaalla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativalettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica deifatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, tantopiù in presenza di una c.d. “doppia conforme”, avendo la sentenza di appello condivisopienamente le argomentazioni logico giuridiche della sentenza di primo grado, con la qualeforma un unico complessivo corpo argomentativo, concordando nell'analisi e nellavalutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. 5., n.48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 2,n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv.277218-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Va altresì ricordato che, in casodi "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede dilegittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il datoprobatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi igiudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorieacquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in terminiinequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontrodella non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendioprobatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni,Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 2, n. 7896 del18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01). Orbene, la difesa assume che le persone offeseavevano “concertato di non far uscire il nome di [OSCURATO:PERSONA]”, pur essendo intervenuto nella faseiniziale della vicenda, poiché egli non viene mai citato nelle intercettazioni ambientali.Peraltro, in tal modo, viene allegato un presunto errore di valutazione del significatoprobatorio delle dichiarazioni stesse, ed in particolare su quanto “non detto”, ossia su mereomissioni, insuscettibili di verifica empirica, e comunque introducendo una questione di fattoconnessa all’interpretazione del linguaggio usato nelle intercettazioni di conversazioni,rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, se nonillogica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); cosa che non ricorre nelcaso di specie.Ed allora, va rilevato, in ordine al profilo dell’attendibilità delle persone offese, come l’itermotivazione che ha condotto entrambi i giudici di merito a ritenere credibili le dichiarazionirese da Autoriello e dalla Vanacore risulti congruo e conforme alle risultanze processuali. Inparticolare, la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato (pp. 5-6 sentenza impugnata)come la versione delle persone offese, in particolare resa in data 26/07/2024, ritenutaspecifica e concludente, trovi riscontro nel contenuto delle intercettazioni ambientali -reputate genuine in quanto relative a colloqui confidenziali tra persone che non sanno diessere intercettate - da cui emerge non solo che l’imputato si era “messo a disposizione” peril rinvenimento della loro vettura, ma anche che, a tal fine, aveva chiesto del denaro,effettivamente consegnatogli dalle persone offese, e che l’inziale reticenza di queste nellanarrazione del fatto era dipesa dal timore di eventuali ritorsioni da parte dell’imputato (“..ionon voglio trovarmelo vicino all’ascensore per farmi fare nuova nuova…”, v. p. 6 sentenzaimpugnata). A fronte di tale dato probatorio, la presenza iniziale del [OSCURATO:PERSONA] non appare,comunque, elemento tale da disarticolare l’assunto accusatorio per come ricostruito dallaCorte d’appello.Viene anche evidenziato che, per contro, la versione dell’imputato di essersi limitato acoadiuvare le persone offese nella ricerca del veicolo rubatogli, non è corroborata da alcunriscontro. Sul punto vengono richiamati correttamente i principi sanciti da questa Corte intema di concorso di persone nel reato di estorsione, secondo i quali anche l’intermediariorisponde del reato, salvo il suo intervento abbia avuto il solo fine di perseguire l’interessedella vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (ex multis, Sez. 2, Sentenza n.37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017,Bonapitacola, Rv. 269117; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896; Sez. 5, n.40677 del 07/06/2012, Petruolo, Rv. 253714); cosa che nella specie, come detto, nonricorre.3.1.1. La Corte di merito ha, conseguentemente, motivato in modo congruo e giuridicamentecorretto anche il rigetto della richiesta di rinnovamento dell’istruttoria dibattimentale, ex art.603 cod. proc. pen., contenuta nei motivi di appello aggiunti, per escutere nuovamenteAutoriello e Vanacore, spiegando come le inziali incongruenze siano state superate echiarite dalle dichiarazioni rese successivamente, ulteriormente riscontrate dall'attività dicaptazione, non ravvisando pertanto l’assoluta necessità di rinnovare l'escussione delle duepersone offese (p. 7 sentenza impugnata). Né il ricorrente si confronta, ai fini dellavalutazione della decisività della richiesta rinnovazione, con la circostanza chel’affermazione di responsabilità si fonda, come detto, anche sulle risultanze dell’attivitàcaptativa, omettendo quindi di dedurre, in forza del principio della c.d. “prova di resistenza”,la decisività dell’attività istruttoria sollecitata (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv.287024-02).3.2. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, in quanto l'accertamento di fattosvolto dalla Corte territoriale, sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica,dunque non censurabile in questa sede, ha dato conto delle ragioni per le quali i testimoni-persone offese Autoriello e Vanacore non fossero soggetti da reputarsi "indagabili" almomento delle deposizioni rese – per il reato di favoreggiamento personale nei confronti diBorrelli – evidenziando chiaramente che le dichiarazioni da loro rese in data 26/07/2024,valutate unitamente agli altri elementi istruttori acquisiti, hanno consentito di ricostruire iprecisi ruoli dei vari soggetti coinvolti nei termini sopraindicati (p. 8 sentenza impugnata). LaCorte di merito ha così fatto buon governo dei principi di legittimità, secondo i quali, in temadi prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante,spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formaliquali l'eventuale intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato,l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stessevengano rese, sicché il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, alsindacato di legittimità (Cass., sez. V, 25 giugno 2021, n. 39498, Rv. 282030 – 01; sez. III, 4giugno 2025, n. 32019).3.3. Circa il terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha adeguatamente illustrato leragioni per cui si è ritenuto di confermare la recidiva reiterata specifica contestataall’imputato, posti i suoi plurimi precedenti di particolare gravità e della stessa indole dei fattidi cui all’odierno giudizio, che dimostrano pertanto la spiccata inclinazione a delinquere delricorrente e la sua accentuata pericolosità.4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, dellasomma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]