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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34789/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza il tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP di Foggia del 1 dicembre 2022 con cui è stata applicata all'indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Cerignola nell'ambito di una indagine che vede il (:ascella accusato di associazione per delinquere nonché di riciclaggio di un fanale di una autovettura.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso in cassazione la difesa dell'imputato con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen..

Si lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. e) e lett. b) cod. proc. pen. mancanza o manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi del delitto associativo.

In verità, della associazione ipotizzata nel capo di imputazione e valutata sussistente tanto dal GIP che dal Tribunale del Riesame, non vi è traccia né sul piano oggettivo né su quello soggettivo.

In relazione al primo profilo, occorre considerare che ciascun indagato ha agito secondo logiche imprenditoriali volte alla massimizzazione del proprio profitto.

D'altra parte non vi è alcuna prova della sussistenza di una struttura organizzativa comune all'ipotizzata associazione.

Sul piano soggettivo, da nessuna delle innumerevoli intercettazioni telefoniche emerge la consapevolezza degli imputati di essere parte di un sodalizio criminale e di fornire il proprio contributo allo stesso.

A conferma di un tanto vi è la circostanza che nessuno dei reati satellite contestati al Cascella o al suo datore di lavoro sia stato contestato in concorso anche agli altri presunti associati appartenenti ad altri 'sottogruppi' o 'batterie'. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Pur 'vestito' nelle forme della violazione di legge, il motivo unico di ricorso chiede in sostanza la rivalutazione dell'apprezzamento di merito, ciò che è in principio escluso dalla cognizione della Corte di Cassazione.

Ciò che si promuove in effetti è una rilettura degli elementi indiziari raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini e posti a base della imputazione provvisoria per il reato associativo.

Giova allora evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruen2:a della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti Formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza - Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

La pronuncia delle Sezioni Unite ha dato il via ad una serie di pronunce più recenti che hanno sostanzialmente ribadito l'orientamento (ex multis: Sez. 4, n. 26992 giR del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01 ).

In sostanza, «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che„ pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Sez.

F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

2. Alla luce di tali principi ermeneutici, il ragionamento adottato dalle due istanze giudiziali che si sono in successione occupate del caso ha adeguatamente evidenziato lo stretto collegamento tra le cellule che andavano a costituire l'organismo associativo superiore.

In una prospettiva di mutuo sostegno e di costante relazione per la soddisfazione dei reciproci occasionali bisogni, i vari Tristano, Russo, Dimitto e Cirulli si sono nel tempo relazionati per arrivare a costituire una sorta di 'cartello' malavitoso che consentisse loro di dettare le regole del mercato dei pezzi di ricambio riciclati nel Foggiano.

Correttamente si è ritenuto che la semplice applicazione dello schema concorsuale non fosse sufficiente a catturare l'essenza del fenomeno, in primo luogo per la difficoltà di individuare tra tutti i beni quali sequestrati fossero frutto di riciclaggio concorsuale ma soprattutto perché, nella prospettiva accusatoria, l'oggetto della associazione non è l'attività di reperimento dei singoli pezzi, quanto l'assicurare la più efficiente gestione delle vendite di quanto riciclato.

La descrizione del fenomeno come puramente mercantilistico e quindi orientato alla spunta del miglior prezzo o alla ottimizzazione del profitto da parte di ciascun operatore, non risulta per contro convincente per il fatto che la dimostrata sistematica collaborazione e scambio di pezzi tra i gruppi pare porvisi in opposizione radicale.

Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato allo stesso contestato.

3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina eguitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza il tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP di Foggia del 1 dicembre 2022 con cui è stata applicata all'indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Cerignola nell'ambito di una indagine che vede il (:ascella accusato di associazione per delinquere nonché di riciclaggio di un fanale di una autovettura. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso in cassazione la difesa dell'imputato con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.. Si lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. e) e lett. b) cod. proc. pen. mancanza o manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi del delitto associativo. In verità, della associazione ipotizzata nel capo di imputazione e valutata sussistente tanto dal GIP che dal Tribunale del Riesame, non vi è traccia né sul piano oggettivo né su quello soggettivo. In relazione al primo profilo, occorre considerare che ciascun indagato ha agito secondo logiche imprenditoriali volte alla massimizzazione del proprio profitto. D'altra parte non vi è alcuna prova della sussistenza di una struttura organizzativa comune all'ipotizzata associazione. Sul piano soggettivo, da nessuna delle innumerevoli intercettazioni telefoniche emerge la consapevolezza degli imputati di essere parte di un sodalizio criminale e di fornire il proprio contributo allo stesso. A conferma di un tanto vi è la circostanza che nessuno dei reati satellite contestati al Cascella o al suo datore di lavoro sia stato contestato in concorso anche agli altri presunti associati appartenenti ad altri 'sottogruppi' o 'batterie'. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità del ricorso. Pur 'vestito' nelle forme della violazione di legge, il motivo unico di ricorso chiede in sostanza la rivalutazione dell'apprezzamento di merito, ciò che è in principio escluso dalla cognizione della Corte di Cassazione. Ciò che si promuove in effetti è una rilettura degli elementi indiziari raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini e posti a base della imputazione provvisoria per il reato associativo. Giova allora evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruen2:a della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti Formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza - Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La pronuncia delle Sezioni Unite ha dato il via ad una serie di pronunce più recenti che hanno sostanzialmente ribadito l'orientamento (ex multis: Sez. 4, n. 26992 giR del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01 ). In sostanza, «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che„ pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 2. Alla luce di tali principi ermeneutici, il ragionamento adottato dalle due istanze giudiziali che si sono in successione occupate del caso ha adeguatamente evidenziato lo stretto collegamento tra le cellule che andavano a costituire l'organismo associativo superiore. In una prospettiva di mutuo sostegno e di costante relazione per la soddisfazione dei reciproci occasionali bisogni, i vari Tristano, Russo, Dimitto e Cirulli si sono nel tempo relazionati per arrivare a costituire una sorta di 'cartello' malavitoso che consentisse loro di dettare le regole del mercato dei pezzi di ricambio riciclati nel Foggiano. Correttamente si è ritenuto che la semplice applicazione dello schema concorsuale non fosse sufficiente a catturare l'essenza del fenomeno, in primo luogo per la difficoltà di individuare tra tutti i beni quali sequestrati fossero frutto di riciclaggio concorsuale ma soprattutto perché, nella prospettiva accusatoria, l'oggetto della associazione non è l'attività di reperimento dei singoli pezzi, quanto l'assicurare la più efficiente gestione delle vendite di quanto riciclato. La descrizione del fenomeno come puramente mercantilistico e quindi orientato alla spunta del miglior prezzo o alla ottimizzazione del profitto da parte di ciascun operatore, non risulta per contro convincente per il fatto che la dimostrata sistematica collaborazione e scambio di pezzi tra i gruppi pare porvisi in opposizione radicale. Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato allo stesso contestato. 3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina eguitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
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