CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33233/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a BOLOGNA il 26/10/1990 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'23 ottobre 2025, che ha confermato la condanna di primo grado per plurimi delitti. Rilevato che il motivo di ricorso è del tutto generico, non confrontandosi neppure minimamente con i contenuti della sentenza e, inoltre, chiede una rivalutazione nel merito. In particolare, i giudici del merito hanno ricostruito un complesso quadro di prove e indizi, in ragione dei quali hanno maturato il convincimento che l'imputato abbia partecipato con certezza ad uno dei furti che gli sono stati contestati. Il materiale probatorio, articolato tra dichiarazioni, immagini di videocamere e tracciati telefonici, è stato elaborato criticamente con logica e adeguata motivazione, aderente ai principi di diritto che governano la materia. Il ricorso si limita ad asserire, genericamente, che le prove non sarebbero sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara in P.Q.M