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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 24093/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18329/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in R oma , piazza Cavour, presso la Cancelleria della C orte di C assazione, rappresentato e difes o dall'avvocato M ario Alesi, per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' D'[OSCURATO:PERSONA] 1 PALERMO in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t. , elettivamente domiciliata in R oma, via del C orso 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M ormino, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PALERMO n. 3555/2016 depositata il01/07/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo, con decreto depositato in data 1.7.2016, ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione (d’ora in poi APS) proposta da [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] 1 Palermo in l iquidazione (d’ora in poi AATO 1 Pa), che , con convenzione del 2007, seguita da un contratto di servizio del 2009 di adeguamento delle tariffe, aveva affidato a d APS - poi posta in amministrazione straordinaria con decreto del l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dichiarata fallita con sentenza de l 29.10.2013 - la gestione trentennale del servizio idrico integrato dell ’intera P rovincia di Palermo.

Il tribunale ha ammesso al passivo un credito concorsuale d i AATO 1 Padi € 1.784.342,00 , a titolo di canoni concessori maturati prima dell’apertura della procedura di A.S., e ha ri tenuto sussistente un credito dell’opponente verso la massa di ulteriori € 15.237.139,26 , riconosciuto in massima parte a titolo di canoni maturati dopo l’apertura della procedurae, per l’importo di € 590.473,26, a titolo di rimborso delle somme incassate da APS , ma non versate alla concedente, a seguito della maggiorazione delle tariffe.

Il giudice del merito ha osservato che, benché con lodo non definitivo del 2011 fosse stata dichiarat a la decadenza di APS dalla concessione, con conseguenterisoluzione del contratto, era rimasto fermo, ai sensi della clausola 34 della convenzione, l’obbligo della concessionaria di continuare nella gestione del servizio sino alla consegna di opere e impianti al nuovo gestore e che, peraltro, era pacifico che il servizio fosse proseguito per tutta la durata della prima procedura e per ulteriori tre mesi dopo il fallimento.

Ha quindi ritenuto che, in difetto di ulteriori elementi, il corrispettivo dovuto andasse liquidato sulla scorta di quanto previsto dalla convenzione, tanto più che nello stesso periodo APS aveva continuato a riscuotere le tariffe dagli utenti per il servizio prestato, sicché, negandone la debenza, si sarebbe realizzato un indebito arricchimento della procedura.

Ha infine escluso la nullità per mancanza di causa dell’art. 14 del contratto stipulato inter partes nell’ottobre 2009 , col quale era stato stabilito l’aumento delle tariffe, e ha rilevato che l e somme versate dagli utenti a seguito della maggiorazione, indicata in bolletta, eranostate incassat e da APS in nome e per conto d i AATO 1 Pa. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a tre motivi, cui AATO 1 Pa in liquidazione ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1325, 1418,1421 e 2697 c.c., 101 e 112 c.p.c. , 93 e 111 n. 1 l . fall. e 20 d.lgsn. 270/1999, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il Fallimento osserva che il contratto con cui l’AATO 1 Pa ( struttura dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 comma 26 d.lgs n. 163/2006) aveva affidato ad APS la gestione trentennale del servizio idrico integrato per l’intera provincia di Palermo era un contratto di diritto pubblico, che richiede va , a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam.

Sostiene pertanto che, una volta dichiaratane la risoluzione, esso non avrebbe potuto proseguire in forza di un tacito rinnovo o di un comportamento concludente, posto che la volontà della P.A. di obbligarsi non può desumersi per implicito da atti o fatti, e che (secondo quanto da esso puntualmente eccepito in sede di opposizione, o comunque d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c.) il tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità strutturale del rapporto a partire dal luglio 2010, escludendo, in conseguenza, che negli anni successivi, sino al febbraio 2014, potessero essersi prodotti gli effetti della convenzione e AATO 1 Pa potesse vantare il diritto al pagamento dei canoni concessori solo perché APS aveva di fatto proseguito nella gestione del servizio.

Il ricorrente rileva altresì che il giudice dell’opposizione, nell’affermare che nel caso di mancata ammissione del credito si sarebbe giustificato un indebito arricchimento di APS (e per essa del fallimento) in pregiudizio della creditrice, è incorso in un vizio di ultrapetizione, in quanto la domanda ex art. 2041 c.c. era stata avanzata da AATO 1 Pa tardivamente, solo con il ricorso in opposizione e avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

2. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale di Palermo, dopo aver dato atto che con il lodo non definitivo emesso inter partes il 5 settembre 2011 il collegio arbitrale aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 37 della convenzione del 14 giugno 2007, la risoluzione del contratto a far data dal luglio 2010, ha tuttavia evidenziato la perdurante applicabilità dell’art. 34 della stessa convenzione, che contemplava l’obbligo della società fallita di proseguire nella gestione anche dopo la scadenza, fino alla consegna delle opere ed impianti al nuovo gestore affidatario: era così avvenuto, secondo quanto pacificamente riconosciuto dal curatore, che APS aveva proseguito nella gestione del servizio idrico integrato dopo l’apertura della procedura di amministrazione straordinariae persino dopo la conversione di questa in fallimento, sebbene per un periodo di poco più di tre mesi , al fine di completare la restituzione dei relativi impianti ai singoli Comuni.

Il giudice del merito ha in sostanza accertato che la gestione del servizio idrico integrato da parte della società poi fallita non era proseguita in base a un tacito accordo e/o per facta concludentia, e perciò in violazione del precetto che richiede la forma scritta ad substantiam dei contratti ad evidenza pubblica, ma in forza di una precisa clausola contrattuale (l’art. 34 cit.) che prevedeva l’obbligo del precedente concessionario di gestire i l servizio anche dopo la scadenza contrattuale, fino alla consegna delle opere ed impianti al nuovo gestore affidatario.

La pronuncia si fonda dunque su una ratio decidendi che il Fallimento non ha censurato sotto alcun profilo, omettendo persino di riportare la clausola nella sua interezza e, comunque, non denunciandone l’errata interpretazione/applicazione ai sensi degli artt. 1362 e segg. c.c.o per vizio di motivazione.

Risulta in conseguenza inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza c he denuncia il vizio di ultrapetizione del decreto impugnato, posto che- a prescindere dal rilievo che il tribunale non ha accolto la domanda subordinata di arricchimento, ma quella principale fondata sul contratto (limitandosi a d osserva re ad abundantiam che la curatela avrebbe tratto un ingiustificato arricchimento dal rigetto ) - l’eventuale fon datezza di tale censura non potrebbe comunque condurre alla cassazione della pronuncia, che resterebbe sorretta dalla rationon censurata.

3. Con il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 101 legge fall., 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., il Fallimento lamenta in primo luogo che il tribunale abbia ammesso al passivo il credito di AATO Pa 1 per canoni concessori maturati in epoca antecedente alla dichiarazione di insolvenza di APS nonostante l’inammissibilità della relativa domanda, di cui avrebbe dovuto essere rilevata l’ultra-tardività in quanto avanzata il 21.1.2014 , oltre l’anno dal decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, emesso dal G.D. l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; deduce, inoltre, che il tribunale sarebbe incorso in errore per non aver ritenuto provato, ai sensi dell’art. 115, 1° comma c.p.c., che l’importo dei canoni concessori indicato daAATO 1 Pa era maggiore di quello effettivamente dovuto, perché, secondo quanto eccepito dal curatore e non contestato dall’opponente, non teneva conto del fatto che i Comuni beneficiari del servizio idrico erano risultati di numero inferiore rispetto a quello previsto.

4. Entrambe le censure in cui si articola il motivo sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366 1° comma, nn. 4 e 6 c.p.c., per difetto assoluto di specificità.

Quanto alla prima di esse, neppure dalla prospettazione di parte ricorrente emerge che la questione della natura ultra-tardiva della domanda di insinuazione al passivo di AATO Pa 1, cui il decreto impugnato non fa cenno,fosse stata posta all’esame del giudice di merito.

Difettando qualsivoglia allegazione al riguardo da parte del Fallimento, la questione (pregiudiziale di rito) concernente l’ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 101 u. comma l. fall., non sollevata nel corso del giudizio di opposizione e non rilevabile d’ufficio nella presente sede, risulta dunque coperta da giudicato interno, in quanto il tribunale ha deciso l a causa nel merito.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., questa Corte ha più volte affermato che, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. nn. 10761/2022, 24062/2017, 20637/2016), mentre nella specie il Fallimento non haprovveduto a trascrivere, neppure per estratto o in modo riassuntivo,le deduzioni dell’AATO Pa 1 in base alle quali il tribunale avrebbe dovuto ritenere provata, perché non contestata, la circostanza che invece non ha inteso riconoscere.

5. Con il terzo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 1325, 1418, 1421 c.c., 101 c.p.c., 111 legge fall, 2697 c.c., il Fallimento lamenta che il tribunale non abbia dichiarato la nullità della clausola n. 14 del contratto di servizio dell’ottobre 2009 con cui era stato pattuito l’aumento tariffario; osserva che, poiché la convenzione del 2007 era stata dichiarata risolta per inadempimento e d era quindi divenuta inefficace, tale inefficacia aveva colpito anche detto contratto, ivi compreso l’art. 14 cit., dovendosi applicare , in ragione del sussistente collegamento negoziale, il noto principio simul stabunt simul cadent.

6. Il motivo, ove non ritenuto assorbito dal rigetto del primo, è infondato, atteso che il tribunale ha accertato che la prosecuzione della gestione del servizio è avvenuta in applicazione di una specifica clausola della convenzione del 2007, che ha continuato ad operare fra le parti nonostante la dichiarata risoluzione del contratto; con la conseguenza che , esclusa la nullità del la prosecuzione del rapporto principale , neppure il successivo contratto (stipulato anteriormente alla risoluzione ed ad esso collegato)poteva ritenersi nullo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 50.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.

P .

R . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto , per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18329/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in R oma , piazza Cavour, presso la Cancelleria della C orte di C assazione, rappresentato e difes o dall'avvocato M ario Alesi, per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' D'[OSCURATO:PERSONA] 1 PALERMO in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t. , elettivamente domiciliata in R oma, via del C orso 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M ormino, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PALERMO n. 3555/2016 depositata il01/07/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo, con decreto depositato in data 1.7.2016, ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione (d’ora in poi APS) proposta da [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] 1 Palermo in l iquidazione (d’ora in poi AATO 1 Pa), che , con convenzione del 2007, seguita da un contratto di servizio del 2009 di adeguamento delle tariffe, aveva affidato a d APS - poi posta in amministrazione straordinaria con decreto del l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dichiarata fallita con sentenza de l 29.10.2013 - la gestione trentennale del servizio idrico integrato dell ’intera P rovincia di Palermo. Il tribunale ha ammesso al passivo un credito concorsuale d i AATO 1 Padi € 1.784.342,00 , a titolo di canoni concessori maturati prima dell’apertura della procedura di A.S., e ha ri tenuto sussistente un credito dell’opponente verso la massa di ulteriori € 15.237.139,26 , riconosciuto in massima parte a titolo di canoni maturati dopo l’apertura della procedurae, per l’importo di € 590.473,26, a titolo di rimborso delle somme incassate da APS , ma non versate alla concedente, a seguito della maggiorazione delle tariffe. Il giudice del merito ha osservato che, benché con lodo non definitivo del 2011 fosse stata dichiarat a la decadenza di APS dalla concessione, con conseguenterisoluzione del contratto, era rimasto fermo, ai sensi della clausola 34 della convenzione, l’obbligo della concessionaria di continuare nella gestione del servizio sino alla consegna di opere e impianti al nuovo gestore e che, peraltro, era pacifico che il servizio fosse proseguito per tutta la durata della prima procedura e per ulteriori tre mesi dopo il fallimento. Ha quindi ritenuto che, in difetto di ulteriori elementi, il corrispettivo dovuto andasse liquidato sulla scorta di quanto previsto dalla convenzione, tanto più che nello stesso periodo APS aveva continuato a riscuotere le tariffe dagli utenti per il servizio prestato, sicché, negandone la debenza, si sarebbe realizzato un indebito arricchimento della procedura. Ha infine escluso la nullità per mancanza di causa dell’art. 14 del contratto stipulato inter partes nell’ottobre 2009 , col quale era stato stabilito l’aumento delle tariffe, e ha rilevato che l e somme versate dagli utenti a seguito della maggiorazione, indicata in bolletta, eranostate incassat e da APS in nome e per conto d i AATO 1 Pa. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a tre motivi, cui AATO 1 Pa in liquidazione ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1325, 1418,1421 e 2697 c.c., 101 e 112 c.p.c. , 93 e 111 n. 1 l . fall. e 20 d.lgsn. 270/1999, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il Fallimento osserva che il contratto con cui l’AATO 1 Pa ( struttura dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 comma 26 d.lgs n. 163/2006) aveva affidato ad APS la gestione trentennale del servizio idrico integrato per l’intera provincia di Palermo era un contratto di diritto pubblico, che richiede va , a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam. Sostiene pertanto che, una volta dichiaratane la risoluzione, esso non avrebbe potuto proseguire in forza di un tacito rinnovo o di un comportamento concludente, posto che la volontà della P.A. di obbligarsi non può desumersi per implicito da atti o fatti, e che (secondo quanto da esso puntualmente eccepito in sede di opposizione, o comunque d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c.) il tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità strutturale del rapporto a partire dal luglio 2010, escludendo, in conseguenza, che negli anni successivi, sino al febbraio 2014, potessero essersi prodotti gli effetti della convenzione e AATO 1 Pa potesse vantare il diritto al pagamento dei canoni concessori solo perché APS aveva di fatto proseguito nella gestione del servizio. Il ricorrente rileva altresì che il giudice dell’opposizione, nell’affermare che nel caso di mancata ammissione del credito si sarebbe giustificato un indebito arricchimento di APS (e per essa del fallimento) in pregiudizio della creditrice, è incorso in un vizio di ultrapetizione, in quanto la domanda ex art. 2041 c.c. era stata avanzata da AATO 1 Pa tardivamente, solo con il ricorso in opposizione e avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. 2. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale di Palermo, dopo aver dato atto che con il lodo non definitivo emesso inter partes il 5 settembre 2011 il collegio arbitrale aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 37 della convenzione del 14 giugno 2007, la risoluzione del contratto a far data dal luglio 2010, ha tuttavia evidenziato la perdurante applicabilità dell’art. 34 della stessa convenzione, che contemplava l’obbligo della società fallita di proseguire nella gestione anche dopo la scadenza, fino alla consegna delle opere ed impianti al nuovo gestore affidatario: era così avvenuto, secondo quanto pacificamente riconosciuto dal curatore, che APS aveva proseguito nella gestione del servizio idrico integrato dopo l’apertura della procedura di amministrazione straordinariae persino dopo la conversione di questa in fallimento, sebbene per un periodo di poco più di tre mesi , al fine di completare la restituzione dei relativi impianti ai singoli Comuni. Il giudice del merito ha in sostanza accertato che la gestione del servizio idrico integrato da parte della società poi fallita non era proseguita in base a un tacito accordo e/o per facta concludentia, e perciò in violazione del precetto che richiede la forma scritta ad substantiam dei contratti ad evidenza pubblica, ma in forza di una precisa clausola contrattuale (l’art. 34 cit.) che prevedeva l’obbligo del precedente concessionario di gestire i l servizio anche dopo la scadenza contrattuale, fino alla consegna delle opere ed impianti al nuovo gestore affidatario. La pronuncia si fonda dunque su una ratio decidendi che il Fallimento non ha censurato sotto alcun profilo, omettendo persino di riportare la clausola nella sua interezza e, comunque, non denunciandone l’errata interpretazione/applicazione ai sensi degli artt. 1362 e segg. c.c.o per vizio di motivazione. Risulta in conseguenza inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza c he denuncia il vizio di ultrapetizione del decreto impugnato, posto che- a prescindere dal rilievo che il tribunale non ha accolto la domanda subordinata di arricchimento, ma quella principale fondata sul contratto (limitandosi a d osserva re ad abundantiam che la curatela avrebbe tratto un ingiustificato arricchimento dal rigetto ) - l’eventuale fon datezza di tale censura non potrebbe comunque condurre alla cassazione della pronuncia, che resterebbe sorretta dalla rationon censurata. 3. Con il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 101 legge fall., 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., il Fallimento lamenta in primo luogo che il tribunale abbia ammesso al passivo il credito di AATO Pa 1 per canoni concessori maturati in epoca antecedente alla dichiarazione di insolvenza di APS nonostante l’inammissibilità della relativa domanda, di cui avrebbe dovuto essere rilevata l’ultra-tardività in quanto avanzata il 21.1.2014 , oltre l’anno dal decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, emesso dal G.D. l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; deduce, inoltre, che il tribunale sarebbe incorso in errore per non aver ritenuto provato, ai sensi dell’art. 115, 1° comma c.p.c., che l’importo dei canoni concessori indicato daAATO 1 Pa era maggiore di quello effettivamente dovuto, perché, secondo quanto eccepito dal curatore e non contestato dall’opponente, non teneva conto del fatto che i Comuni beneficiari del servizio idrico erano risultati di numero inferiore rispetto a quello previsto. 4. Entrambe le censure in cui si articola il motivo sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366 1° comma, nn. 4 e 6 c.p.c., per difetto assoluto di specificità. Quanto alla prima di esse, neppure dalla prospettazione di parte ricorrente emerge che la questione della natura ultra-tardiva della domanda di insinuazione al passivo di AATO Pa 1, cui il decreto impugnato non fa cenno,fosse stata posta all’esame del giudice di merito. Difettando qualsivoglia allegazione al riguardo da parte del Fallimento, la questione (pregiudiziale di rito) concernente l’ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 101 u. comma l. fall., non sollevata nel corso del giudizio di opposizione e non rilevabile d’ufficio nella presente sede, risulta dunque coperta da giudicato interno, in quanto il tribunale ha deciso l a causa nel merito. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., questa Corte ha più volte affermato che, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. nn. 10761/2022, 24062/2017, 20637/2016), mentre nella specie il Fallimento non haprovveduto a trascrivere, neppure per estratto o in modo riassuntivo,le deduzioni dell’AATO Pa 1 in base alle quali il tribunale avrebbe dovuto ritenere provata, perché non contestata, la circostanza che invece non ha inteso riconoscere. 5. Con il terzo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 1325, 1418, 1421 c.c., 101 c.p.c., 111 legge fall, 2697 c.c., il Fallimento lamenta che il tribunale non abbia dichiarato la nullità della clausola n. 14 del contratto di servizio dell’ottobre 2009 con cui era stato pattuito l’aumento tariffario; osserva che, poiché la convenzione del 2007 era stata dichiarata risolta per inadempimento e d era quindi divenuta inefficace, tale inefficacia aveva colpito anche detto contratto, ivi compreso l’art. 14 cit., dovendosi applicare , in ragione del sussistente collegamento negoziale, il noto principio simul stabunt simul cadent. 6. Il motivo, ove non ritenuto assorbito dal rigetto del primo, è infondato, atteso che il tribunale ha accertato che la prosecuzione della gestione del servizio è avvenuta in applicazione di una specifica clausola della convenzione del 2007, che ha continuato ad operare fra le parti nonostante la dichiarata risoluzione del contratto; con la conseguenza che , esclusa la nullità del la prosecuzione del rapporto principale , neppure il successivo contratto (stipulato anteriormente alla risoluzione ed ad esso collegato)poteva ritenersi nullo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 50.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P . R . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto , per
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