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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24590/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Canicattì il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 13/6/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 24/10/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di danneggiamento aggravato e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio d motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. e il vizio di motivazione in ordine al dolo.

3. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo la Corte di merito ha motivatamente disatteso la richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131bis cod.pen. argomentando sia in ordine alla non levità del danno procurato ad arredi e suppellettili della cella occupata dal prevenuto sia riguardo l'esistenza di plurimi precedenti suscettibili di integrare il requisito ostativo dell'abitualità.

A tanto consegue la manifesta infondatezza della censura. 1 osL, Il secondo motivo è eccentrico in quanto lamenta il difetto di motivazione sul dolo, richiamando esclusivamente arresti giurisprudenziali in ordine al delitto di evasione dagli arresti domiciliari, reato estraneo alla contestazione. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Canicattì il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 13/6/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 24/10/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di danneggiamento aggravato e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio d motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. e il vizio di motivazione in ordine al dolo. 3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo la Corte di merito ha motivatamente disatteso la richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131bis cod.pen. argomentando sia in ordine alla non levità del danno procurato ad arredi e suppellettili della cella occupata dal prevenuto sia riguardo l'esistenza di plurimi precedenti suscettibili di integrare il requisito ostativo dell'abitualità. A tanto consegue la manifesta infondatezza della censura. 1 osL, Il secondo motivo è eccentrico in quanto lamenta il difetto di motivazione sul dolo, richiamando esclusivamente arresti giurisprudenziali in ordine al delitto di evasione dagli arresti domiciliari, reato estraneo alla contestazione. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen
Sentenza Cassazione n. 24590/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris