CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 18424/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 07/07/2022, in parziale, riforma della sentenza resa dal Tribunale di Alessandria in data 09/0442D, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva anche per il capo 5, ha rideterminato la pena inflitta a Giovanni gatta Foglino in relazione ai reati di cui agli artt.22, 2 e 7 I. 897/1967 (capi 3 e 4) e 648 cod. pen. (capo 5). Considerando che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la manifesta illogicità della motivazione relativamente al giudizio di penale responsabilità per il reato di cui al capo 5 non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto (sul punto, si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata in merito al compendio probatorio a carico del prevenuto, attestante il possesso del trattore di provenienza furtiva, con esclusione delle ipotesi alternative prospettate dalla difesa); ugualmente reiterativo e generico deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, relativo alla derubricazione della ricettazione in furto, avendo la corte territoriale escluso la sussistenza di una prova in tal senso; ritenuto che anche le censure sulla motivazione inerenti ai capi 3 e 4 sono generiche, insistendo il ricorrente nella prospettazione dei motivi di appello, superati nell'esame della corte territoriale dalle prove indicate a riguardo (per il capo 3, pag. 4; per il capo 4, pagg. 4 e 5), esaminate con coerenza logica e, quindi, con argomentazioni che si sottraggono a rilievi di legittimità; ritenuto che il diritto della parte civile alla rifusione delle spese del grado sussiste solo qualora la stessa abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, situazione che va esclusa nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 04/04/