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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43046/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputata avverso la sentenza dei G.M. del Tribunale di Napoli, emessa in data 16.09.2015, che aveva dichiarato responsabile l'imputata del reato di cui agli artt.624 e 625 n.2 cod. pen. e l'aveva condannata alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 900,00 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione degli artt.581 e 591, comma 1 lett.c) e comma 2 cod. proc. pen. è indeducibile in sede di legittimità per motivi manifestamente infondati e comunque a loro volta generici, smentiti dagli atti processuali, emergendo per tabulas la genericità dei motivi di appello, come affermata nell'ordinanza impugnata; con la conseguenza che a poco rileva il fatto - pure evidenziato in ricorso - che la proposizione dell'appello sia intervenuto in momento antecedente alla riforma di cui alla

I. 103/17, dal momento che rimangono comunque validi i precedenti insegnamenti di questa Corte in tema di esatta individuazione dei presupposti dell'ammissibilità dell'appello (essendosi la nuova formulazione normativa limitata a precisare con maggior chiarezza e puntualità i termini dell'appello in punto di indicazione delle richieste - ampliando a quelle istruttorie - e di specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, senza apportare innovazioni incompatibili con il precedente dettato normativo e quindi con la interpretazione giurisprudenziale che di esso aveva dato questa Corte).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputata avverso la sentenza dei G.M. del Tribunale di Napoli, emessa in data 16.09.2015, che aveva dichiarato responsabile l'imputata del reato di cui agli artt.624 e 625 n.2 cod. pen. e l'aveva condannata alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 900,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione degli artt.581 e 591, comma 1 lett.c) e comma 2 cod. proc. pen. è indeducibile in sede di legittimità per motivi manifestamente infondati e comunque a loro volta generici, smentiti dagli atti processuali, emergendo per tabulas la genericità dei motivi di appello, come affermata nell'ordinanza impugnata; con la conseguenza che a poco rileva il fatto - pure evidenziato in ricorso - che la proposizione dell'appello sia intervenuto in momento antecedente alla riforma di cui alla I. 103/17, dal momento che rimangono comunque validi i precedenti insegnamenti di questa Corte in tema di esatta individuazione dei presupposti dell'ammissibilità dell'appello (essendosi la nuova formulazione normativa limitata a precisare con maggior chiarezza e puntualità i termini dell'appello in punto di indicazione delle richieste - ampliando a quelle istruttorie - e di specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, senza apportare innovazioni incompatibili con il precedente dettato normativo e quindi con la interpretazione giurisprudenziale che di esso aveva dato questa Corte). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de
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