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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30054/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSLNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 24 ottobre 2022, riformando la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, emessa in data 10 novembre 2021, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di invasione di edifici ex art. 131 bis coci.pen. , lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, concesse le circostanze attenuanti generiche.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad introdurre doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), ha ampiamente motivato sul punto valorizzando a7(g.. la protrazione dell'occupazione per diversi anni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSLNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 24 ottobre 2022, riformando la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, emessa in data 10 novembre 2021, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di invasione di edifici ex art. 131 bis coci.pen. , lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, concesse le circostanze attenuanti generiche. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad introdurre doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), ha ampiamente motivato sul punto valorizzando a7(g.. la protrazione dell'occupazione per diversi anni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giu
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