CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 64/E; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 8605/7/2018 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 6 dicembre 2018 ; IRPEF – [OSCURATO:PERSONA] INTIMAZIONEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de ll’11 ottobre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’Agenzia delle entrate-Riscossione notificava all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] intimazione di pagamento avente ad oggetto somme portate da dodici cartelle. Successivamente notificava altra intimazione relativa ad altra cartella e, quindi, una terza intimazione ricapitolativa dei tredici crediti. Il contribuente impugnava con un primo ricorso la prima intimazione e con un successivo ricorso le altre due intimazioni. Tale ultimo ricorso, disattesa la preliminare istanza di riunione dei giudizi,veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma,con sentenza n. 18955/44/17 . Il primo ricorso veniva definito con sentenza n. 18948/44/17,anch’essa di rigetto. Con unico atto il contribuente impugnava entrambe le decisioni, lamentando anche la mancata riunione dei giudizi. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello. Avverso la suddetta sentenza il contribuenteha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Considerato che: 1. In ordine alle questione preliminare prospettata dal ricorrente concernente l’asserita invalidità della rappresentanza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte di legale del libero foro, è sufficiente richiamare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30008 del 2019, secondo cui «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità». 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia « I nsufficienza e grave contraddittorietà della motivazione della impugnata sentenza . Omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice di rinvio», essendosi il giudice di seconde cure pronunciato in modo del tutto apodittico , omettendo di esplicitare le ragioni della decisione e di valutare e motivare per quanto attiene alle censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata. La censura - con la quale si deduce il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata -è infondata.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; conf. Cass. n. 13977 del 2019); «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). La motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali e pertanto, non concretizzando un chiaro esempio di «motivazione apparente» ossia del tutto mancante, si pone sicuramente al di sopra del «minimo costituzionale». Ed invero le argomentazionisvolte dalla CTR in merito ai motivi di appello proposti dal contribuente – segnatamente riguardo alla mancata riunione dei giudizi, alla regolarità della notifica delle intimazioni e delle sottese cartelle di pagamento, alla genericità della censura relativa all’onere della prova e comunque alla sua infondatezza - consentono di rendere percepibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. 3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e grave travisamento della disciplina in tema di connessione/riunione (art. 29 d.lgs. n. 546/1992), con le conseguenti ricadute sul principio del ne bis in ideme artificiosa duplicazione e abnormità degli importi, anche in relazione alle spese processuali. Il motivo è infondato, in quanto si pone in palese contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità(Cass. n. 28539 del 2022 ; Cass. n. 8024 del 2018). 4. Con il terzo motivo si denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 2967 cod. civ. e delle altre norme in tema di onus probandi, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’Amministrazione finanziaria avesse assolto al l’onere di provare la fondatezza della pretesa impositiva. Il motivo è inammissibile. La censura, invero, oltre a rivelarsi del tutto generica, si risolve nell’inammissibile deduzione di una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,essendo per contro esperibile il sindacato di legittimitàsolo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass.n. 6774 del 2022). 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs