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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21349/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano che ne ha confermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 495 e 385, comma 3, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata assunta la violazione della legge penale in ordine alla condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. in luogo del reato di cui all'art. 496 cod. pen., previsto originariamente nel capo di imputazione, è manifestamente infondato in quanto i Giudici di merito hanno correttamente richiamato il principio secondo cui «integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.» (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv. 262658 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale sono stati dedotti la violazione della legge penale e vizio di motivazione a cagione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'imputazione di cui all'art. 495 cod. pen., non è consentito poiché la censura non risulta essere stai:a previamente dedotta come motivo di appello; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale è stato assunto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'imputazione per il reato di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen., è indeducibile in quanto risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 5), la quale, condividendo l'apprezzamento effettuato in primo grado, ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni per cui non ha considerato tenue l'offesa; considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale è stata denunciato il vizio di motivazione in ordine della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62- bis cod. pen. e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul punto può fondarsi sul congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549 - 02), in cui la Corte di merito non ha ravvisato elementi di segno positivo e argomentato sulla scorta della specifica condotta dell'imputato, ragion per cui il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato in relazione al trattamento sanzionatorio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano che ne ha confermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 495 e 385, comma 3, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata assunta la violazione della legge penale in ordine alla condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. in luogo del reato di cui all'art. 496 cod. pen., previsto originariamente nel capo di imputazione, è manifestamente infondato in quanto i Giudici di merito hanno correttamente richiamato il principio secondo cui «integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.» (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv. 262658 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale sono stati dedotti la violazione della legge penale e vizio di motivazione a cagione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'imputazione di cui all'art. 495 cod. pen., non è consentito poiché la censura non risulta essere stai:a previamente dedotta come motivo di appello; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale è stato assunto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'imputazione per il reato di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen., è indeducibile in quanto risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 5), la quale, condividendo l'apprezzamento effettuato in primo grado, ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni per cui non ha considerato tenue l'offesa; considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale è stata denunciato il vizio di motivazione in ordine della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62- bis cod. pen. e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul punto può fondarsi sul congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549 - 02), in cui la Corte di merito non ha ravvisato elementi di segno positivo e argomentato sulla scorta della specifica condotta dell'imputato, ragion per cui il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato in relazione al trattamento sanzionatorio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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