CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 29113/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 13810/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso in merito alla integrazione del reato di cui all'art. 301-ter cod. pen. è inammissibile perché la questione è stata già affrontata con coerente motivazione dalla Corte di appello di Napoli, che ha evidenziato l'irrilevanza dell'assenza della scheda telefonica, trattandosi di un apparecchio comunque integro e funzionante; ritenuto, quanto alla determinazione della pena, che è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti, come nel caso in esame, sorretta da una motivazione sufficiente e logica, come anche il giudizio sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che anche il terzo motivo è inammissibile rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., ha espresso un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per le modalità dei fatti considerate sintomatiche di una personalità refrattaria alle regole, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estenso