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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 32195/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nell'ambito del procedimento avente numero dì ruolo generale RG 9084/2024 a carico di [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 28 maggio 2024, questa Sezione annullava senza rinvio il provvedimento impugnato, ossia l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello, e disponeva trasmettersi gli atti a detta Corte per l'ulteriore corso. 2.11 provvedimento che era stato oggetto di ricorso per cassazione aveva la veste formale dell'ordinanza: sennonché, nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 28 maggio 2024, si fa riferimento all'annullamento della "sentenza" impugnata.

3. A fronte della segnalazione di tale dato da parte della Cancelleria delle esecuzioni compiuta in forza anche delle precedenti interlocuzioni tra il Presidente del collegio e il Consigliere relatore, il Presidente titolare disponeva la trasmissione con urgenza del fascicolo alla Cancelleria centrale per la fascicolazíone d'ufficio del procedimento di correzione di errore materiale, qui in esame, da definirsi de plano ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Effettivamente, per mero errore, nel dispositivo il provvedimento impugnato dal ricorrente è stato indicato come "sentenza", pur trattandosi, in realtà, di un'ordinanza.

Si tratta, con evidenza, di un mero errore materiale, in quanto inidoneo ad incidere sulla portata della decisione assunta dalla Corte e deve dunque esserne disposta la correzione.

In particolare, l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 28 maggio 2024 in relazione al procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (R.G. n. 9083/2024 definito con sentenza n. 23924/2024) deve essere corretto nel senso che dove si legge "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata", deve leggersi "Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata".

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 28 maggio 2024 in relazione al procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (R.G. n. 9083/2024 definito con sentenza n. 23924/2024) nel senso che laddove leggesi "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata", leggasi "Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata".

Manda alla cancelleria per le annotazioni.

Così deciso in Roma il 11 luglio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nell'ambito del procedimento avente numero dì ruolo generale RG 9084/2024 a carico di [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 28 maggio 2024, questa Sezione annullava senza rinvio il provvedimento impugnato, ossia l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello, e disponeva trasmettersi gli atti a detta Corte per l'ulteriore corso. 2.11 provvedimento che era stato oggetto di ricorso per cassazione aveva la veste formale dell'ordinanza: sennonché, nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 28 maggio 2024, si fa riferimento all'annullamento della "sentenza" impugnata. 3. A fronte della segnalazione di tale dato da parte della Cancelleria delle esecuzioni compiuta in forza anche delle precedenti interlocuzioni tra il Presidente del collegio e il Consigliere relatore, il Presidente titolare disponeva la trasmissione con urgenza del fascicolo alla Cancelleria centrale per la fascicolazíone d'ufficio del procedimento di correzione di errore materiale, qui in esame, da definirsi de plano ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Effettivamente, per mero errore, nel dispositivo il provvedimento impugnato dal ricorrente è stato indicato come "sentenza", pur trattandosi, in realtà, di un'ordinanza. Si tratta, con evidenza, di un mero errore materiale, in quanto inidoneo ad incidere sulla portata della decisione assunta dalla Corte e deve dunque esserne disposta la correzione. In particolare, l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 28 maggio 2024 in relazione al procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (R.G. n. 9083/2024 definito con sentenza n. 23924/2024) deve essere corretto nel senso che dove si legge "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata", deve leggersi "Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata". P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 28 maggio 2024 in relazione al procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (R.G. n. 9083/2024 definito con sentenza n. 23924/2024) nel senso che laddove leggesi "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata", leggasi "Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata". Manda alla cancelleria per le annotazioni. Così deciso in Roma il 11 luglio 2024 Il Consigliere
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