CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 37377/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 13 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 6 giugno 2023, ha respinto la richiesta di liberazione anticipata per i periodi detentivi anteriori al 3 settembre 2021 di cui all'istanza, concedendo parzialmente la liberazione anticipata, per giorni 135, in relazione al periodo dal 3 settembre 2021 al 3 marzo 2023. 2. Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, avv. G. Tedesco, affidandosi a un unico, articolato motivo, con il quale si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione. Il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni del Magistrato di sorveglianza rigettando il reclamo con motivazione che il ricorrente indica come carente. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha accolto solo parzialmente l'istanza di liberazione anticipata con riduzione della pena di giorni 135, in relazione al periodo dal 3 settembre 2021 al 3 marzo 2023, rigettando la richiesta per tutti i restanti periodi precedenti al 3 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda perché i semestri, sino al 3 settembre 2021, si collocano in un periodo in cui si protrae la condotta permanente relativa ai reati di cui agli artt. 74, 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui all'ordinanza resa dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in data 15 marzo 2021 con condotta associativa contestata come perdurante. Si osserva che il fatto reato ritenuto ostativo è, allo stato, ancora sottoposto a procedimento pendente. Si tratta di reato permanente, ma si fa riferimento a episodi risalenti nel tempo e ancora in corso di accertamento processuale. Il ricorrente, comunque, nel momento in cui veniva raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare citata, si trovava in regime di detenzione per l'espiazione della pena definitiva, di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma emessa in data 11 giugno 2018. Sicché, a parere del ricorrente, deve farsi riferimento a tale periodo detentivo ai fini della concessione del beneficio, tenuto conto delle relazioni comportamentali interne al carcere, le quali, invero, nulla eccepiscono quanto alla condotta regolare tenuta dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza rigetta la richiesta ex art. 54 Ord. pen. sulla base della sola emissione del provvedimento cautelare, senza attendere la condanna definitiva, con decisione confermata dal Tribunale di sorveglianza.Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di benefici penitenziari, ai fini della concessione della liberazione anticipata in presenza di reato permanente ostativo, il giudice deve verificare, tenuto conto della motivazione della sentenza di condanna, le date a cui deve essere riferita, in concreto, la stessa ed entro le quali deve ritenersi esaurita la condotta partecipativa attribuita al condannato. Non è sufficiente, infatti, riferirsi alla data di contestazione aperta del reato permanente. Anzi, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di liberazione anticipata, si deve operare una valutazione della permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento, onde evitare ogni automatismo collegato alla sopravvivenza di una condanna ai fini dell'ammissione del beneficio. Quindi, nonostante la contestazione aperta posta a carico del ricorrente con l'ordinanza cautelare indicata, il Tribunale non avrebbe adempiuto all'onere di verificare, sulla scorta della motivazione del provvedimento di merito, quale fosse, in concreto, l'epoca precedente, concomitante o successiva della condotta di partecipazione all'associazione ritenuta ostativa al beneficio. Non sarebbero stati indicati elementi che, a prescindere dal tempo contestato, sono, comunque, da reputare sintomatici della protrazione dei collegamenti del condannato con la consorteria delinquenziale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Va premesso che, al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all'apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari tracciati dall'art. 54 ord. pen. Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. In particolare, in materia si è affermato il principio per il quale l'oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione del condannato, nel semestre temporale di riferimento, all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743, che ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell'esecuzione della prima parte della pena e dell'evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell'impegno dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio). Pertanto, la condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento, tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari. 1.2. La giurisprudenza di legittimità, poi, reputa la ricaduta nel reato, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 43091 del 27/06/2023, Montella; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705). Inoltre, si riscontra che principio pacifico nel procedimento di sorveglianza è quello secondo il quale possono essere valutati fatti storicamente accertati, dimostrativi dell'insussistenza delle condizioni di fruire della misura alternativa, a prescindere dalla colpevolezza in ordine a tali fatti, qualora per gli stessi penda procedimento penale, quindi senza che sia necessario attendere la definizione di questo (Sez. 1, n. 33826 del 8/07/2011, Terribile, non mass.; Sez. 1, n. 5214 del 30/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196234). Così come è riconosciuto il potere, agli organi di sorveglianza, di valutare, liberamente, le infrazioni disciplinari ai fini dell'eventuale rigetto della richiesta di liberazione anticipata, ivi compresi eventuali rapporti disciplinari che vanno, comunque, vagliati nella loro concretezza sotto il profilo dell'attitudine ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione e, successivamente, che questi siano comparati in un giudizio complessivo con ogni altro elemento eventualmente positivo, risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo in esame, non potendo qualsiasi infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 22935 del 4/05/2017, Cannizzo, non mass.). 2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si rileva che la censura, per un verso, si concentra, principalmente, sulla natura del provvedimento sopravvenuto (ordinanza cautelare del 15 marzo 2021, non sentenza definitiva di accertamento della condotta) invece di confrontarsi con la ritenuta non meritevolezza del beneficio, per tutti i semestri indicati, per essere stato accertato, seppure dal punto di vista della gravità indiziaria, che il condannato ha tenuto un contatto prolungato nel tempo con altri associati, reputato ben consolidato perché basato su condotte di importazione di ingenti quantitativi di stupefacente, pur essendo, egli stesso, detenuto in espiazione di una pena definitiva per partecipazione ad associazione del medesimo tipo. Il Tribunale fa riferimento ineccepibile, invero, proprio alla persistenza di comportamenti antisociali, quali elementi negativi, tali da impedire la liberazione anticipata per periodi successivi a quelli cui si riferisce la contestazione provvisoria di cui all'ordinanza cautelare. Per altro verso, si devolve una censura infondata e, comunque, genericamente prospettata. In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi, negativamente, anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti — come quella così considerata dal Tribunale nel caso di specie — di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245). Si deve trattare, ai fini che interessano, di mera condotta antisociale per la quale - come detto al § 1. - non è necessario che intervenga una sentenza irrevocabile, essendo sufficienti anche denunce o segnalazioni e meri procedimenti pendenti. Sulla questione prospettata, circa la mancata verifica dell'incidenza della condotta associativa contestata in via provvisoria, con ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, del 15 marzo 2021, posto che il provvedimento censurato farebbe riferimento alla mera contestazione cd. aperta del reato permanente di cui all'art. 74 TU Stup., senza chiarirne i contorni temporali e, dunque, senza che se ne comprenda l'incidenza sui periodi di liberazione anticipata richiesti, compresi in un amplissimo intervallo, si osserva che questa non è decisiva e, in ogni caso, risulta dedotta genericamente. Invero, dalla sentenza della Sez. 6, n. 3927 - 22 del 24 novembre 2021, richiamata nel provvedimento censurato, che ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza genetica del 15 marzo 2021 in relazione ai capi di incolpazione 1, 2 e 9, risulta che il ricorrente è stato destinatario della contestazione provvisoria del reato associativo a partire dal 2014 con condotta permanente e che tale ordinanza è stata emessa, a carico del ricorrente, mentre questi stava espiando la pena definitiva, proprio per partecipazione ad • associazione finalizzata al narcotraffico. Dunque, la questione prospettata è infondata, posto che il giudizio svolto dal Tribunale attiene alla riscontrata incidenza della contestata condotta, in via provvisoria, per tutti i semestri successivi ai fatti ivi ascritti in sede cautelare (semestri dal 26.11.2020 al 3.9.2021), ma anche su quelli precedenti (risalenti al 2008), tenuto conto del rilievo assolutamente negativo ascritto dal Tribunale di sorveglianza alla ripresa dell'attività delittuosa e alla pericolosità del condannato, ponendo in essere condotte sintomatiche di persistente antisocialità, nonostante i periodi di detenzione per i quali si chiede la liberazione anticipata siano stati scontati proprio per partecipazione al traffico di sostanze stupefacenti in forma associata, dunque per lo stesso titolo di reato. Inoltre, il provvedimento censurato valorizza i contatti con persone operative nell'ambito del traffico degli stupefacenti e l'acclarata invariata adesione agli interessi illeciti per i quali il ricorrente ha riportato la pena di cui si chiede la riduzione, così dimostrando l'assenza di una reale, convinta adesione all'opera rieducativa. Tanto che viene segnalato dal Tribunale che anche la relazione di sintesi, del 14 febbraio 2024, rende conto del fatto che il condannato, in quella sede, era stato sollecitato a riflettere sulla frequentazione con soggetti appartenenti ad ambienti criminali. Infine, quanto alla mancata considerazione della richiesta di liberazione anticipata in relazione a semestre (dal 6 agosto 2005 al 6 febbraio 2006) per il quale il ricorrente sarebbe stato sottoposto a misura cautelare per delitto dal quale sarebbe stato prosciolto, si osserva che la deduzione generica, non risulta supportata da documentazione allegata o, comunque, specificamente indicata. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ri