CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02530/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 8953 / 20 24 propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata a l ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 18953/2024a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 334 / 20 24 , depositat a in data 5/2/2024; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 20 novembre 202 5 ; Fatti di causa In data 4/12/2017, l’Agenzia delle Entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, “il contribuente”) un avviso di accertamento per la ripresa per l’anno 2014 pari ad euro 17.634,24 a titolo di Irpef e sanzioni. L’accertamento era conseguente ad uno studio d i settore relativo all’attività di autolavaggio svolta dal contribuente. Su ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la C.T.P. di Cosenza confermò l’avviso di accertamento, con sentenza che fu poi confermata a sua volta dalla CGT-2 della Calabria. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato con memoria difensiva. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ricevuta una proposta di decisione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il contribuente chiede la definizione del giudizio nelle forme ordinarie. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione del d.l. n. 331 del 1993 e l. n. 146/1998 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe applicato la normativa sui cc.dd. “studi di settore” in virtù di una r.g. n. 18953/2024a.c. 20/11/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] erronea ricostruzione dei fatti, omettendo di esaminare punti decisivi della controversia. Il contribuente si duole che l’inizio dell’attività economica da lui intrapresa sia stato fissato nell’anno 2011, anziché nell’anno 2013. Censura la sentenza impugnata affermando che l’assenza di autorizzazione amministrativa doveva condurre a ritenere che l’azienda non fosse in esercizio. Lamenta che il giudice di appello non abbia tenuto conto che l’organizzazione aziendale e i macchinari in dotazione all’azienda non consentivano i ricavi ritenuti conseguiti e che, inoltre, la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con la deduzione relativa alla entità dei consumi idrici ed elettrici. 1.1. Il motivo è inammissibile. Il contribuente, col proposto motivo, tende ad ottenere da questa Corte un nuovo giudizio sugli stessi fatti sui quali si sono già pronunciati i giudici di merito. Peraltro, la censura, così come proposta, impatta contro la disposizione di cui all’art. 360, comma 4, c.p.c., che non consente la proposizione del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in caso di cd. “doppia conforme”. Il contribuente non si premura nemmeno di rilevare che i percorsi motivazionali delle sentenze di primo e secondo grado non sono sovrapponibili, ai fini dell’ammissibilità del motivo. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio, in base al principio di soccombenza. Il contribuente va condannato al pagamento delle somme di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato r.g. n. 18953/2024a.c. 20/11/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilaquattrocento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma di euro milleduecento, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro ottocento, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.