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CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 01064/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.870/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale come da PEC Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale come da PECRegistri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.559/2023 depositata il 02/11/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 14/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.870/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale come da PEC Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale come da PECRegistri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.559/2023 depositata il 02/11/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 14/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 01064/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris